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Sez. L, Sentenza n. 861 del 02/02/1999 (Rv. 522839 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO DECISORIO | Deferimento subordinato alla (eventualmente ritenuta) mancata idoneità delle altre prove - Ammissibilità - Conseguenti poteri del giudice.
Stato
decisa il 1999-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522839-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO DECISORIO

Il giuramento decisorio deferito subordinatamente all'eventuale non ammissione di altri mezzi di prova richiesti in via principale può essere ammesso dal giudice del merito solo dopo che egli abbia escluso l'ammissibilità e la rilevanza degli altri mezzi suddetti; peraltro, tale valutazione negativa, non esigendo una motivazione espressa, può risultare per implicito dall'"iter" logico seguito dal giudice che abbia ammesso soltanto il giuramento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Legge Falliment. art. 237, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 237

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)