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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (prima sezione) del 17 dicembre 1987, causa 323/86

Decisione
decisa il 1987-12-17
ECLI
ECLI:EU:C:1987:574

Epigrafe

Sentenza della Corte (prima sezione) 17 dicembre 1987 Nel procedimento 323/86, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal tribunal du travail di Nivelle (Belgio) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Giuseppe Collini e Office national des pensions pour travailleurs salariés, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati e alle loro famiglie che si spostano all'interno della Comunità, LA CORTE (prima sezione), composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, R. Joliét e F. Schockweiler, giudici, avvocato generale: J. L. da Cruz Vilaça cancelliere: B. Pastor, amministratore viste le osservazioni presentate: per il Collini, attore, dal sig. D. Rossini, delegato sindacale; per l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, convenuto, nella fase scritta dall'aw. M. Lardinois, del foro di Bruxelles, e nella fase orale dal sig. J. Peitot; per il governo italiano dal sig. P. G. Ferri, avvocato dello Stato, in qualità di agente; per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico, D. Gouloussis, in qualità di agente; vista la relazione d'udienza ed in esito alla fase orale dell'8 ottobre 1987, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 novembre 1987, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con sentenza 16 dicembre 1986, il tribunal du travail di Nivelles ha sollevato due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 46, n. 3 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408/71 (GU L 149, pag. 1, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori migranti ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in prosieguo « il regolamento n. 1408/71 »).
punto 2
Dette questioni sono sorte nell'ambito di una controversia tra il Collini, lavoratore migrante, cittadino italiano, e l'Office national belge des pensions pour travailleurs salariés (in prosieguo « l'ONPTS »). Il Collini maturava sette anni di attività lavorativa in Italia e trentacinque anni nel Belgio. Egli fa carico all'ONPTS di aver calcolato la sua pensione belga applicando la norma anticumulo di cui all'art. 11 ter del regio decreto n. 50 relativo alla pensione di vecchiaia e ai superstiti dei lavoratori subordinati (in prosieguo « regio decreto n. 50 »). Secondo il Collini, l'ONPTS avrebbe dovuto applicare la norma anticumulo di cui all'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71.
punto 3
I trentacinque anni di lavoro nel Belgio avrebbero da soli consentito al Collini di fruire di una pensione pari a 326389 BFR. L'ONFTS avrebbe calcolato detta pensione aumentando, a norma dell'art. 11 bis del regio decreto n. 50, detti trentacinque anni di otto anni di assicurazione fittizia. Tuttavia, tenuto conto del periodo lavorativo maturato dal Collini in Italia, l'ONPTS, applicando la norma anticumulo di cui all'art. 11 ter dello stesso regio decreto, riduceva il numero di anni assicurativi fittizi da otto a tre e, di conseguenza, liquidava al Collini una pensione di soli 300490 BFR.
punto 4
Oltre a detta pensione belga, il Collini riscuote una pensione italiana. I sette anni lavorativi in Italia non avrebbero di per sé attribuito al Collini il diritto alla pensione. Tuttavia, l'ente competente italiano ha potuto liquidargli una pensione di 23829 FB tenendo conto della durata complessiva dei periodi assicurativi maturati dal Collini in Italia e nel Belgio.
punto 5
La pensione belga di 326389 BFR è una prestazione autonoma ai sensi dell'art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71, mentre la pensione italiana di 23829 BFR costituisce una prestazione proporzionale ai sensi dell'art. 46, n. 2, lett. b) dello stesso regolamento.
punto 6
Da quanto precede discende che la somma della pensione belga, ridotta in forza della norma anticumulo contenuta nell'art. 11 del regio decreto n. 50 (300490 BFR) e della pensione proporzionale italiana (23829 BFR) è inferiore all'importo della pensione autonoma belga che sarebbe spettata al Collini a norma dell'art. 11 bis del regio decreto n. 50, se la sua attività si fosse limitata a trentacinque anni di lavoro nel Belgio (326389 BFR). Il Collini, che la lavorato sette anni in Italia e trentacinque nel Belgio, ha quindi ottenuto una pensione inferiore a quella che avrebbe percepito se avesse lavorato soltanto trentacinque anni nel Belgio. Egli si ritiene leso nei diritti acquistati in forza della normativa belga e chiede che la pensione belga venga liquidata a norma dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71, in particolare della norma anticumulo di cui al n. 3 di esso.
punto 7
In questa situazione il tribunal du travail di Nivelles ha sollevato le due-questioni che seguono relative all'interpretazione della norma anticumulo comunitaria di cui all'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71: «1) Se, nei casi in cui la prestazione liquidata a norma dell'art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71 è soggetta alla riduzione di cui al n. 3, questa riduzione debba essere applicata comunque o solo qualora vi sia sovrapposizione dei periodi assicurativi, come sarebbe desumibile dalla motivazione del regolamento (ottavo considerando). 2) Atteso che il 1o comma del precitato n. 3 si riferisce al disposto dei nn. 1 e 2, mentre il 2° comma si riferisce solo al n. 1, come debba essere calcolato precisamente il coefficiente correttore quando una sola delle prestazioni è determinata a norma del n. 1. »
punto 8
Per una più ampia esposizione degli antefatti e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d'udienza.

Sentenza › Sulla prima questione

punto 9
Con la prima questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se la somma delle prestazioni calcolate a norma dei nn. 1 e 2 dell'art. 46, del regolamento n. 1408/71, debba essere ridotta ogniqualvolta superi il massimale contemplato nel numero 3 di detto articolo, oppure soltanto nel caso in cui il superamento di questo massimale sia dovuto alla sovrapposizione di periodi assicurativi.
punto 10
È opportuno ricordare anzitutto che l'art. 46, n. 3, 1o comma, stabilisce il massimale nei limiti del quale il lavoratore migrante ha diritto alla somma delle prestazioni calcolate a norma dei nn. 1 e 2, vale a dire alla somma delle prestazioni autonome e proporzionali. A norma di questo articolo, questo massimale corrisponde al « limite più elevato » degli importi delle pensioni teoriche, vale a dire all'importo al quale il lavoratore avrebbe avuto diritto se avesse maturato tutti i periodi assicurativi, non già nei vari Stati membri, bensì nello Stato membro la cui normativa gli avrebbe attribuito la pensione massima. È pacifico che nella fattispecie questo massimale corrisponde all'importo della pensione belga che sarebbe spettata al Collini se avesse lavorato 42 anni nel Belgio e che detta pensione teorica belga, calcolata a norma alle disposizioni dell'art. 46, n. 2, lett. a) e e), ammonta a 336748 BFR. E quindi entro i limiti di questo massimale che al Collini spetta la somma della prestazione autonoma belga (326389 BFR) e della prestazione proporzionale italiana (23829 BFR).
punto 11
Si deve osservare poi che, come la Corte ha ricordato nella sentenza 13 marzo 1986 (Sinatra/FNROM, 296/84, Race. 1986, pag. 1047, n. 19 della motivazione), emerge dall'art. 40, n. 1, del regolamento n. 1408/71 che l'art. 46, ivi compresa la norma anticumulo di cui al n. 3, si applica per analogia alle prestazioni d'invalidità, quando il lavoratore è stato soggetto alle legislazioni di due o più Stati membri, una delle quali almeno fa dipendere l'importo delle prestazioni dalla durata dei periodi assicurativi. L'art. 46 si applica quindi nelle ipotesi in cui il lavoratore è stato soggetto a legislazioni nazionali una delle quali fa dipendere l'importo delle prestazioni dalla durata dei periodi assicurativi (legislazione detta di tipo B) mentre l'altra non lo fa, purché il periodo minimo da cui dipende l'acquisto del diritto alla prestazione sia stato maturato (legislazione detta di tipo A). Benché in questi casi il cumulo non sia conseguenza della sovrapposizione di periodi assicurativi, entra in gioco l'art. 46. Ciò dimostra che l'art. 46, n. 3, si applica dal momento che la somma delle prestazioni supera il massimale ivi contemplato, anche se questo superamento non deriva dalla sovrapposizione di periodi assicurativi.
punto 12
Si deve poi ricordare che, secondo l'ottavo considerando del regolamento n. 1408/71, il massimale di cui all'art. 46, n. 3, è « necessario per evitare cumuli ingiustificati, derivanti in particolare dalla sovrapposizione di periodi di assicurazione e di periodi assimilati ». Questo considerando conferma semplicemente che la norma anticumulo di cui all'art. 46, n. 3, non si applica esclusivamente alle ipotesi in cui il superamento del massimale è conseguenza della sovrapposizione di periodi assicurativi.
punto 13
Così stando le cose, si deve risolvere la prima questione nel senso che la norma anticumulo di cui all'art. 46, n. 3, si applica ogniqualvolta la somma delle prestazioni calcolate a norma dei nn. 1 e 2 supera il limite costituito dalla massima pensione teorica, anche se il superamento di questo limite non deriva dalla sovrapposizione di periodi assicurativi.

Sentenza › Sulla seconda questione

punto 14
Con la seconda questione, il giudice nazionale chiede in sostanza quali siano le modalità di correzione prescritte dal 2° comma dell'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71 in caso di superamento del massimale contemplato nel comma precedente, qualora un solo ente corrisponda prestazioni autonome.
punto 15
È opportuno ricordare che, a norma dell'art. 46, n. 3, 2° comma, « ciascuna istituzione che applichi il paragrafo 1 corregge la sua prestazione di un importo corrispondente al rapporto tra l'importo della prestazione considerata e la somma delle prestazioni determinate secondo le disposizioni del paragrafo 1 ». Qualora più enti corrispondano prestazioni autonome, questa disposizione prescrive quindi, a ciascuno di essi, di correggere la propria prestazione di un importo corrispondente al rapporto tra l'importo di questa e la somma delle prestazioni autonome. L'art. 46, n. 3, 2° comma, mira quindi a ripartire l'eccedenza, rispetto al massimale di cui al 1° comma, tra i vari enti che erogano prestazioni autonome. Questa ripartizione implica la fissazione di coefficienti di riduzione, determinati in relazione alla quota spettante a ciascuna prestazione rispetto alle prestazioni autonome complessivamente considerate.
punto 16
Ne consegue che non vi è motivo di effettuare detta ripartizione qualora vi sia un solo ente che eroga una prestazione autonoma. In questo caso, infatti, « il rapporto tra l'importo della prestazione considerata e la somma delle prestazioni determinate secondo le disposizioni del paragrafo 1 », di cui all'art. 46, n. 3, 2° comma, è per definizione pari ad 1. Così stando le cose, l'unico ente che eroga la prestazione autonoma deve correggerla detraendone l'intero importo dell'eccedenza rispetto al massimale contemplato dal 1° comma dell'art. 46, n. 3, dalla somma della propria prestazione autonoma e della prestazione proporzionale.
punto 17
D'altro canto, l'applicazione delle modalità di correzione prescritte dal 2° comma dell'art. 46, n. 3, si basa sul principio che la somma delle prestazioni calcolate a norma dei nn. 1 e 2 non può superare il massimale stabilito dal 1° comma del n. 3. Questo principio è sancito dalla stessa lettera di detto 1o comma. Consegue infatti da questa disposizione che il lavoratore migrante può percepire la somma delle prestazioni solo entro il massimale ivi contemplato.
punto 18
Si deve quindi risolvere la seconda questione nel senso che quando vi è un solo ente che eroga una prestazione autonoma ai sensi dell'art. 46, n. 1, solo questo ente deve ridurre la propria prestazione in forza dell'art. 46, n. 3, 2° comma, e deve procedere a tale detrazione riducendo la propria prestazione dell'intero importo dell'eccedenza, rispetto al massimale contemplato dal 1o comma del n. 3, dalla somma delle prestazioni calcolate a norma dei nn. 1 e 2.

Sentenza › Sulle spese

punto 19
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee e dal governo italiano che hanno presentato osservazioni alla Corte non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (prima sezione), pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal tribunal du travail di Nivelles con sentenza 16 dicembre 1986, dichiara: 1) La norma anticuinulo di cui all'art. 46, n. 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71, si applica ogniqualvolta la somma delle prestazioni calcolate a norma dei nn. 1 e 2 dello stesso articolo supera il limite costituito dalla massima pensione teorica, anche se il superamento di questo limite non deriva dalla sovrapposizione di periodi assicurativi. 2) Quando vi è un solo ente che eroga una prestazione autonoma ai sensi dell'art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71, solo questo ente deve ridurre la propria prestazione in forza del n. 3, 2° comma, dello stesso articolo e deve procedere a tale detrazione riducendo la propria prestazione dell'intero importo dell'eccedenza, rispetto al massimale contemplato dal 1o comma del n. 3, della somma dalle prestazioni calcolate a norma dei nn. 1 e 2.

Firme

Bosco Joliét Schockweiler Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 17 dicembre 1987. Il cancelliere P. Heim Il presidente della prima sezione G. Bosco

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