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Sez. L, Sentenza n. 33054 del 18/12/2025 (Rv. 677152-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Pensione reversibilità - Revoca ex art. 35, comma 10-bis, d.l. n. 207 del 2008 - Decorrenza del termine per la comunicazione dei dati reddituali precedentemente omessa - Sospensione effettiva - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677152-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO

In tema di pensione di reversibilità, il termine legale di sessanta giorni per trasmettere la comunicazione dei dati reddituali, fino a quel momento omessa, previsto a pena di revoca della prestazione, dall'art. 35, comma 10-bis del d.l. n. 207 del 2008, conv. con l. n. 14 del 2009, come modif. dall'art. 13, comma 6, lett. c) del d.l. n. 78 del 2010, conv. con l. n. 122 del 2010, decorre dalla effettiva sospensione della prestazione - quale atto prodromico con finalità sollecitatorie e di tangibile ammonimento delle conseguenze a cui il beneficiario della reversibilità

va incontro in caso di omissione - e non dalla mera comunicazione del provvedimento di sospensione adottato dall'Ente previdenziale, imponendosi, alla luce del tenore letterale del testo normativo e di una lettura sistematica e finalistica dell'intera disciplina, una interpretazione restrittiva dell'effetto decadenziale del diritto alla prestazione.

Decreto Legge 31/12/2008 num. 207 art. 35 com. 10, Legge 27/02/2009 num. 14 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 10 com. 6 lett. C), Legge 31/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/12/2008 num. 207 art. 35 com. 8, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 41 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)