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Sez. 1, Sentenza n. 5037 del 08/04/1997 Ud. (dep. 29/05/1997) Rv. 207647 - 01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - DESISTENZA VOLONTARIA | Natura di esimente di carattere speciale - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207647-01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - DESISTENZA VOLONTARIA

La desistenza volontaria - disciplinata dall'art. 56, comma terzo, cod. pen. - è una esimente di carattere speciale che trova fondamento nella considerazione utilitaristica di politica criminale secondo cui è opportuno mandare impunito il colpevole di un reato tentato per incentivare l'abbandono di iniziative criminose, ovvero, nell'ambito della prevenzione speciale, sulla considerazione che l'agente, il quale volontariamente desiste, dimostra di possedere una ridotta volontà criminale. Di conseguenza, pur se non è necessario che si identifichi con la spontaneità, la desistenza deve essere deliberata in una situazione di libertà interiore indipendente da fattori esterni che influiscano sulla volontà dell'agente menomandone la libera determinazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)