Sez. 3, Sentenza n. 1082 del 20/02/1982 (Rv. 418949 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - COLLEGAMENTO DELL'AMMONTARE DEL CANONE AL COSTO DELLA MANO D'OPERA NELL'EDILIZIA - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO - CONFIGURABILITÀ - VALIDITÀ.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - COLLEGAMENTO DELL'AMMONTARE DEL CANONE AL COSTO DELLA MANO D'OPERA NELL'EDILIZIA - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO - CONFIGURABILITÀ - VALIDITÀ.*
Agli effetti della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973 n. 426, anche la pattuizione che colleghi l'ammontare del canone locativo al costo della mano d'opera nell'edilizia, invece che agli indici ISTAT, configura, come quest'ultima, nonostante la diversità del parametro di riferimento, una valida clausola di adeguamento del canone, volta a compensare gli effetti della svalutazione monetaria, e non già una clausola di aumento, salvo che si accerti, da parte del giudice del merito, che essa abbia in concreto comportato un incremento effettivo del corrispettivo della locazione. (V 1925/81, mass n 412612).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1973 num. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)