Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (Ottava Sezione) del 19 aprile 2007, causa C-63/06
Epigrafe
Sentenza della Corte (Ottava Sezione)
19 aprile 2007
Nel procedimento 063/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art 234 CE, dal Vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) con decisione 20 dicembre 2005, pervenuta in cancelleria il 3 febbraio 2006, nella causa tra
UAB Profisa
e
Muitines departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta dal sig. E. Juhász, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore) e dal sig. J. Malenovský, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
per la UAB Profisa, dal sig. T. Blažys, advokatas;
per il governo lituano, dal sig. D. Kriaučiūnas, in qualità di agente;
per il governo portoghese, dai sigg. L. Fernandes e A. Seiça Neves, in qualità di agenti;
per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. W. Mölls e dalla sig.ra A. Steiblytė, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 21).
punto 2
Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la UAB Profisa (in prosieguo: la «Profisa») ed il Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (amministrazione doganale lituana) in merito all'assoggettamènto all'accisa armonizzata dell'alcol contenuto in prodotti a base di cioccolato.
Sentenza › Contesto normativo › La normativa comunitaria
punto 3
L'art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83 dispone quanto segue:
«Gli Stati membri esentano i prodotti previsti dalla presente direttiva dall'accisa armonizzata alle condizioni da essi stabilite per assicurare l'applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire qualsiasi evasione, frode o abuso quando sono: impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, sempreché il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a 5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per altri prodotti».
Sentenza › Contesto normativo › La normativa nazionale
punto 4
L'art. 25, n. 1, punto 5, della legge 30 ottobre 2001, sulle accise (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas) (Žin., 2001, n. 98-3482), come modificato dalla legge 29 gennaio 2004 (Žin., 2004, n. 26-802; in prosieguo: la «legge sulle accise»), prevede che l'alcol etilico e le bevande alcoliche destinati alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato sono esenti dall'accisa, sempreché non si utilizzino più di 8,5 litri di alcol etilico puro per 100 chilogrammi (netti) di prodotto a base di cioccolato.
Sentenza › Causa principale e questione pregiudiziale
punto 5
La Profisa importa in Lituania prodotti a base di cioccolato contenenti alcol etilico.
punto 6
Con decisioni 4 gennaio e 14 marzo 2005, il Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ha rifiutato di esentare dall'accisa i prodotti importati dalla Profisa in quanto, se è vero che l'art 25, n. 1, punto 5, della legge sulle accise esenta dall'accisa l'alcol etilico destinato alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato, esso non si applica tuttavia ai prodotti finiti a base di cioccolato importati e contenenti alcol etilico, come quelli oggetto della causa principale.
punto 7
La Profisa ha chiesto al Vilniaus apygardos l'annullamento di tali decisioni. Quest'ultimo ha respinto tale domanda con sentenza 9 maggio 2005.
punto 8
La Profisa ha impugnato tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio.
punto 9
Quest'ultimo ha affermato che, dato che l'art. 25, n. 1, punto 5, della legge sulle accise recepisce l'art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83 nell'ordinamento giuridico lituano, è necessaria un'interpretazione di quest'ultima disposizione affinché esso possa pronunciarsi sulla controversia sottopostagli.
punto 10
Orbene, tale giudice osserva che la versione lituana dell'art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83 differisce da altre versioni linguistiche dello stesso articolo.
punto 11
Ciò premesso, il Vyriausiasis administracinis teismas ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se, tenuto conto delle divergenze tra le varie versioni linguistiche della direttiva 92/83 (...), l'art 27, n. 1, lett f), di detta direttiva vada interpretato nel senso che obbliga gli Stati membri ad esentare dall'accisa l'alcol etilico importato nel territorio doganale delle Comunità europee contenuto in prodotti a base di cioccolato destinati al consumo diretto, qualora la quantità di alcol contenuta nei prodotti a base di cioccolato non ecceda 8,5 litri ogni 100 chilogrammi di prodotto».
Sentenza › Sulla questione pregiudiziale
punto 12
Tutte le parti che hanno presentato osservazioni scritte propongono di risolvere la questione pregiudiziale affermativamente.
punto 13
Secondo la giurisprudenza costante, data la necessità che le disposizioni di diritto comunitario vengano applicate, e quindi interpretate, in modo uniforme, in caso di dubbio il testo di una disposizione non può essere considerato isolatamente, in una delle sue versioni, ma deve venire interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali (sentenze 12 novembre 1969, causa 29/69, Stauder/Ulm, Racc. pag. 419, punto 3; 7 luglio 1988, causa 55/87, Moksel/Balm, Racc. pag. 3845, punto 15, e 2 aprile 1998, causa C-296/95, EMU Tabac e a., Racc. pag. I-1605, punto 36).
punto 14
In caso di disparità tra le diverse versioni linguistiche di un testo comunitario, la disposizione di cui è causa dev'essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte (sentenze 27 ottobre 1977, causa 30/77, Bouchereau, Racc. pag. 1999, punto 14; 7 dicembre 2000, causa C-482/98, Italia/Commissione, Racc. pag. I-10861, punto 49, e 1o aprile 2004, causa C-1/02, Borgmann, Racc. pag. I-3219, punto 25).
punto 15
Ebbene, dall'esame comparativo delle varie versioni linguistiche dell'art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83 risulta che, ad eccezione della versione lituana, le altre versioni linguistiche del detto articolo prevedono che gli Stati membri, alle condizioni da questi stabilite, esentano dall'accisa armonizzata i prodotti previsti dalla detta direttiva, tra i quali rientra l'alcol etilico, quando sono impiegati direttamente per la fabbricazione di prodotti alimentari, sempreché il contenuto di alcol non sia superiore a 8,5 litri di alcol puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a 5 litri di alcol puro per 100 chilogrammi di prodotto per altri prodotti.
punto 16
A tale riguardo, il luogo in cui l'alcol etilico è utilizzato per tale fabbricazione non ha alcuna rilevanza.
punto 17
Peraltro, l'obiettivo delle esenzioni previste dalla direttiva 92/83 è neutralizzare l'incidenza delle accise sull'alcol in quanto prodotto intermedio che entra nella composizione di altri prodotti commerciali o industriali (sentenza Italia/Commissione, cit, punto 4).
punto 18
Inoltre, l'esenzione dei prodotti di cui all'art. 27, n. 1, della direttiva 92/83 costituisce il principio e il suo rifiuto l'eccezione. La facoltà riconosciuta agli Stati membri da questa stessa disposizione di stabilire le condizioni «per assicurare l'applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire qualsiasi evasione, frode o abuso» non può mettere in discussione il carattere incondizionato dell'obbligo di esenzione previsto da tale disposizione (sentenza Italia/Commissione, cit., punto 50).
punto 19
Occorre pertanto risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che l'art. 27, n. 1, lett f), della direttiva 92/83 dev'essere interpretato nel senso che obbliga gli Stati membri ad esentare dall'accisa armonizzata l'alcol etilico importato nel territorio doganale dell'Unione europea e contenuto in prodotti a base di cioccolato destinati al consumo diretto, sempreché il contenuto di alcol in tali prodotti non ecceda gli 8,5 litri per ogni 100 chilogrammi di prodotto.
Sentenza › Sulle spese
punto 20
Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Dispositivo
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
L'art 27, n. 1, lett. f), della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, dev'essere interpretato nel senso che obbliga gli Stati membri ad esentare dall'accisa armonizzata l'alcol etilico importato nel territorio doganale dell'Unione europea e contenuto in prodotti a base di cioccolato destinati al consumo diretto, sempreché il contenuto di alcol in tali prodotti non ecceda gli 8,5 litri per ogni 100 chilogrammi di prodotto.
Firme
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