Sez. 2, Sentenza n. 6466 del 26/06/1990 (Rv. 468005 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - DOMANDA EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - DIVIETO - DISTINZIONE TRA DANNI ANTERIORI E DANNI POSTERIORI ALLA SENTENZA IMPUGNATA - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - DOMANDA EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - DIVIETO - DISTINZIONE TRA DANNI ANTERIORI E DANNI POSTERIORI ALLA SENTENZA IMPUGNATA - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
La domanda con la quale il creditore del residuo prezzo di una compravendita richieda la condanna dell'acquirente al risarcimento del "maggior danno" per l'intervenuta svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., se proposta per la prima volta in grado d'appello, costituisce domanda nuova, e perciò vietata, in quanto introduce un nuovo petitum, radicato su una diversa causa petendi (e cioè sul ritardo colpevole nel pagamento di quanto dovuto). Nè può farsi distinzione tra danni (da svalutazione) anteriori e posteriori alla sentenza impugnata, poiché l'eccezione contenuta nel primo comma dell'art. 345 cod. proc. civ., al principio della inammissibilità delle domande nuove in appello è limitata, per quanto concerne i frutti naturali e civili e i danni a quelli maturati dopo la sentenza, e la domanda relativa, pur nei limiti anzidetti, è ammissibile soltanto se in primo grado sia stata proposta una analoga domanda per i frutti e i danni maturati in precedenza. (V 3853/85, mass n 441431).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)