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Sez. 3, Sentenza n. 6643 del 18/07/1997 (Rv. 506152 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE | Olografia dell'ufficiale giudiziario - Necessità - Esclusione - Limiti - Sottoscrizione attestante l'attività compiuta (persona e luogo della consegna) - Necessità.
Stato
decisa il 1997-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506152-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE

Per la validità della notifica di un atto non è necessario che la relata dell'ufficiale giudiziario sia interamente olografa (art. 148 cod. proc. civ.), ma che egli attesti, mediante la sua sottoscrizione, l'attività compiuta, e in particolare a chi e dove ha consegnato la copia dell'atto da notificare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)