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Sez. 1, Sentenza n. 22111 del 23/11/2004 (Rv. 578101 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE | Interruzione - Mera emissione dell'ingiunzione - Sufficienza - Esclusione - Notificazione - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578101-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE

In tema di sanzioni amministrative, poiché l'art. 28, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 rinvia alle norme del codice civile per ciò che concerne l'interruzione della prescrizione, deve riconoscersi l'idoneità ad interrompere il decorso del relativo termine al provvedimento d'irrogazione della sanzione pecuniaria, e d'intimazione del pagamento della relativa somma, solo se ed al momento in cui esso sia notificato o comunque portato a conoscenza del debitore, in quanto atto idoneo a costituire in mora il debitore a norma dell'art. 2943 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la pronuncia del Giudice di pace che, sulla base del riferimento alla sola data dell'emissione dell'ingiunzione, aveva respinto l'opposizione che intendeva far riconoscere la prescrizione del credito del Comune nascente da un illecito amministrativo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)