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Sez. 1 - , Ordinanza n. 25855 del 01/09/2022 (Rv. 665876 - 01)

CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE | Amministrazione di sostegno - Decreto di apertura - Modifica - Specificazione degli atti o delle categorie di atti
Stato
decisa il 2022-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665876-01

CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE

che richiedono l'intervento dell'amministratore - Audizione personale del beneficiario e ministero del difensore - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

In tema di amministrazione di sostegno, il decreto di modifica che specifichi gli atti o le categorie di atti che devono essere compiuti con l'intervento dell'amministratore non richiede l'audizione personale del beneficiario, prevista dall'art. 407, comma 2, c.c. soltanto per la nomina dell'amministratore, né il ministero del difensore, necessario solo qualora il giudice ritenga di emettere un provvedimento che, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli stabiliti dalla legge per gli interdetti o gli inabilitati.(Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto non necessario il ministero del difensore e l'audizione del beneficiario in relazione alla modifica officiosa del decreto nel quale era stata aggiunta, oltre alla già prevista necessità di rappresentanza dell'amministratore di sostegno per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, anche che il beneficiario non potesse liberamente disporre, se non in misura limitata a 400,00 euro mensili, delle somme depositate su di un conto corrente a lui intestato).

Cod. Civ. art. 405 CORTE COST., Cod. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod. Civ. art. 411 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)