diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1504 del 22/06/1967 (Rv. 328216 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - PRIMA UDIENZA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1967-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328216-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - PRIMA UDIENZA - NOZIONE.*

Il riferimento alla prima udienza contenuto nell'art. 269, secondo comma, cod.proc.civ., va inteso con riguardo non alla prima udienza in senso meramente cronologico, bensi a quello di effettiva trattazione della causa, sicche la preclusione non si verifica quando, esaurite le attivita preparatorie attinenti alla comparizione delle parti, venga disposto un semplice rinvio. (Cfr. 2969-64 2222-64 120-64 2219-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)