Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 481 del 1992
Massime (1)
Massima n. 18961
- Previdenza e assistenza sociale
- Crediti previdenziali (nella specie: indennità di disoccupazione)
- Riliquidazione
- Interessi legali e rivalutazione monetaria
- Modifica legislativa
- Modalità di calcolo con detrazione delle somme spettanti per il maggior danno
- Lamentata disparità di trattamento rispetto ai crediti di lavoro con incidenza sul trattamento previdenziale
- Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto nell'ipotesi - oggetto del giudizio 'a quo' - in cui la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della prestazione previdenziale si è perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991) la norma impugnata - come la Corte ha già rilevato - non è applicabile. - Nello stesso senso, v. S. n. 394/1992.
Norme impugnate
- art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991, n. 412
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1992 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Campanale Lucia iscritta al n. 339 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione di Campanale Lucia nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da Lucia Campanale contro l'INPS al fine di ottenere la riliquidazione dell'indennità di disoccupazione percepita per vari periodi dal 1985 al 1987, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, il Tribunale di Genova, con ordinanza del 25 marzo 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui l'importo dovuto dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria a titolo di interessi per ritardato pagamento è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subìto dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito;
che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata viola gli artt. 3 e 38 della Costituzione, introducendo una ingiustificata disparità di trattamento dei crediti previdenziali rispetto ai crediti di lavoro, in ordine ai quali l'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. viene interpretato nel senso del cumulo della rivalutazione con gli interessi calcolati sulla somma rivalutata;
che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita l'appellante chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per irrilevanza o, in subordine, fondata;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata;
punto 2
Considerato che, secondo l'interpretazione accolta da questa Corte con sentenza n. 394 del 1992, la norma impugnata non è applicabile quando la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della prestazione previdenziale si è perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991);
che tale ipotesi si verifica nel giudizio a quo, onde la questione non è pregiudiziale alla sua definizione;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1992.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze