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Sez. 1, Ordinanza n. 26008 del 03/10/2024 (Rv. 672509-01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - IN GENERE | Rito tributario - Sospensione anomala - Fissazione d'ufficio dell'udienza - Entro il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale - Intenzione di proseguire il giudizio manifestata dalla parte in udienza - Estinzione - Esclusione. PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672509-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - IN GENERE

Nel rito tributario non può essere dichiarata l'estinzione del processo se il giudice - dopo aver disposto la sospensione c.d. anomala del processo - ha tempestivamente fissato l'udienza per la prosecuzione del giudizio, nel termine semestrale decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale che decide una questione rilevante sollevata da altro ufficio, qualora la parte abbia manifestato in tale udienza la propria intenzione di proseguire il giudizio.

Legge 11/05/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1953 num. 87 art. 29, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 41, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 43, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 45, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)