Sez. L - , Sentenza n. 2406 del 27/01/2022 (Rv. 663739 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Fondi pensione complementari di cui al d.lgs. n. 252 del 2005 - Revoca della delegazione di pagamento - Esclusione - Ragioni - Cessazione dal fondo - Ammissibilità - Condizioni - Mancato pagamento dei contributi - Azioni a tutela del lavoratore - Individuazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE
In tema di fondi pensione complementari, le regole civilistiche dettate in tema di delegazione di pagamento e di sua revoca sono incompatibili con la disciplina speciale di cui al d.lgs. n. 252 del 2005, essendo demandata agli statuti dei fondi, ex art. 14 della legge citata, l'individuazione delle modalità di trasferimento ad altre forme pensionistiche, nonché di riscatto totale e parziale; ne consegue che, prestata l'adesione al fondo, non ne è consentita la revoca, ma solo la cessazione per il venir meno dei presupposti ed il trasferimento ad altra previdenza complementare, salvo, in ogni caso, il diritto del lavoratore al risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro che abbia trascurato di versare in tutto o in parte i contributi, qualora detto inadempimento si riverberi sulla prestazione da godere, ovvero, in caso di insolvenza del datore di lavoro, salva la possibilità di sollecitare l'intervento del Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 80 del 1992.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/12/2005 num. 252 art. 5, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 5, Cod. Civ. art. 1270, Legge 23/08/2004 num. 243 art. 1 com. 2 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 05/12/2005 num. 252 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)