Sez. 5, Sentenza n. 9441 del 05/10/1983 Ud. (dep. 11/11/1983) Rv. 161127 - 01
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI - DOLO SPECIFICO - PROPOSITO DI FRODE - ESTREMI - DOLO DI DANNO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI - DOLO SPECIFICO - PROPOSITO DI FRODE - ESTREMI - DOLO DI DANNO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel delitto di false comunicazioni sociali il dolo specifico indicato dal legislatore con l'avverbio "fraudolentemente" consiste nella volontà di trarre in inganno, ossia di determinare un errore nei soci o nei terzi in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società, accompagnata dal proposito di conseguire, attraverso l'inganno, un ingiusto profitto per sè o per altri senza che sia necessario che a tale volontà si aggiunga un dolo di danno, essendo sufficiente che l'agente abbia previsto il danno come correlativo al profitto. (Conf mass n 158018, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)