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Sez. L, Sentenza n. 4082 del 27/04/1987 (Rv. 452867 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI CONCETTO - D'ORDINE - ATTRIBUZIONI RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1987-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452867-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI CONCETTO - D'ORDINE - ATTRIBUZIONI RISPETTIVE.*

Attributo precipuo dell'impiegato di concetto è la sua preposizione formale o di fatto, ad un ramo o servizio della attività svolta dall'impresa, con poteri di circoscritta supremazia gerarchica nei confronti di altri dipendenti e di collaborazione con il titolare dell'impresa o con il dirigente o impiegato con funzioni direttive nel senso di attuazione delle direttive da costoro impartite, nei limiti della particolare attività affidatagli, con libertà di apprezzamento e facoltà di iniziativa. L'impiegato d'ordine compie, invece, il proprio lavoro, anche se intellettivo, come mera attuazione della volontà altrui, sotto il continuo controllo dell'imprenditore, del dirigente o di un impiegato superiore, ed è privo di qualsiasi autonomia e discrezionalità, mentre, se una certa facoltà di iniziativa gli è attribuita, questa è pur sempre limitata nell'ambito delle modalità di esecuzione delle operazioni d'ordine commessegli. (Conf 5043/83, mass n 429913).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)