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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017 (Rv. 646629 - 02)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE | Notifica della cartella esattoriale – Prova - Produzione in giudizio di copia fotostatica della relata o dell’avviso di ricevimento - Disconoscimento della conformità agli originali - Conseguenze - Valutazione da parte del giudice delle specifiche difformità dedotte - Elementi di prova disponibili - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646629-02

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE

In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 5 com. 5 CORTE COST., Legge 28/02/1997 num. 30 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)