Sez. 2, Sentenza n. 1553 del 17/03/1981 (Rv. 412215 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA - LEGITTIMAZIONE - DI CHIUNQUE AVENTE INTERESSE - LIMITI - DIMOSTRAZIONE DELLA SUSSISTENZA DI UN CONCRETO INTERESSE AD AGIRE - NECESSITA - RILEVABILITA D'UFFICIO DELLA NULLITA - PRESUPPOSTO - RILEVANZA DELLA PRONUNCIA SULLA NULLITA PER LA DECISIONE DELLA LITE.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA - LEGITTIMAZIONE - DI CHIUNQUE AVENTE INTERESSE - LIMITI - DIMOSTRAZIONE DELLA SUSSISTENZA DI UN CONCRETO INTERESSE AD AGIRE - NECESSITA - RILEVABILITA D'UFFICIO DELLA NULLITA - PRESUPPOSTO - RILEVANZA DELLA PRONUNCIA SULLA NULLITA PER LA DECISIONE DELLA LITE.*
La legittimazione generale all'Azione di nullita prevista dallo art 1421 cod civ - in virtu del quale la nullita del negozio puo essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d'ufficio dal giudice - non esime il soggetto che propone tale Azione dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, secondo le norme generali e con riferimento all'art 100 cod proc civ. pertanto, in Mancanza della dimostrazione, da parte dell'attore, della necessita di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica, l'Azione di nullita non puo essere, almeno di regola, proposta sotto la specie di un fine generale di attuazione della legge ne il giudice puo rilevare d'ufficio la nullita, ove la pronuncia di questa non sia rilevante per la decisione della lite. (V 1553/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)