Sez. L, Ordinanza n. 20438 del 21/07/2025 (Rv. 675831-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Personale ex COIME - Indennità speciale ex art. 47 CCNL Imprese edili ed affini - Necessità di un provvedimento datoriale di preposizione alla direzione di un reparto - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE
In tema di personale ex COIME (Coordinamento Interventi di Manutenzione Edile) del Comune di Palermo, la preposizione alla direzione di un reparto d'impresa con responsabilità dell'andamento dei servizi non deve necessariamente essere preceduta da una formale assegnazione da parte del datore di lavoro, né tanto meno da un provvedimento di individuazione e ponderazione degli incarichi e di definizione degli obiettivi ai quali ricollegare la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, posto che la disposizione di cui all'art. 47 del c.c.n.l. Imprese edili ed affini prevede unicamente l'esercizio di fatto, da parte dei dipendenti, della direzione tecnica o amministrativa di un reparto, con diretta responsabilità circa il relativo andamento.
Decreto Legge 12/02/1986 num. 24, Legge 09/04/1986 num. 96 art. 1, Contr. Coll. 20/05/2004 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)