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Sez. U, Ordinanza n. 29608 del 10/11/2025 (Rv. 676548-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Canone di abbonamento R.A.I. - Riduzione ex art. 21, comma 4, d.l. n. 66 del 2014 - Domanda volta all’accertamento della relativa illegittimità - Giurisdizione del g.o. - Fondamento. POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - CANONE DI ABBONAMENTO - In genere.
Stato
decisa il 2025-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676548-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

La domanda proposta dalla R.A.I. al fine di vedersi riconosciuto per intero il canone, anche per l'anno 2014, appartiene alla giurisdizione del g.o., dal momento che esso rientra tra i "corrispettivi" di cui all'art. 133, comma 1, lett. c, c.p.a., e la relativa decurtazione, per l'anno in discorso, discende da una norma di legge (l'art. 21, comma 4, del d.l. n. 66 del 2014) della quale si deduce l'illegittimità costituzionale, e non già da un provvedimento amministrativo di natura discrezionale.

Decreto Legge 24/04/2014 num. 66 art. 21 com. 4, Legge 23/06/2014 num. 89 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)