diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 15204 del 12/07/1989 Ud. (dep. 07/11/1989) Rv. 182452 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - AZIONE RISARCITORIA - QUANTIFICAZIONE DEL CONCORSO DI CAUSE E DI COLPE - OBBLIGO DEL GIUDICE PENALE - RISPETTO ALLA PARTE LESA - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - TRA COIMPUTATI - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1989-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182452-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - AZIONE RISARCITORIA - QUANTIFICAZIONE DEL CONCORSO DI CAUSE E DI COLPE - OBBLIGO DEL GIUDICE PENALE - RISPETTO ALLA PARTE LESA - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - TRA COIMPUTATI - ESCLUSIONE - RAGIONE.*

In tema di reati colposi, la valutazione quantificatoria delle colpe concorrenti, al di fuori dell'ipotesi in cui venga accertato l'apporto causale colposo del leso, costituito parte civile, resta preclusa al giudice penale il quale, quando l'evento delittuoso sia da ricondurre a cooperazione (art. 113 codice penale) o all'apporto causale autonomo di più correi, è unicamente tenuto a sancirne la solidale responsabilità, per quel che attiene la pretesa risarcitoria ex art. 187 detto codice, salve le valutazioni in tema di individuazione dell'adeguata sanzione da applicare, secondo i parametri fissati dall'art. 133 (capoverso n. 3) del codice predetto. (Conf mass n 154391; (Conf mass n 152764).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)