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Sez. 5, Sentenza n. 1675 del 08/10/2024 Ud. (dep. 14/01/2025) Rv. 287409-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE | Attenuante di cui all'art. 630, comma quinto, cod. pen. - Rilevanza del contributo - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287409-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE

In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, ai fini del riconoscimento della diminuente speciale prevista per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adoperi concretamente per evitare che il reato sia portato a conseguenze ulteriori o che collabori in modo decisivo per l'individuazione o la cattura dei complici, è necessario che il contributo offerto abbia consentito il raggiungimento di tali esiti, non essendo sufficiente che esso sia stato utile al raggiungimento della verità. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo la cattura dei correi e la liberazione della vittima, si era limitato a chiarire l'esatto movente del rapimento).

Cod. Pen. art. 630 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)