Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari
Testo in vigore al
Art. 53 Esame della domanda
1. L'Ufficio, se ritiene ammissibile la domanda di nullità, accerta se le cause di nullità di cui all'articolo 25 ostano al mantenimento del disegno o modello dell'UE registrato.
2. Nell'esame della domanda, da effettuarsi osservando il regolamento di esecuzione, ogniqualvolta lo reputi necessario l'Ufficio invita le parti a presentare nei termini da esso disposti le loro deduzioni in merito alle sue notifiche o alle comunicazioni fatte dalle altre parti.
3. La declaratoria di nullità del disegno o modello dell'UE registrato è iscritta nel registro una volta divenuta definitiva.
Art. 53 bis Delega di potere in materia di dichiarazione di nullità
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 109 bis al fine di integrare il presente regolamento specificando i dettagli della procedura per la dichiarazione di nullità di un disegno o modello dell’UE di cui agli articoli 52 e 53, compresa la possibilità di esaminare in via prioritaria una domanda di nullità qualora il titolare del disegno o modello dell’UE registrato non contesti le cause di nullità o le richieste presentate.
Art. 54 Partecipazione ai procedimenti di nullità del presunto contraffattore
1.
Qualora venga depositata una domanda di nullità del disegno o modello dell'UE registrato e fino a quando l'Ufficio non ha preso una decisione definitiva, qualunque terzo che fornisca la prova di essere stato convenuto in un procedimento per contraffazione dello stesso disegno o modello può partecipare al procedimento di nullità, purché presenti richiesta in tal senso nel termine di tre mesi dalla data in cui l'azione per contraffazione è stata promossa.
Lo stesso vale per qualunque terzo che fornisca la prova che il titolare del disegno o modello dell'UE ha chiesto nei suoi confronti la cessazione degli atti di presunta contraffazione del disegno o modello, nonché la prova di aver chiesto ad un tribunale di dichiarare che tali atti non costituiscono contraffazione del disegno o modello dell’UE.
2. L'istanza di partecipazione è presentata con atto scritto e motivato. Essa non si considera presentata fintantoché non sia stata pagata la tassa relativa alla domanda di nullità, di cui all'articolo 52, paragrafo 2. La domanda è assimilata a una domanda di nullità, con riserva delle eccezioni previste dal regolamento di esecuzione.
Titolo VII. Ricorsi
Art. 55 Decisioni soggette a ricorso
1. Contro le decisioni degli esaminatori, della divisione dell'amministrazione competente per marchi, disegni e modelli, della divisione affari legali e delle divisioni d'annullamento può essere presentato ricorso. Il ricorso ha effetto sospensivo.
2. La decisione che non pone fine ad un procedimento nei riguardi di una delle parti è impugnabile soltanto congiuntamente alla decisione definitiva, a meno che essa non consenta un'impugnazione autonoma.
Art. 55 bis Delega di potere in materia di procedimento di ricorso
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 109 bis al fine di integrare il presente regolamento specificando:
a) il contenuto formale del ricorso di cui all’articolo 68 del regolamento (UE) 2017/1001 e la procedura per la presentazione e l’esame del ricorso;
b) il contenuto formale e la forma delle decisioni della commissione di ricorso di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2017/1001;
c) il rimborso della tassa di ricorso di cui all’articolo 68 del regolamento (UE) 2017/1001.
Art. 56 Persone legittimate a proporre ricorso e ad essere parti nel procedimento
Chiunque sia stato parte in un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro quest'ultima se le sue istanze non sono state accolte. Le altre parti sono di diritto parti nel procedimento di ricorso.
Art. 57 Termini e formalità
Il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi dalla data alla quale è stata notificata la decisione che si desidera impugnare. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data alla quale è stata notificata la decisione deve essere depositata una memoria scritta con i motivi del ricorso.
Art. 58 Revisione pregiudiziale
1. Se l'organo la cui decisione è impugnata ritiene il ricorso ammissibile e fondato esso deve modificare la propria decisione. Questa disposizione non si applica quando il procedimento si svolge fra il ricorrente ed un'altra parte.
2. Se le istanze del ricorrente non vengono accolte entro un mese dal ricevimento della memoria che espone la motivazione, il ricorso è immediatamente deferito alla commissione di ricorso, senza parere sul merito.
Art. 59 Esame del ricorso
1. Se il ricorso è ammissibile la commissione del ricorso ne esamina la fondatezza.
2. Durante l'esame del ricorso la commissione di ricorso, qualora lo reputi necessario, invita le parti a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni in merito alle sue notifiche o alle comunicazioni fatte dalle altre parti.
Art. 60 Decisione sul ricorso
1. In seguito all'esame del merito, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. Essa può esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata oppure rinviare la causa a questo organo per nuova decisione.
2. Qualora la commissione di ricorso rinvii la causa per nuova decisione all'organo che ha emesso la decisione impugnata quest'ultimo è vincolato dai motivi e dal dispositivo enunciati nella decisione della commissione di ricorso, se ed in quanto i fatti della causa sono i medesimi.
3. Gli effetti delle decisioni della commissione dei ricorsi decorrono dalla data in cui scade il periodo di cui all'articolo 61, paragrafo 5 oppure, se durante tale periodo è stato presentato un ricorso alla Corte di giustizia, dalla data in cui quest'ultimo è stato respinto.
Art. 61 Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia
1. Contro le decisioni della commissione di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.
2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, inosservanza di norme processuali essenziali, violazione del trattato, del presente regolamento e di qualsiasi norma giuridica relativa alla loro applicazione, o per sviamento di potere.
3. La Corte di giustizia è competente sia ad annullare che a riformare le decisioni impugnate.
4. Il ricorso può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella sua decisione questa non ne ha accolto le richieste.
5. Il ricorso va inoltrato alla Corte di giustizia entro due mesi dalla data di notifica della decisione della commissione di ricorso.
6. L'Ufficio è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia.
Titolo VIII. Procedimento dinanzi all'ufficio
Sezione 1. Disposizioni generali
Art. 62 Motivazione delle decisioni
Le decisioni dell'Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni.
Art. 63 Esame d'ufficio dei fatti
1. Nel corso del procedimento, l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti relativi alla dichiarazione di nullità l’esame dell’Ufficio si limita ai motivi, ai fatti, ai mezzi di prova e agli argomenti addotti dalle parti e alle richieste da queste presentate.
2. L'Ufficio può non tener conto dei fatti o delle prove che le parti non hanno addotto in tempo utile.
Art. 64 Procedura orale
1. Quando ne ravvisi l'opportunità l'Ufficio ricorre alla procedura orale d'ufficio o su istanza di una delle parti del procedimento.
2. La procedura orale dinanzi agli esaminatori e al dipartimento incaricato della tenuta del registro non è pubblica.
3. La procedura orale dinanzi alle divisioni d’annullamento e alle commissioni di ricorso, ivi compresa la lettura della decisione, è pubblica, salvo decisione contraria adottata dall’organo adito qualora la pubblicità possa presentare, in particolare per una delle parti nel procedimento stesso, inconvenienti gravi e ingiustificati.
Art. 64 bis Delega di potere in materia di procedura orale
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 109 bis per integrare il presente regolamento specificando le modalità dettagliate per la procedura orale di cui all’articolo 64, comprese quelle relative all’uso delle lingue ai sensi dell’articolo 98.
Art. 65 Istruzione
1. Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio sono esperibili in particolare i seguenti mezzi istruttori:
a) l'audizione delle parti;
b) la richiesta d'informazioni;
c) la produzione di documenti e mezzi di prova;
d) l'audizione di testimoni;
e) la perizia;
f) le dichiarazioni scritte fatte sotto giuramento o in forma solenne o aventi pari valore probatorio nell'ordinamento dello Stato in cui sono rese.
2. L'organo competente dell'Ufficio può affidare ad uno dei propri membri l'assunzione di mezzi istruttori.
3. L'Ufficio, se ritiene necessario che una parte, un testimone o un perito deponga oralmente, cita la persona interessata a comparire dinanzi a sé.
4. Le parti vengono informate dell'audizione di un testimone o di un perito dinanzi all'Ufficio. Esse hanno il diritto di presenziare e di rivolgere domande al testimone o al perito.
Art. 65 bis Delega di potere in materia di istruzione
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 109 bis per integrare il presente regolamento specificando le modalità dettagliate dell’istruzione di cui all’articolo 65.
Art. 66 Notifica
L'Ufficio notifica d'ufficio agli interessati tutte le decisioni e citazioni, nonché le comunicazioni che fanno decorrere un termine o la cui notifica è prevista da altre disposizioni del presente regolamento o dal regolamento di esecuzione ovvero è disposto dal presidente dell'Ufficio.
Art. 66 bis Delega di potere in materia di notifica
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 109 bis per integrare il presente regolamento specificando le modalità dettagliate della notifica di cui all’articolo 66.
Art. 66 quinquies Delega di potere in materia di comunicazioni all’Ufficio
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 109 bis per integrare il presente regolamento specificando le norme sulle comunicazioni indirizzate all’Ufficio di cui all’articolo 66 quater e i moduli che l’Ufficio deve mettere a disposizione per tali comunicazioni.
Art. 66 septies Delega di potere in materia di calcolo e durata dei termini
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 109 bis per integrare il presente regolamento specificando i dettagli relativi al calcolo e alla durata dei termini di cui all’articolo 66 sexies.