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Sez. L, Sentenza n. 4363 del 23/02/2009 (Rv. 607097 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE | Presupposti - Capi della sentenza non impugnati e autonomi rispetto ai motivi di gravame - Rilevanza - Affermazioni della sentenza impugnata costituenti premessa logica dei capi oggetto di impugnazione - Esclusione - Fattispecie relativa al riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto.
Stato
decisa il 2009-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607097-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE

La formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dal gravame, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di impugnazione, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella sentenza che costituiscano mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest'ultima sia oggetto del gravame. (Nella specie, la S.C, nell'enunciare l'anzidetto principio, ha escluso che si fosse formato il giudicato sull'accertamento giudiziale della semplice durata di attività lavorativa svolta in presenza di amianto, giacché, ai fini del riconoscimento dell'azionato diritto alla supervalutazione dei periodi di contribuzione, di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, era necessario anche l'accertamento di una qualificata esposizione all'amianto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)