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Nuove norme sulla imposta di bollo

Testo in vigore al

Art. 19

1. E' vietato:

  1. 1) di scrivere sull'impronta del bollo a punzone ordinario o speciale;

  2. 2) di scrivere sulla marca da bollo, tranne che per eseguirne l'annullamento nei casi e modi previsti;

  3. 3) di applicare la marca non intiera o composta di parti di una o diverse marche, e di applicare marche che portino tracce di precedente uso;

  4. 4) di apporre ed annullare la marca in luogo ed in modo diverso da quello prescritto.

Titolo IV. Norme comuni per l'applicazione delle imposte di bollo da corrispondersi in modo ordinario ed in modo straordinario

Art. 20

1. E' vietato di redigere sul medesimo foglio bollato, si per originale come per copia, due o piu' atti distinti per i quali sia previsto esclusivamente l'impiego della carta bollata.

2. Il foglio che ha gia' servito per un atto o scritto, ancorche' non ne contenga che la semplice intitolazione o principio, non puo' servire per altro atto.

3. In deroga al divieto di cui al primo comma possono scriversi sullo stesso foglio bollato, salvo il pagamento dell'imposta a mezzo marche:

  1. a) le quietanze non ordinarie per somme a conto o a saldo di un solo medesimo credito portato da scritture private di obbligazioni e per annualita' di ogni specie, scritte a piedi del titolo di credito;

  2. b) le quietanze non ordinarie, sia, per somme a conto o a saldo
    di un solo e medesimo credito portato da atto pubblico, da sentenza o da altro provvedimento giudiziale, sia per le relative annualita' di ogni specie.

4. Nei casi in cui, non ricorrendo il divieto sancito dal primo comma, possono scriversi di seguito ad un atto redatto su carta bollata altri atti, ciascuno di questi deve essere assoggettato alla imposta per esso prescritta dalla tariffa, fatta eccezione per le scritturazioni eseguite su registri soggetti a bollo per ciascun foglio.

Art. 21

1. In deroga al disposto di cui al primo e quarto comma dell'articolo precedente possono scriversi sul medesimo foglio di carta bollata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 10:

  1. 1) gli inventari, processi verbali ed altri atti che sono compiuti in piu' sedute;

  2. 2) le ratifiche apposte sugli atti cui si riferiscono;

  3. 3) l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il mandato;

  4. 4) le dichiarazioni di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e le dichiarazioni di concordanza coll'originale apposte ad un documento o ad una copia;

  5. 5) l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull'atto relativo;

  6. 6) le annotazioni relative ai mutamenti ed alle controdichiarazioni nei contratti matrimoniali scritte sui contratti medesimi e sulle relative copie;

  7. 7) le dichiarazioni di vedovanza scritte sui certificato di esistenza, in vita;

  8. 8) i certificati di iscrizione, trascrizione ed annotamento apposti sulle note relative; il duplicato delle note per le iscrizioni ipotecarie e loro rinnovazioni scritte sulla copia del titolo di credito;

  9. 9) le copie delle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte o variazioni, anche se lo stato o certificato concerne piu' di una persona, salve in questo caso le disposizioni della nota marginale all'art. 41 lettera a) della tariffa.

  10. 10) i certificati dei procuratori delle imposte scritti sugli estratti catastali ed attestanti la imposta dovuta per i beni ivi descritti e le dichiarazioni di eseguita voltura catastale apposte sui documenti in base ai quali la voltura fu eseguita;

  11. 11) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi uffici, purche' riguardino una sola persona o piu' persone coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano:

  12. 12) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale ed amministrativa e i visti e decreti delle autorita' superiori sopra le deliberazioni e gli atti dei Comuni e degli altri Enti pubblici;

  13. 13) gli atti d'istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte ai medesimi, i referti di notificazioni scritti a pie' dell'atto notificato e del relativo originale, nonche' i precetti apposti in calce alle sentenze ed agli atti rilasciati in forma esecutiva, di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 474 del Codice di procedura civile.

  14. 14) l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposta sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare, osservate le norme di cui al primo comma dell'art. 10.

Titolo V. Norme per l'applicazione delle imposte di bollo da corrispondersi in modo virtuale

Art. 22

1. Gli Uffici del registro possono autorizzare gli enti morali, gli istituti di credito e le societa' per azioni, a pagare in modo virtuale l'imposta prevista dagli articoli 8 n. 1, 14, 27 e 34 della tariffa.

2. Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, gli interessati debbono presentare all'Ufficio del registro del distretto in cui hanno la sede principale apposita domanda corredata:

  1. a) da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto, ente o societa' contenente la indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti e dei buoni che potranno essere emessi durante un anno;

  2. b) da due fogli portanti la riproduzione dell'impronta a secco o a stampa che dovra' essere applicata agli atti e documenti ammessi al pagamento dell'imposta in modo virtuale. Tale impronta deve contenere l'indicazione dell'istituto, ente o societa' e dell'Ufficio del registro che ha concesso l'autorizzazione nonche' la data di decorrenza dell'autorizzazione stessa.

3. Sulla base della dichiarazione presentata l'Ufficio del registro, ove ritenga di accordare l'autorizzazione, procede alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i trimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

4. Ai fini della liquidazione definitiva dell'imposta lo istituto, ente o societa' deve entro il successivo mese di gennaio presentare all'Ufficio del registro che ha concesso l'autorizzazione, una dichiarazione contenente, con riferimento all'anno precedente, la precisa indicazione:

  1. 1) degli assegni estinti;

  2. 2) dei buoni emessi;

  3. 3) del numero dei fogli componenti i libretti di conto corrente e di risparmio rilasciati;

  4. 4) degli altri documenti emessi, compresi nell'autorizzazione.

5. L'Ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri con i registri e documenti tenuti dall'istituto, ente o societa', procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente conteggiando le differenze a debito o a credito dell'istituto, ente o societa' nella rata trimestrale scadente il 31 marzo, o, occorrendo, in quella successiva.

6. Tale liquidazione, ragguagliata ad anno, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione della imposta per l'anno in corso.

7. L'autorizzazione di cui al presente articolo si intende concessa a tempo indeterminato e puo' essere dall'Amministrazione revocata con atto da notificarsi all'interessato entro il 30 settembre.

8. Qualora l'istituto, ente o societa' intenda rinunziare all'autorizzazione dovra' darne notificazione scritta allo Ufficio del registro competente, presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al quarto comma per il periodo dal 10 gennaio al giorno in cui ha effetto la rinunzia. Il pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovra' essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione.

Art. 23

1. Per determinate categorie di atti o scritti l'intendente di finanza puo', su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta, anziche' in modo ordinario o straordinario, avvenga in modo virtuale, mediante apposita convenzione, con l'osservanza delle norme di cui al precedente articolo e di quelle altre modalita' e cautele che, in relazione alla natura degli atti e scritti, saranno ritenute necessarie.

Art. 24

1. Per la riscossione coattiva, delle imposte di bollo pagabili in modo virtuale e delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria, si applicano le disposizioni della legge del registro salvo quanto e' disposto dall'art. 45, numeri 2, 3 e 4 dell'annessa tariffa per le sentenze e decreti penali.

Titolo VI. Degli atti e scritti per i quali la imposta di bollo e' prenotata a debito

Art. 25

1. Nelle cause e nei procedimenti innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali nei quali siano interessati amministrazioni dello Stato, enti parificati per legge, nei rapporti tributari, alle amministrazioni stesse, ovvero persone od enti ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, gli atti, scritti e documenti formati o prodotti nell'interesse delle amministrazioni, degli enti e delle persone suddette, nonche' le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice emessi ad istanza dei medesimi o d'ufficio o nel loro interesse possono scriversi in carta libera, con le limitazioni di cui agli articoli 10 e 20 e salva la prenotazione a debito delle imposte di bollo.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai procedimenti esecutivi.

3. Nella procedura di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 26

1. Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti ammessi al gratuito patrocinio non puo' farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al gratuito patrocinio, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione.

2. Nonostante l'ammissione al gratuito patrocinio, sono esclusi dal beneficio della prenotazione a debito delle imposte di bollo quegli atti o documenti che, all'inizio delle cause o dei procedimenti, non fossero in qualunque modo in regola colle disposizioni del presente decreto.

3. Le imposte di bollo prenotate a debito ai sensi dell'articolo precedente sono ripetibili nei casi e con i modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio.

Titolo VII. Obblighi dei giudici, dei funzionari ed ufficiali pubblici e delle parti

Art. 27

1. Tutti gli atti e scritti di qualunque specie che non siano comunque in regola con le prescrizioni del presente decreto non possono essere presentati in giudizio o a qualsiasi pubblico ufficio fino a che non siano stati regolarizzati.

2. La cambiale ed il vaglia cambiario, compresi quelli a vista ed a certo tempo vista, nonche' l'assegno bancario non hanno la qualita' di titoli esecutivi se non siano stati regolarmente bollati sin dall'origine o nel tempo prescritto dalla legge o, qualora si tratti di titoli provenienti dall'estero, prima che se ne faccia uso.

3. Il portatore o possessore non puo' esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto la imposta di bollo dovuta e pagato la relativa pena pecuniaria, salvo il disposto della nota all'art. 8 della tariffa.

4. La inefficacia come titolo esecutivo dev'essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.

Art. 28

1. E' fatto divieto ai magistrati dell'ordine giudiziario e di ogni altra giurisdizione, ai loro ausiliari, ai funzionari ed agli impiegati dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, ai segretari delle commissioni e dei collegi amministrativi in genere, ai pubblici ufficiali ed agli arbitri, di emettere provvedimenti o di procedere ad atti delle loro rispettive funzioni sulla presentazione o in relazione ad atti e scritti, libri e registri che non siano in regola con le prescrizioni del presente decreto.

2. In caso di giustificata necessita' ed urgenza il giudice puo' unicamente assicurare le cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori, trattenendo in cancelleria l'atto, scritto o registro non in regola con le disposizioni del presente decreto, per darne pronta comunicazione all'Ufficio del registro.

3. In tutti gli altri casi i funzionari delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie ed, in genere, qualsiasi ausiliario del magistrato, nonche' i funzionari dell'ordine amministrativo, devono denunziare agli Uffici del registro le infrazioni commesse per gli atti che loro vengono presentati e trasmettere agli Uffici medesimi i detti atti e scritti.

4. E' pure vietato ai notai, agli avvocati e procuratori legali ed agli agenti di cambio trascrivere o menzionare nei loro atti di ufficio gli atti e i documenti che non siano in regola con le prescrizioni del presente decreto e i titoli esteri senza la indicazione della imposta pagata e dell'Ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento.

5. Le disposizioni proibitive di questo articolo non si applicano ai procedimenti penali ed alla materiale descrizione negli inventari o in altri atti conservativi di atti o scritti non in regola con le prescrizioni del presente decreto salva la trasmissione degli atti e scritti all'Ufficio del registro per l'accertamento della infrazione.

6. Per l'assegno bancario che risulti irregolare di bollo per mancanza
od indisponibilita' di fondi presso il trattario si puo' procedere alla redazione del protesto, fermo restando il disposto della nota dell'art. 8 della tariffa.

Art. 29

1. I notai, gli ufficiali giudiziari ed i segretari comunali devono, negli atti di protesto delle cambiali e degli altri effetti di commercio, fare menzione dell'ammontare della imposta di bollo pagata per i detti titoli e, quando questi siano muniti di marche da bollo o di visto per bollo, devono anche indicare l'ufficio che ha annullato le marche od apposto il visto e la relativa data.

Titolo VIII. Disposizioni relative alle controversie ed alle violazioni

Art. 30

1. I ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative all'applicazione delle imposte e sopratasse previste dal presente decreto sono decisi dalle Intendenze di Finanza. Contro tali decisioni, se l'ammontare controverso delle imposte e sopratasse superi L. 50.000, e' ammesso ricorso al Ministero delle Finanze nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione.

2. Il ricorso avanti l'autorita' giudiziaria contro le dette decisioni non potra' essere proposto decorsi sei mesi dalla notificazione della decisione dell'Intendenza o, ove sia stato proposto tempestivamente ricorso al Ministero, dalla notifica della decisione di questo ultimo.

3. Contro le decisioni del Ministero e quelle definitive delle Intendenze di Finanza e' ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'articolo 395, nn. 2 e 3 del Codice di procedura civile.

4. Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui e' stata scoperta la falsita' o recuperato il documento.

Art. 31

1. Quando l'azione giudiziaria sia promossa senza che sia stato presentato ricorso in via amministrativa o prima che siano trascorsi novanta giorni dalla presentazione di questo, l'Amministrazione non puo' essere condannata al rimborso delle spese di lite neanche in caso di soccombenza.

Art. 32

1. Non costituisce violazione del presente decreto la mancanza o la insufficienza del bollo quando risulti provato che l'una o l'altra siano state causate esclusivamente dalla impossibilita' di procurarsi la carta bollata o le marche da bollo necessarie, purche' tale circostanza sia fatta risultare dal contesto dell'atto e questo sia presentato per la regolarizzazione all'Ufficio del registro entro tre giorni da quello in cui e' cessata la impossibilita' indicata nell'atto stesso.

Art. 33

1. Sono obbligati solidalmente per le violazioni del presente decreto:

  1. 1) Tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o
    negoziano atti, scritti, cambiali ed altri titoli negoziabili non in regola con le disposizioni dei presente decreto ovvero li trascrivono o enunciano in altri atti o scritti.

  2. 2) Tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un documento o di uno scritto non soggetto a bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.

2. Le persone indicate nell'art. 28 ove non osservino gli obblighi o i divieti ad essi imposti dal medesimo articolo sono solidalmente responsabili con le parti per le violazioni relative ad atti o scritti ad esse presentati nell'esercizio delle loro funzioni.

3. Fatta eccezione per le cambiali e gli altri effetti di commercio, per i quali resta fermo il disposto dell'articolo 27 comma secondo, terzo e quarto del presente decreto, la parte a cui viene rimesso un atto o scritto non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, e' esente da qualsiasi responsabilita' inerente alle violazioni commesse quando entro quindici giorni dalla data del ricevimento lo presenti all'Ufficio del registro per la regolarizzazione col semplice pagamento della imposta.

4. In tal caso il procuratore del Registro accerta la violazione soltanto nei confronti dei trasgressori.

Art. 34

1. Per gli atti di ogni specie formati dai funzionari dell'Amministrazione finanziaria nell'esercizio delle loro funzioni e dai Conservatori dei registri immobiliari le sanzioni incorse per violazioni al presente decreto si applicano soltanto a carico del funzionario che ha formato l'atto. Ove alla formazione dell'atto abbiano partecipato piu' funzionari questi sono solidalmente responsabili.

Titolo IX. Sanzioni

Art. 35

1. I magistrati e le altre persone indicate negli articoli 28 e 29 che non osservino gli obblighi od i divieti stabiliti a loro carico dal presente decreto e dall'annessa tariffa sono soggetti alla pena pecuniaria da L. 500 a L. 1000.

Art. 36

1. Chiunque rediga atti e scritti, pei quali e' dovuta la imposta sin dall'origine, senza il pagamento dell'imposta o con pagamento d'imposta insufficiente, e' soggetto alla pena pecuniaria da L. 1000 a L. 10.000 per ciascun atto.

2. La stessa pena si applica a carico di coloro che facciano uso, senza aver prima pagato la relativa imposta, di atti e scritti non soggetti al bollo sin dall'origine e non esenti in modo assoluto.

3. Per le trasgressioni relative alle cambiali ed altri effetti di commercio, nonche' agli atti e documenti soggetti a imposta di quietanza, la pena pecuniaria e' da cinquanta a cento volte la imposta non pagata col minimo di lire 300.

Art. 37

1. Nei casi in cui sia consentito il pagamento dell'imposta in modo virtuale si applicano:

  1. a) per la omessa o tardiva denuncia, una sopratassa uguale a sei decimi della imposta;

  2. b) per la infedele denuncia, una sopratassa uguale a sei quinti della imposta evasa;

  3. c) per il pagamento effettuato oltre il ventesimo giorno dalla scadenza, una sopratassa pari al 12% della imposta.

2. Le stesse disposizioni si applicano per le trasgressioni relative alle imposte che, in base alla tariffa, si corrispondono unicamente in modo virtuale in base a denuncia.

3. Le sopratasse di cui ai precedenti comma, eccettuata quella per infedele denuncia, sono ridotte al decimo del loro ammontare qualora il pagamento abbia luogo non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine.

Art. 39

1. Per gli atti e scritti in violazione al bollo, oltre le sopratasse e le pene pecuniarie previste negli articoli precedenti, e' sempre dovuta l'imposta di bollo non corrisposta o il supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione.

2. La regolarizzazione degli atti e scritti non conformi alle disposizioni del presente decreto e' eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro, i quali annotano sul documento regolarizzato l'importo della pena pecuniaria riscossa.