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Sez. 1, Sentenza n. 3562 del 09/12/1971 (Rv. 355243 - 01)

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO - CLAUSOLE - IGNORO PESO O PESO SCONOSCIUTO - VALORE - SUPERAMENTO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CARICATORE O DEL RICEVITORE.*
Stato
decisa il 1971-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355243-01

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO - CLAUSOLE - IGNORO PESO O PESO SCONOSCIUTO - VALORE - SUPERAMENTO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CARICATORE O DEL RICEVITORE.*

Le espressioni circa, ignoro peso, deve essere peso sconosciuto e simili, apposte quando vi sia un ragionevole sospetto di veridicita, o di una ragionevole impossibilita di controllo delle indicazioni contenute nella polizza, hanno il valore di una riserva, che neutralizza la efficacia probatoria delle indicazioni relative alla qualita, quantita e natura della merce caricata. Spetta al caricatore o al ricevitore della merce l'Onere di provare che le circostanze del caso non giustificavano la formulazione, da parte del vettore, delle predette riserve. (V 2111'70; 2799'55; 934'55).*

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 462

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)