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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 46 del 1984

Decisione
decisa il 1984-02-16, depositata il 1984-02-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:46
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15795

  • Tributi in genere
  • Riforma tributaria
  • Mancata esclusione dei redditi di lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi di impresa, dall'imposta locale sui redditi
  • Disposizione già dichiarata costituzionalmente illegittima
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 42/1980.

Norme impugnate

  • art. 4 legge 9 ottobre 1971, n. 825
  • art. 1 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1979 dalla Commissione tributaria di primo grado di La Spezia sul ricorso proposto da Ricci Nadia iscritta al n. 742 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 dell'anno 1983. Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.
punto 1
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di La Spezia, con ordinanza emessa il 9 novembre 1979, ha impugnato, come emerge dalla motivazione dell'ordinanza stessa, l'art. 4 della l. 9 ottobre 1971, n. 825, e l'art. 1, comma secondo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 - in quanto assoggettano i redditi di lavoro autonomo all'imposta locale sui redditi - per contrasto con gli artt. 3, 53 e 35 della Costituzione; e che nel presente giudizio nessuna delle parti si è costituita, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2
Considerato che, con sentenza n. 42 del 1980, questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale delle predette disposizioni, "in quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi".
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 35 Cost., con l'ordinanza in epigrafe - degli artt. 4 della l. 9 ottobre 1971, n. 825, e 1, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, già dichiarati (nei limiti sopra indicati) costituzionalmente illegittimi, con la sentenza n. 42 del 1980. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze