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Sez. 1, Sentenza n. 2022 del 09/06/1969 (Rv. 341267 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE - PRONUNZIA - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE INVESTITO DEL MERITO DELLA CAUSA - RIGETTO DI UN'ISTANZA DI REVOCA O DI SOSTITUZIONE DI UN AMMINISTRATORE DI SOCIETA DI CAPITALI - DOMANDA DI CONDANNA ALLE SPESE ED AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER RESPONSABILITA PROCESSUALE AGGRAVATA PROPOSTA DAVANTI AD ALTRO GIUDICE - INAMMISSIBILITA DELLA PRONUNZIA CON REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341267-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE - PRONUNZIA - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE INVESTITO DEL MERITO DELLA CAUSA - RIGETTO DI UN'ISTANZA DI REVOCA O DI SOSTITUZIONE DI UN AMMINISTRATORE DI SOCIETA DI CAPITALI - DOMANDA DI CONDANNA ALLE SPESE ED AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER RESPONSABILITA PROCESSUALE AGGRAVATA PROPOSTA DAVANTI AD ALTRO GIUDICE - INAMMISSIBILITA DELLA PRONUNZIA CON REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*

La Competenza a provvedere sulle spese giudiziali, nonche sulle domande intese a far valere una responsabilita aggravata della parte, per danni derivanti dal processo, appartiene al giudice investito del merito della causa, per cui, tali domande non possono essere proposte in separato giudizio. Di conseguenza, respinto, nel procedimento in camera di consiglio previsto dall'art. 2409 cod.civ., un ricorso inteso alla revoca e sostituzione dell'amministratore di una societa (nella specie, societa a responsabilita limitata), va dichiarata inammissibile la domanda successivamente proposta da quest'ultimo avanti ad altro giudice e diretta a conseguire la condanna dell'altra parte al rimborso degli onorari nonche delle spese da lui sostenute nel suddetto procedimento, ed al risarcimento dei danni per responsabilita aggravata, ex art. 96 cod.proc.civ.. siffatta pronunzia di inammissibilita non e impugnabile per regolamento di Competenza, giacche con essa il giudice non afferma la propria Competenza a provvedere sulla domanda, ne dice che essa puo o deve esser proposta, invece, innanzi ad altro giudice, ma dichiara che la domanda stessa e inammissibile e improponibile per la ragione ch'essa avrebbe dovuto proporsi, e non si puo piu proporre, avanti ad un giudice, che ormai non puo piu provvedere, con il che viene negata, sostanzialmente, l'Azione e, quindi, il diritto fatto valere in giudizio. (sulla prima parte, V. 3405-68, massima n. 336474 ed altre conformi).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)