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Sez. 1, Sentenza n. 2872 del 09/05/1985 (Rv. 440625 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DI CREDITO DI VALORE FINO ALLA DATA DELLA DECISIONE DI PRIMO GRADO - MANCATA IMPUGNAZIONE IN ORDINE AL CRITERIO ADOTTATO PER IL CALCOLO - RIVALUTAZIONE IN SECONDO GRADO PER L'ULTERIORE PERIODO - RICORSO ALLO STESSO CRITERIO APPLICATO DAL PRIMO GIUDICE - OBBLIGO DI GIUSTIFICAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440625-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DI CREDITO DI VALORE FINO ALLA DATA DELLA DECISIONE DI PRIMO GRADO - MANCATA IMPUGNAZIONE IN ORDINE AL CRITERIO ADOTTATO PER IL CALCOLO - RIVALUTAZIONE IN SECONDO GRADO PER L'ULTERIORE PERIODO - RICORSO ALLO STESSO CRITERIO APPLICATO DAL PRIMO GIUDICE - OBBLIGO DI GIUSTIFICAZIONE - INSUSSISTENZA.*

Qualora la sentenza di primo grado, che abbia rivalutato un credito di valore fino alla data della decisione, non venga denunciata, in Sede d'appello, con riguardo al criterio adottato per il computo della rivalutazione medesima (nella specie, indice "ISTAT" del costo della vita), la formazione del giudicato interno sul relativo punto comporta che il giudice di secondo grado, nella rivalutazione di detto credito per l'ulteriore periodo decorso dalla pronuncia appellata, non è tenuto a giustificare il ricorso allo stesso criterio applicato dal primo giudice. (V 844/82, mass n 418671).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)