Sez. 1, Ordinanza n. 18540 del 10/07/2019 (Rv. 654660 - 02)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Genitore singolo con figlio minore - Soggetto "vulnerabile" - Conseguenze - Fattispecie.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, tra i soggetti vulnerabili di cui all'art. 2, comma 1, lett. h-bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b, n. 1, del d.lgs. n. 142 del 2015, rientrano espressamente anche i "genitori singoli con figli minori", sicché, accertata la relativa situazione di fatto, essi hanno diritto di accedere alla detta protezione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che aveva rigettato la domanda di protezione umanitaria di una donna con un figlio minore al seguito, sul solo presupposto che l'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, non include tra i soggetti non espellibili il genitore affidatario di figlio minore sul territorio italiano).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 com. 1 lett. HBIS, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 25 com. 1 lett. B1, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 33 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)