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Sez. 1, Sentenza n. 7965 del 28/10/1987 (Rv. 455698 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - COMPETENZA FUNZIONALE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI EX ART. 68 DELLA LEGGE N. 184 DEL 1983 - AMBITO - DECISIONI DI AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE EX ART. 274 COD. PROC. CIV. - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455698-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - COMPETENZA FUNZIONALE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI EX ART. 68 DELLA LEGGE N. 184 DEL 1983 - AMBITO - DECISIONI DI AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE EX ART. 274 COD. PROC. CIV. - INCLUSIONE.*

In tema di giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, l'art. 68 legge 4 maggio 1983 n. 184 - il quale, nel modificare l'art. 38 comma primo disp. Att. Cod. civ. ha attribuito alla Competenza del tribunale per i minorenni la cognizione dei provvedimenti contemplati dall'art. 269 comma primo cod. civ. in caso di minori - si riferisce non solo al giudizio di merito, ma anche al giudizio preliminare di inammissibilità di cui all'art. 274 cod. civ., trattandosi di provvedimento teleologicamente connesso con il giudizio di merito, che non può non essere attribuito alla Competenza funzionale dello stesso giudice.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)