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Sez. U, Sentenza n. 3625 del 12/02/2025 (Rv. 673808-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Cancellazione della società dal registro delle imprese - Responsabilità dei soci ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 - Presupposto - Riscossione in base al bilancio di liquidazione (art. 2495 c.c.) - Natura - Onere probatorio. SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE - In genere. SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - BILANCIO - DEPOSITO PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE - In genere. TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673808-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE

Per configurare la responsabilità dei soci, ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, fatta valere con la notificazione ai soci di un apposito avviso di accertamento ai sensi degli artt. 36, comma 5, del citato d.P.R. e 60 d.P.R. n. 600 del 1973, l'amministrazione finanziaria deve provare, in caso di contestazione, il presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale

di liquidazione, previsto dall'art. 2495, comma 3, c.c., il quale integra una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire del fisco, non già alla legittimazione passiva dei soci.

Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36 com. 5, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)