Approvazione del regolamento per l'applicazione dei R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani
Testo in vigore al
Art. 11
1. Ove l'Ispettore forestale dissentisse dalla deliberazione del Comitato, ne fara' motivato rapporto al Ministero per l'economia nazionale, il quale decidera' se sia il caso di ricorrere al Consiglio di Stato, a' sensi dell'art. 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
Art. 12
1. L'originale della carta topografica ed i documenti relativi alla determinazione dei terreni vincolati saranno conservati presso l'Ispettorato forestale del ripartimento.
2. E' data facolta' a chiunque di chiedere ed ottenere, previo pagamento dei diritti dovuti a termini di legge, copie od estratti delle carte topografiche e dei reclami e delle domande di esclusione dal vincolo, nonche' delle relative deliberazioni del Comitato forestale.
Art. 13
1. I terreni vincolati per effetto di leggi anteriori all'applicazione del titolo I del Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3267, i quali, in seguito alla delimitazione definitiva delle zone sottoposte a vincolo, in applicazione delle disposizioni contenute nel titolo stesso, risultassero esclusi da dette zone, s'intenderanno svincolati.
Art. 14
1. I proprietari, che, ai sensi dell'art. 13 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, intendono ottenere l'esenzione totale o parziale dei propri terreni dal vincolo e quelli altresi' che desiderano essere esentati totalmente o parzialmente dall'osservanza degli obblighi imposti dalle prescrizioni di massima, dovranno inviare domanda al Comitato forestale per il tramite del Sindaco del Comune ove son situati i terreni.
2. Il Sindaco curera' la pubblicazione delle singole domande all'albo del Comune per un periodo di 30 giorni, trascorso il quale, le trasmettera' al Comitato forestale con la dichiarazione dell'avvenuta pubblicazione e con le eventuali sue osservazioni ed opposizioni degli interessati.
3. La domanda dovra' indicare con esattezza il terreno cui essa si riferisce e le ragioni che la giustificano.
4. Qualora tali indicazioni non siano contenute nella domanda, dovranno risultare da una memoria che sara' allegata alla domanda.
Art. 15
1. Le decisioni del Comitato forestale devono essere notificate agl'interessati a mezzo del Sindaco o dell'Ufficio forestale e pubblicate per 60 giorni all'albo del Comune.
2. Per i ricorsi contro di esse e per l'ulteriore procedura valgono le norme stabilite nell'ultimo comma dell'art. 4 e nell'art. 6 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, in quanto trovino applicazione ai singoli casi.
Art. 16
1. La trasmissione di atti relativi alle istruttorie disposte dai precedenti articoli dovra' aver luogo nel termine di tre giorni da quando la stessa si renda possibile.
Art. 17
1. Ogni qualvolta l'Ispettorato forestale accerti che sono cessate le ragioni dell'esenzione di cui all'art. 13, secondo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, provochera', con rapporto motivato, dal Comitato forestale una deliberazione che dichiari cessata la esenzione.
2. Copia di tale rapporto sara' comunicata agli interessati, i quali potranno presentare al Comitato le eventuali loro controdeduzioni nel termine di venti giorni. Il Comitato deliberera' dopo che sara' trascorso tale termine.
Art. 18
1. Per i terreni e i boschi laterali alle strade di montagna ed ai fiumi e torrenti continueranno ad avere vigore gli articoli 74, 168 e 169 (lett. c) della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.
Capo II. Prescrizioni di massima e di polizia forestale.
Art. 19
1. Le prescrizioni di massima e di polizia forestale, di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, dovranno essere determinate anche per singole parti di provincia, tenendo conto dell'attuale destinazione dei terreni, delle condizioni e dei bisogni locali, esclusivamente in rapporto con gli scopi idrogeologici di cui al titolo I, capo I del R. decreto suddetto.
2. Sopra tutto esse devono stabilire:
A) per quanto riguarda i vari tipi di boschi:
a) il tempo ed il modo di eseguire i tagli, a seconda che siano fatti a raso, a successive riprese, a scelta o per zone, ed a seconda della specie e dell'eta' delle piante, con l'intento di assicurare la riproduzione del bosco;
b) le norme speciali per i tagli dei boschi sottoposti a vincolo, prevalentemente in considerazione dell'eccessiva pendenza o mobilita' del suolo ovvero della loro ubicazione in localita' molto elevate e di clima molto rigido e dell'eventuale pregiudizio che potrebbe dai tagli derivare ai boschi limitrofi sottoposti a vincoli;
c) le regole per i diradamenti nelle fustaie;
d) il numero e la qualita' di piante che ad uso di matricine devono essere conservate per ogni ettaro di bosco ceduo, sia semplice che composto, al fine di assicurare la disseminazione naturale per la sostituzione delle ceppaie deperienti, quando il proprietario non vi provvede con piantagioni;
e) le disposizioni per garentire, dopo il taglio a raso, la rinnovazione artificiale dei boschi di alto fusto e la ricostituzione di quelli deteriorati o distrutti per qualsiasi causa;
f) le norme per l'estrazione della resina e per lo scortecciamento degli alberi;
g) le norme per il taglio dei rami delle piante, per la raccolta dello strame, delle foglie e dei semi, specie nei boschi deperienti o troppo radi, e per la falciatura dell'erba nei boschi vecchi o novelli, nei casi in cui dette operazioni possono arrecare pregiudizio alla riproduzione;
h) le regole per l'impianto e l'esercizio delle carbonaie per lo sgombro del carbone e del materiale legnoso dal bosco, col fine di evitare danni alla riproduzione;
i) le cautele per l'accensione del fuoco nei boschi, per l'abbruciamento delle restoppie nei terreni limitrofi a questi e per la formazione di debbii, fornelli o motere, e l'impianto e l'esercizio nei boschi o in prossimita' di essi di fornaci da calce, gesso, mattoni, tegole, stoviglie e simili, di fabbriche di pece, catrame, nero di fumo, acido pirolegnoso, potassa, ecc., e di fabbriche e forni in genere e tutte le altre cautele per preservare i boschi dai pericoli degli incendi;
l) i provvedimenti da adottare per prevenire ed estinguere gli incendi nei boschi e per ricostituire i boschi danneggiati o distrutti dagli incendi stessi;
m) le norme per gli scavi e l'estrazione delle ceppaie secche, di pietre, sabbia, minerali, terra, zolle, torba, eriche, ginestra, erbe e per la raccolta di foglie verdi e secche e di concime, ghiande, faggiuole ed altri frutti e sementi silvestri;
n) le norme per l'estrazione del legname dai boschi e la formazione di strade, canali, corridoi, risine, in corrispondenza con quelle contenute negli articoli 152 e seguenti della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, relative alla fluitazione dei legnami;
o) le norme per l'esercizio del pascolo in generale e di quello delle capre in particolare;
p) i mezzi per prevenire e combattere i danni derivanti dalla diffusione di parassiti animali e vegetali nei boschi e le modalita' per la denunzia all'autorita' forestale dell'esistenza di questi parassiti;
B) per quanto riguarda i terreni pascolivi:
1) le norme per l'esercizio del pascolo e, nel caso di pascoli deteriorati, le restrizioni per conseguire la ricostituzione della cotica erbosa;
C) per quanto riguarda i terreni cespugliati:
1) le modalita' della soppressione dei cespugli aventi funzione protettiva e quelle per l'utilizzazione di detti cespugli;
D) per quanto riguarda i terreni nudi e saldi:
1) le modalita' del loro dissodamento e della successiva sistemazione agraria, al fine di evitare la denudazione del suolo e prevenire i danni alla consistenza di questo ed al regolare regime delle acque, allorche' si sia ottenuta la concessione prevista dall'articolo 7 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e salve le speciali condizioni cui, caso per caso, il Comitato abbia subordinato la concessione stessa.
E) per quanto riguarda i terreni a coltura agraria:
1) le modalita' della loro lavorazione con lo scopo di suddividere le acque, diminuirne la velocita' di smaltimento ed allontanare i danni di cui alla lettera D).
3. Le norme di polizia forestale, da stabilirsi per l'applicazione delle precedenti disposizioni, devono essere dirette a prevenire il danno ed a punire l'infrazione di esse anche quando il danno non si sia ancora verificato.
Art. 20
1. Le prescrizioni di cui all'art. 19 devono fornire norme circa i movimenti di terreno, che non siano diretti alla trasformazione a coltura agraria dei boschi e dei terreni saldi.
2. Chi intende compiere i lavori suaccennati dovra' farne dichiarazione in tempo utile all'Ispettorato forestale, indicando la data dell'inizio di essi.
3. L'Ispettorato forestale potra' prescrivere le modalita' della esecuzione dei lavori allo scopo di evitare i danni previsti nell'art. 1 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
4. Qualora entro 30 giorni dalla dichiarazione l'Ispettorato non avra' prescritto dette modalita' i lavori potranno essere senz'altro eseguiti.
Art. 21
1. Le domande di autorizzazione a trasformare i boschi in altre qualita' di coltura ed i terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione debbono essere presentate al Sindaco del Comune dove e' situato il fondo, corredate del tipo del fondo stesso con l'indicazione delle sue pendenze, del territorio in cui e' posto, del numero di mappa e dei mezzi con i quali si intende impedire i danni cui la trasformazione puo' dar luogo.
2. Il Sindaco fa pubblicare per 15 giorni all'albo pretorio la domanda, e quindi, con le opposizioni che fossero state presentate e con le sue osservazioni, la trasmette entro 8 giorni all'Ispettorato forestale, che a spese del richiedente, accertate, ove occorra, le condizioni dei luoghi, propone al Comitato le modalita' della trasformazione, se si tratti di boschi, e, se si tratti di terreni saldi, le norme che riterra' necessarie qualora quelle contenute nelle prescrizioni di massima non gli sembrino sufficienti.
3. La risoluzione del Comitato deve essere presa entro 180 giorni dalla data in cui la domanda pervenne all'Ispettorato forestale, deve essere notificata alla parte per mezzo del Sindaco o dell'Ispettorato forestale e pubblicata per 15 giorni all'albo del Comune.
4. Trascorso detto termine l'interessato puo' chiedere al Ministero dell'economia nazionale che provveda sulla domanda in luogo del Comitato forestale.
Art. 22
1. Le prescrizioni di cui agli articoli 19 e 20 e le successive eventuali variazioni saranno pubblicate per 15 giorni nei Comuni dove esistono terreni vincolati, con avviso al pubblico della facolta' di reclamare entro il termine di altri giorni 15 dalla data dell'ultimo di' della pubblicazione, spirati i quali il Sindaco ne fa la restituzione al Comitato col certificato della eseguita pubblicazione e coi reclami che gli fossero stati presentati.
2. Il Comitato rimettera' copia del regolamento, dei reclami e delle osservazioni al Ministero per l'economia nazionale, il quale provvedera' successivamente a norma dell'art. 10 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
3. Per la prima applicazione del R. decreto suddetto le prescrizioni di massima dovranno essere pubblicate anteriormente alle carte topografiche delle zone da vincolare.
Art. 23
1. Nei territori delle nuove provincie indicati nel R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 1122, i lavori previsti dall'art. 20 del presente regolamento devono essere autorizzati dall'autorita' militare.
2. Le domande di trasformazione, di cui al successivo articolo 21, non possono esser prese in considerazione se non accompagnate dal nulla osta della stessa autorita'.
3. Le prescrizioni di massima relative ai detti territori dovranno essere preordinate agli scopi previsti dal R. decreto-legge surricordato ed, in quanto considerino il semplice taglio di boschi, imporre la riserva dell'osservanza di speciali norme e modalita' da stabilirsi dall'autorita' forestale in base ad accordi di massima con quella militare.
Capo III. Procedimento per la revisione dell'estimo dei terreni sottoposti a vincolo.
Art. 24
1. Agli effetti dell'art. 16 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, l'Ispettorato forestale competente compilera' per ogni Comune un elenco generale delle particelle catastali soggette a vincolo forestale, individuate con i dati del catasto in base al quale si riscuote l'imposta sui terreni, e comunichera' alla Sezione catastale, incaricata della conservazione, per le Provincie dove e' attivato il nuovo catasto ordinato con la legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie III), ed all'Ufficio tecnico di finanza per le altre una copia di detto elenco ovvero un esemplare della mappa catastale con l'indicazione delle zone definitivamente vincolate.
2. Lo stesso Ispettorato indichera' i vincoli e le limitazioni imposte a ciascuna particella, e la data o le date in cui vi fu assoggettata.
3. Ogni qualvolta si modifichino o si tolgano i vincoli e le limitazioni imposte a particelle gia' comprese nell'elenco generale sopra indicato, o si assoggettino al vincolo forestale altre particelle, l'Ispettorato forestale ne dara' comunicazione alla Sezione catastale od all'Ufficio tecnico di finanza.
Art. 25
1. La Sezione catastale o l'Ufficio tecnico di finanza, ricevuto l'elenco o la mappa, esaminera':
a) per quali particelle fu gia' tenuto conto degli effetti del vincolo nella formazione del catasto;
b) per quali, fra le rimanenti particelle, i vincoli e le limitazioni imposte, tenuto conto della qualita' e classe loro assegnata in catasto, non producono un'effettiva diminuzione di reddito;
c) per quali invece deve provvedersi alla revisione degli estimi.
2. Questa revisione sara' fatta dalla Sezione catastale o dall'Ufficio tecnico di finanza con gli stessi criteri seguiti nella formazione del catasto in vigore nella Provincia, accertando sul luogo le condizioni delle particelle vincolate.
Art. 26
1. Compiute le operazioni di cui nell'articolo precedente, la Sezione catastale o l'Ufficio tecnico di Finanza, contrappone ad ognuna delle particelle comprese nell'elenco o segnate nella mappa la dichiarazione che degli effetti del vincolo fu gia' tenuto conto nella formazione del catasto, nel caso di cui nella lettera a); la dichiarazione che i vincoli e le limitazioni imposte non producono diminuzione del reddito, nel caso di cui nella lettera b); e la qualita' e classe stabilita in seguito alla revisione, nel caso di cui nella lettera c).
2. L'elenco o la mappa cosi' completati saranno trasmessi al Sindaco per mezzo dell'Intendenza di finanza, affinche' siano pubblicati nell'albo del Comune per un periodo di 60 giorni. Contemporaneamente, con apposito manifesto, si avvertiranno i possessori che entro quel termine hanno facolta' di ricorrere contro i risultati degli accertamenti fatti dall'Amministrazione finanziaria agli effetti dell'art. 16 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
3. Il manifesto sara' pubblicato all'albo comunale e vi rimarra' continuamente affisso durante il tempo accordato per la presentazione dei reclami. Sara' affisso anche nelle frazioni del Comune e negli altri luoghi soliti per le pubblicazioni ufficiali e se ne ripetera' la pubblicazione in ogni giorno festivo o di mercato del periodo di tempo suindicato.
Art. 27
1. I reclami contro gli accertamenti fatti dall'Amministrazione finanziaria, agli effetti dell'art. 16 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, dovranno essere presentati, o direttamente o per mezzo del Sindaco, all'ufficio che esegui' l'accertamento, che li trasmettera' all'Intendenza di finanza, accompagnandoli con le sue osservazioni e proposte.
2. L'Intendenza decide sui reclami in prima istanza. Le sue decisioni saranno notificate agli interessati i quali, entro il termine perentorio di 45 giorni, potranno ricorrere al Ministero delle finanze, che decide in via definitiva.
3. Definiti i reclami, i risultati della revisione saranno introdotti in catasto con le norme stabilite per le variazioni accertate durante le verificazioni periodiche.
Art. 28
1. Qualora i possessori interessati nei reclami sollevassero eccezioni sulla consistenza dei beni soggetti al vincolo, o per omissione di particelle effettivamente vincolate o per inclusione di particelle non vincolate, l'Ufficio tecnico di finanza o la Sezione catastale ne da' partecipazione all'Ispettorato forestale, perche' provveda alle eventuali rettifiche. Contro il nuovo accertamento dell'Ispettorato forestale e' ammesso ricorso al Comitato forestale della provincia, il quale dovra' statuire sulla controversia entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, della risoluzione definitiva del quale sara' data notizia mediante mappe od elenchi suppletivi alla Sezione catastale od all'Ufficio tecnico di finanza per gli ulteriori provvedimenti agli effetti dell'art. 16 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
Capo IV. Norme per l'applicazione di vincoli sui boschi per scopi speciali.
Art. 29
1. Le domande dirette ad ottenere l'imposizione di vincoli sui boschi per le ragioni previste dal 1° comma dell'art. 17 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 dovranno dai Consigli provinciali o comunali e dagli Enti e privati interessati essere inviate al presidente del Comitato forestale, il quale ne fara' eseguire la pubblicazione nei Comuni nel cui territorio esistono i boschi contemplati nelle domande stesse e nel modo stabilito nel 3° comma dell'art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
2. Alle domande deve unirsi la descrizione sommaria dello stato di vegetazione del bosco coll'indicazione delle specie in esso dominanti, uno schizzo geometrico del bosco con i suoi confini e con l'indicazione dei terreni, costruzioni od abitati che si vogliono difendere.
3. Qualora venga chiesto il vincolo per le condizioni igieniche locali il presidente del Comitato provochera' il parere del Consiglio sanitario provinciale.
Art. 30
1. Il pregiudizio economico, per il quale, a norma dell'ultimo comma dell'art. 19 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, si puo' chiedere compenso, potra' essere preso in considerazione solo nel caso che per l'osservanza di un piano economico, e, in mancanza di questo, per la consuetudine locale dei tagli, questi cadano nel periodo della sospensione o del vieto.
Art. 31
1. Riconosciuta da parte del Comitato forestale la necessita' del vincolo sui boschi, per le ragioni previste dal 1° comma dell'art. 17 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, le forme e le modalita' del godimento di questi saranno stabilite dal Comitato stesso su proposta dell'Ispettorato forestale.
2. Contro la determinazione delle forme e delle modalita' di godimento del bosco e' ammesso ricorso al Ministero per l'economia nazionale entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.
3. Detto ricorso non avra' effetto sospensivo.