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DIRETTIVA 96/82/CE DEL CONSIGLIO del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

Testo in vigore al

Art. 14

Informazioni che il gestore deve comunicare a seguito di un incidente rilevante

1. Gli Stati membri provvedono affinché, non appena possibile dopo che si sia verificato un incidente rilevante, il gestore, utilizzando i mezzi più adeguati, sia tenuto a:

  1. a) informare l'autorità competente;

  2. b) comunicargli, non appena ne venga a conoscenza:

    — le circostanze dell'incidente,

    — le sostanze pericolose presenti;

    — i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'uomo e per l'ambiente e

    — le misure di emergenza adottate;

  3. c) informarlo sulle misure previste per:

    — limitare gli effetti dell'incidente a medio e a lungo termine,

    — evitare che esso si riproduca;

  4. d) aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini più approfondite emergessero nuovi elementi che modificano le precedenti informazioni o le conclusioni tratte.

2. Gli Stati membri incaricano l'autorità competente di:

  1. a) accertare che siano adottate le misure di emergenza e le misure a medio e a lungo termine necessarie;

  2. b) raccogliere, mediante ispezioni, indagini o altri mezzi appropriati, le informazioni necessarie per effettuare un'analisi completa degli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali dell'incidente rilevante;

  3. c) adottare misure atte a garantire che il gestore predisponga tutti i provvedimenti del caso;

  4. d) formulare raccomandazioni sulle misure preventive per il futuro.

Art. 15

Informazioni che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione

1. Ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e della limitazione delle loro conseguenze, gli Stati membri informano non appena possibile la Commissione degli incidenti rilevanti che si sono verificati all'interno del loro territorio e che rispondano ai criteri dell'allegato VI, fornendo i seguenti dati:

  1. a) Stato membro interessato, denominazione e indirizzo dell'autorità incaricata del rapporto;

  2. b) data, ora e luogo dell'incidente rilevante, nome completo del gestore e indirizzo dello stabilimento interessato;

  3. c) breve descrizione delle circostanze dell'incidente, indicazione delle sostanze pericolose e degli effetti immediati per l'uomo e per l'ambiente;

  4. d) breve descrizione delle misure di emergenza adottate e delle precauzioni immediatamente necessarie per prevenire il ripetersi dell'incidente.

2.

Raccolte le informazioni di cui all'articolo 14, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'esito delle proprie analisi e le proprie raccomandazioni per mezzo di un modulo definito e aggiornato in base alla procedura di cui all'articolo 22.

Gli Stati membri possono rinviare la comunicazione di tali informazioni soltanto per consentire la conclusione di procedimenti giudiziari, che potrebbero essere pregiudicati dalla comunicazione stessa.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo degli organismi che potrebbero disporre di informazioni relative agli incidenti rilevanti e che potrebbero consigliare le autorità competenti di altri Stati membri che devono intervenire quando si verificano tali incidenti.

Art. 16

Autorità competente

Fatte salve le responsabilità del gestore, gli Stati membri istituiscono o designano una o più autorità competenti incaricate di svolgere i compiti stabiliti dalla presente direttiva, nonché, se del caso, gli organismi incaricati di assistere le autorità competenti sul piano tecnico.

Art. 17

Divieto di esercitare l'attività

1.

Gli Stati membri vietano l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto, deposito o parte di essi, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti gravi sono nettamente insufficienti.

Gli Stati membri possono vietare l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto deposito o parte di essi, qualora il gestore non abbia presentato entro il termine stabilito, la notifica, i rapporti o le altre informazioni previste dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori abbiano la possibilità di ricorrere contro il divieto stabilito dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 1, presso un organo competente, determinato dalla legislazione e dalle procedure nazionali.

Art. 18

Ispezioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti organizzino un sistema di ispezioni o altre misure di controllo adeguate per il tipo di stabilimento in questione. Tali ispezioni o misure di controllo, che sono effettuate indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti, devono essere concepite in modo da consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento in questione, per garantire, in particolare, che:

— il gestore possa comprovare di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;

— il gestore possa comprovare di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno e all'esterno del sito;

— i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza o in un altro rapporto presentato descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento;

— siano diffuse alla popolazione le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

2. Il sistema di ispezione di cui al paragrafo 1 è conforme alle seguenti disposizioni:

  1. a) tutti gli stabilimenti sono sottoposti a un programma di ispezioni. A meno che l'autorità competente abbia stabilito un programma di ispezioni in base a una valutazione sistematica dei pericoli associati agli incidenti rilevanti in uno specifico stabilimento, il programma prevede un'ispezione in loco effettuata dall'autorità competente almeno ogni dodici mesi in ciascuno degli stabilimenti di cui all'articolo 9;

  2. b) dopo ogni ispezione l'autorità competente redige una relazione;

  3. c) se del caso, i risultati delle ispezioni condotte dall'autorità competente saranno valutati in cooperazione con la direzione dello stabilimento entro un periodo ragionevole dal momento dell'ispezione.

3. L'autorità competente può chiedere al gestore tutte le informazioni supplementari che le servono per effettuare un'adeguata valutazione della possibilità di incidenti rilevanti, per stabilire in che misura possano aumentare le probabilità e/o aggravarsi le conseguenze degli incidenti rilevanti, e per predisporre un piano di emergenza esterno e per tenere conto delle sostanze che, per lo stato fisico, le particolari condizioni o il luogo in cui si trovano, possono necessitare di particolare attenzione.

Art. 19

Scambi di informazioni e sistema informativo

1. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sull'esperienza fatta in materia di prevenzione di incidenti rilevanti e di limitazione delle loro conseguenze; in particolare, tali informazioni riguardano il funzionamento delle disposizioni previste nella presente direttiva.

2. La Commissione predispone e tiene a disposizione degli Stati membri uno schedario e un sistema informativo contenenti i dati sugli incidenti rilevanti verificatisi nel territorio degli Stati membri, allo scopo di:

  1. a) provvedere ad una rapida comunicazione, a tutte le autorità competenti, delle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1;

  2. b) comunicare alle autorità competenti un'analisi delle cause degli incidenti rilevanti e gli insegnamenti tratti;

  3. c) informare le autorità competenti in merito alle misure preventive adottate;

  4. d) indicare le organizzazioni in grado di dare consigli o informazioni per quanto riguarda l'accadere di incidenti rilevanti, la loro prevenzione e la limitazione delle loro conseguenze.

Lo schedario e il sistema informativo contengono almeno:

a) le informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1;

b) l'analisi delle cause degli incidenti;

c) gli insegnamenti tratti dagli incidenti;

d) le misure preventive necessarie per evitare il ripetersi degli incidenti.

3. Fatto salvo l'articolo 20, lo schedario e il sistema informativo possono essere consultati dalle pubbliche amministrazioni degli Stati membri, dalle associazioni industriali o commerciali, dalle organizzazioni sindacali, dalle organizzazioni non governative che operano nel campo della tutela dell'ambiente e dalle altre organizzazioni internazionali o organismi di ricerca che lavorano nel settore.

4. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione triennale secondo la procedura prevista dalla direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente9 per gli stabilimenti contemplati dagli articoli 6 e 9. La Commissione pubblica ogni tre anni un sommario di tali informazioni.

Art. 20

Riservatezza

1.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti mettano a disposizione di qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta le informazioni ricevute in applicazione della presenta direttiva.

Le informazioni ricevute dalle autorità competenti e dalla Commissione possono essere tenute riservate, sempreché le disposizioni nazionali lo prevedano, solo se riguardano;

— la riservatezza dei procedimenti delle autorità competenti e della Commissione;

— la riservatezza delle relazioni internazionali e della difesa nazionale;

— la pubblica sicurezza;

— il segreto istruttorio o di una procedura giudiziaria in corso;

— i segreti commerciali e industriali, anche attinenti alla proprietà intellettuale;

— la segretezza dei dati e/o degli schedari personali;

— dati forniti da un terzo se quest'ultimo chiede che rimangano riservati.

2. La presente direttiva non osta a che uno Stato membro concluda con paesi terzi accordi relativi allo scambio di informazioni di cui dispongono a livello interno.

Art. 22

Comitato

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in senso al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Art. 23

Abrogazione della direttiva 82/501/CEE

1. La direttiva 82/501/CEE è abrogata ventiquattro mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

2. Le notifiche, i piani d'emergenza e le informazioni al pubblico presentati o elaborati in virtù della direttiva 82/501/CEE rimangono in vigore fino al momento in cui siano sostituiti in virtù delle corrispondenti disposizioni della presente direttiva.

Art. 24

Applicazione

1.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 25

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1996. Per il Consiglio Il Presidente B. HOWLIN Elenco degli allegati Pagina