Sez. 2, Sentenza n. 13550 del 21/12/1992 (Rv. 480077 - 01)
Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - Competenza | Funzionale ed inderogabile del giudice che ha emesso il decreto - Conseguenze - Domanda riconvenzionale eccedente la competenza per valore del giudice dell'opposizione - Separazione delle cause - Rimessione al giudice superiore della causa relativa alla domanda riconvenzionale - Sospensione della causa di opposizione ex art. 295 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - Competenza
Il carattere funzionale ed inderogabile della competenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, in ordine all'opposizione proposta a norma dell'art. 645 cod. proc. civ., comporta che la competenza medesima non possa subire eccezioni per situazioni di connessione, sia che questa si presenti nei termini ampi e generici dell'art. 40 cod. proc. civ., sia che si tratti delle speciali ipotesi di connessione previste dagli artt. 34, 35 e 36 cod. proc. civ.; ne deriva che, quando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo venga eccepito in compensazione un credito eccedente i limiti di valore del giudice adito, questi non può rimettere al giudice superiore tutta la causa, ma deve rimettergli solo la decisione relativa all'eccezione di compensazione e trattenere quella concernente l'opposizione a decreto ingiuntivo, salva l'eventuale sospensione di tale ultima causa a norma dell'art. 295 cod. proc.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)