diritto.io

Ordinamento interno dei servizi ospedalieri

Testo in vigore al

Art. 13 Servizio di pronto soccorso

1. In ogni ospedale deve essere assicurato un continuo servizio di pronto soccorso, coordinato, su prescrizione del piano regionale, con gli altri presidi sanitari locali.

2. Il servizio di pronto soccorso deve disporre, in ogni ospedale, di mezzi di trasporto adeguatamente attrezzati, nonche' di mezzi necessari alla diagnosi ed alla terapia, anche strumentale, di emergenza.

3. Gli enti ospedalieri, in accordo con gli enti locali, sono tenuti a promuovere l'impianto di dispositivi segnaletici per l'indicazione dei posti di pronto soccorso nell'ambito del territorio servito dagli ospedali dipendenti.

4. Negli ospedali regionali e provinciali il servizio di pronto soccorso e' espletato da personale sanitario con organico proprio, sotto la diretta vigilanza della direzione sanitaria, ed e' organizzato in modo da assicurare, attraverso il coordinamento con i servizi di anestesia, rianimazione e trasfusionali, nonche' con le divisioni esistenti, l'efficienza polispecialistica, la continuita', la prontezza e la completezza delle prestazioni.

5. Negli ospedali di zona il servizio di pronto soccorso puo' essere espletato, qualora le dotazioni organiche lo consentano, da personale medico e chirurgico appartenente alle divisioni di ricovero.

Art. 14 Servizio di accettazione

1. In ogni ospedale deve essere assicurato un continuo servizio di accettazione articolato in sanitaria ed amministrativa.

2. Negli ospedali regionali e provinciali il servizio di accettazione sanitaria e' espletato, qualora non sia possibile istituirlo in modo autonomo, dal personale sanitario addetto al pronto soccorso.

3. Negli ospedali di zona il servizio di accettazione puo' essere svolto, qualora le dotazioni organiche lo consentano, da personale medico e chirurgico appartenente alle divisioni di ricovero e cura.

4. In ogni caso il servizio di accettazione deve disporre dei necessari apprestamenti per l'igiene personale dei malati e di locali adeguati per la temporanea osservazione dei ricoverati, divisi per sesso.

5. L'ammissione degli infermi e' fatta sotto la vigilanza del direttore sanitario.

6. Sulla necessita' del ricovero e sulla destinazione del malato decide il medico di guardia.

7. La mancata accettazione dell'infermo deve essere motivata per iscritto con certificazione da consegnare al malato o a chi per esso; su tale certificazione deve essere contenuta l'avvertenza che, contro il rifiuto di ricovero, e' ammesso ricorso al medico provinciale o all'ufficiale sanitario, entro le 24 ore da parte dell'infermo stesso o dei parenti sino al sesto grado o della persona che ne ha eseguito l'accompagnamento all'ospedale.

8. Accertata la necessita' del ricovero, questo non puo' essere rifiutato. In caso di mancanza di posti o per qualsiasi altro motivo che impedisca il ricovero, lo stesso ospedale, apprestati gli eventuali interventi di urgenza, assicura, a mezzo di propria autoambulanza e, e necessario, con adeguata assistenza medica, il trasporto dell'infermo in altro ospedale.

9. Il giudizio sull'urgenza e sulla necessita' del ricovero e' rimesso alla competenza del medico che accetta l'infermo; il giudizio sulla durata del ricovero e' rimesso alla competenza dei sanitari curanti.

10. Gli enti interessati, previ accordi con la direzione sanitaria dell'ospedale, possono, durante il periodo di ricovero, informarsi direttamente presso i medici curanti circa l'andamento e la prognosi della malattia degli infermi per i quali sostengono le spese di spedalita'.

11. La dimissione dell'infermo viene stabilita dal primario e comunicata tempestivamente alla direzione sanitaria e agli uffici amministrativi, secondo le modalita' previste dal regolamento interno di ciascun ente ospedaliero.

12. Se l'infermo o il suo legale rappresentante, nonostante il motivato parere contrario del sanitario responsabile, chiede la dimissione, la stessa avviene previo rilascio di dichiarazione scritta del richiedente, in cui deve farsi menzione del parere predetto; tale dichiarazione deve essere conservata agli atti dell'ospedale.

Art. 15 Servizio di radiologia

1. Ogni ospedale deve essere dotato di un servizio di radiologia.

2. Per gli ospedali di zona il servizio e' limitato alla radiodiagnostica, mentre la istituzione della radioterapia e connessa alle prescrizioni che, in rapporto alle esigenze nosologiche e ambientali, sono dettate dal piano regionale ospedaliero.

3. Il servizio radiologico e' affidato ad uno o piu' primari radiologi, coadiuvati da aiuti e da assistenti specialisti in numero adeguato alle esigenze operative.

4. Il servizio radiologico deve disporre delle attrezzature e dei locali adatti al corretto e rapido espletamento dei compiti di istituto.

5. Il servizio radiologico, comprensivo della radio-diagnostica e radio-terapia, puo' essere costituito da un solo primariato negli ospedali sino a 600 posti-letto.

6. La dotazione organica minima deve comprendere:

  1. 1) negli ospedali sino a 200 posti-letto: un primario e un aiuto;

  2. 2) negli ospedali tra 200 e 400 posti-letto: un primario, un aiuto, un assistente;

  3. 3) negli ospedali tra 400 e 600 posti-letto: un primario;

  4. 4) un aiuto ogni 300-400 posti-letto, un assistente ogni 150-250 posti-letto.

7. Negli ospedali con un numero di posti-letto superiore ai 600, qualora le esigenze lo richiedano, si istituiscono distintamente il servizio di radio-diagnostica e la divisione di radio-terapia, assegnando a quest'ultima l'organico che compete alle divisioni di degenza.

8. In base all'entita' del lavoro da svolgere e alla specifica competenza richiesta, possono essere istituiti settori radiologici specializzati autonomi. A capo di tali settori sono posti almeno aiuti in possesso dell'idoneita' a primario radiologo.

9. Negli ospedali per lungodegenti e convalescenti il servizio deve essere organizzato in rapporto alle reali esigenze degli stessi.

10. Quando vengono superati i 1000 posti-letto, esclusi quelli serviti da settori specializzati, viene istituito, per ogni 1000 posti-letto, un altro primariato di radiodiagnostica tenendo presente il principio della massima utilizzazione delle attrezzature esistenti e la opportunita' di predisporre strutture organizzative funzionali secondo quanto indicato dall'art. 10.

11. In relazione alla dotazione organica del personale sanitario i regolamenti degli enti ospedalieri devono prevedere un adeguato numero di tecnici di radiologia.

Art. 16 Servizio di analisi

1. Gli ospedali devono essere dotati di un servizio di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

2. Negli ospedali regionali e provinciali il servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche e' articolato in piu' settori.

3. Tutti i presidi di laboratorio anche se distaccati presso divisioni o sezioni di degenza fanno parte integrante a tutti gli effetti del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

4. Presidi autonomi di laboratorio, affidati ad un aiuto idoneo al primariato di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, possono essere istituiti presso particolari divisioni o raggruppamenti di unita' di diagnosi e cura, qualora comprovate necessita' funzionali lo esigano.

5. La dotazione organica del personale medico addetto al laboratorio di analisi chimico-cliniche o microbiologiche negli ospedali regionali a provinciali deve prevedere:

  1. a) fino a 600 posti-letto:

    1. 1) un posto di primario;

    2. 2) almeno un posto di aiuto;

    3. 3) almeno un posto di assistente.

  2. b) da 600 a 900 posti-letto:

    1. 1) un posto di primario;

    2. 2) almeno un posto di aiuto;

    3. 3) almeno due posti di assistente.

6. La dotazione organica del personale addetto ai settori del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche negli ospedali regionali e provinciali deve, inoltre, prevedere:

  1. 1) almeno un posto di direttore o coadiutore o assistente chimico o biologo;

  2. 2) un posto di tecnico di laboratorio per ciascun settore.

7. Ciascun settore, a seconda delle rispettive specialita', puo' essere affidato a un direttore biologo o chimico, ovvero ad un aiuto che abbia conseguito l'idoneita' a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

8. Oltre i 900 posti-letto l'amministrazione deve istituire un secondo primariato di analisi chimico-cliniche e microbiologiche con facolta' di ripartire a seconda delle necessita' tra i due laboratori i vari settori specializzati, con adeguata e proporzionata dotazione organica di personale. Oltre i 1800 posti-letto dovra' essere istituito con analoghi criteri un ulteriore primariato di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

9. Negli ospedali di zona e in quelli specializzati con meno di 300 posti-letto la dotazione organica del personale addetto al laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche deve prevedere almeno due posti, di cui uno di primario.

10. Per la determinazione della dotazione organica deve tenersi conto dell'attivita' ambulatoriale esterna.

11. Gli stabulari per le ricerche diagnostiche e scientifiche delle unita' di diagnosi e cura devono essere annessi funzionalmente al servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Art. 17 Servizio di trasfusione

1. Gli ospedali devono far funzionare un servizio trasfusionale, secondo le disposizioni contenute nella legge 14 luglio 1967, n. 592, e nel relativo regolamento di esecuzione.

2. Negli ospedali regionali e provinciali il centro trasfusionale deve essere dotato di attrezzature idonea alla raccolta, alla tipizzazione, alla conservazione, al controllo ed all'assegnazione del sangue umano, nonche' alla preparazione ed alla distribuzione di emoderivati di immediato impiego.

3. La dotazione organica del personale sanitario addetto al servizio deve prevedere:

  1. 1) un posto di primario;

  2. 2) un posto di aiuto;

  3. 3) posti di assistenti e di personale tecnico e sanitario ausiliario in numero adeguato alle esigenze del servizio stesso.

4. Negli ospedali di zona e negli ospedali per lungodegenti e per convalescenti il servizio deve essere dotato almeno di una emoteca, collegata, con apposita convenzione, con l'ospedale o con il servizio o centro trasfusionale piu' vicino.

Art. 18 Servizio di anestesia

1. Gli ospedali devono essere dotati di un servizio di anestesia e di rianimazione.

2. Negli ospedali regionali e provinciali detto servizio deve essere dotato di posti-letto di degenza necessari per la rianimazione, per le cure intensive e le altre prestazioni di competenza, in numero pari ad almeno il due per cento del numero totale dei posti-letto dell'ospedale.

3. Negli ospedali di zona il servizio puo' essere dotato di posti-letto di degenza, in numero pari ad almeno l'uno per cento del numero totale dei posti-letto dell'ospedale.

4. La dotazione organica dei sanitari addetti al servizio di anestesia e rianimazione deve comprendere: primari, nella proporzione di uno ogni 500 posti-letto e sino ad un massimo di 700 posti-letto di chirurgia e specialita' chirurgiche; aiuti, nella proporzione di uno ogni 200 posti-letto di chirurgia e specialita' chirurgiche; assistenti, nella proporzione di uno ogni 50-80 posti-letto di chirurgia e specialita' chirurgiche.

5. La dotazione organica del personale sanitario specializzato addetto al servizio negli ospedali di zona deve essere stabilita in modo da assicurare la continuita' del servizio, tenendo presenti i rapporti previsti per gli ospedali regionali e provinciali.

6. La dotazione organica del personale sanitario ausiliario addetto alla rianimazione deve prevedere posti di capo-sala, infermieri professionali specializzati in numero tale da assicurare un tempo
minimo di assistenza effettiva per malato di 420 minuti nelle 24 ore.

7. La dotazione organica del personale tecnico sanitario ausiliario ed
esecutivo da assegnare al servizio deve essere stabilita secondo le effettive esigenze del servizio stesso.

Art. 19 Poliambulatori

1. Gli ospedali devono essere dotati di servizi ambulatoriali, distinti per la medicina, la chirurgia e le specialita', siti in locali idonei, debitamente attrezzati e adeguatamente recettivi.

2. Gli ambulatori sono di regola riuniti in poliambulatorio e comunque reciprocamente collegati, organizzativamente e funzionalmente.

3. Il funzionamento tecnico degli ambulatori e' disciplinato dai regolamenti interni.

4. I servizi di ambulatorio, quando esista una divisione corrispondente sono diretti dal primario di questa, coadiuvato dal personale facente parte dell'organico sanitario della stessa divisione.

5. Qualora non esista la possibilita' di collocare i poliambulatori nella sede dell'ospedale, puo' essere temporaneamente consentita la dislocazione dei medesimi in locali viciniori, previa autorizzazione del medico provinciale.

6. L'ente ospedaliero puo' istituire ambulatori di specialita' diverse da quelle delle divisioni di diagnosi e cura esistenti nell'ospedale, ove cio' sia previsto dal piano regionale ospedaliero, incaricando un primario o un aiuto o un assistente di ruolo della materia in servizio presso ospedali viciniori ovvero, in mancanza, un sanitario munito della relativa specializzazione. Lo specialista ambulatoriale deve corrispondere anche alle richieste di consulenza dei servizi di diagnosi e cura dell'ospedale.

7. L'infermo visitato dallo specialista ambulatoriale, qualora abbia bisogno di assistenza specialistica continua, deve essere ricoverato presso un ospedale provvisto di divisione o sezione della relativa specialita'.

8. Gli ambulatori devono essere utilizzati anche per la assistenza post-ospedaliera dei dimessi.

9. I sanitari addetti all'ambulatorio, qualora lo ritengano necessario richiedono la consulenza dei sanitari dell'ospedale, i quali sono tenuti a prestarla.

10. I locali destinati ad ambulatori o poliambulatori sono utilizzati, in orari opportuni, anche per la libera attivita' professionale dei medici ospedalieri.

11. I servizi ambulatoriali e poliambulatoriali sono coordinati dalla direzione sanitaria.

12. Tali servizi costituiscono strumenti per la difesa attiva della salute del cittadino in coordinamento con l'attivita' delle altre istituzioni sanitarie locali, nel quadro delle prescrizioni del piano regionale ospedaliero.

Art. 20 Servizio di recupero e rieducazione funzionale

1. Il servizio di recupero e di rieducazione funzionale, unico per tutte le necessita' dell'ospedale, e' istituito su indicazione del piano regionale ospedaliero per gli ospedali regionali, per gli ospedali specializzati ortopedico-traumatologici, geriatrici, e per gli ospedali specializzati di riabilitazione funzionale.

2. Quando il piano regionale ospedaliero lo preveda il servizio puo' essere istituito anche in ospedali provinciali, di zona, per lungodegenti e convalescenti.

3. La dotazione organica del personale addetto al servizio sara' proporzionata alla entita' delle prestazioni richieste, ivi comprese quelle dei primari dei reparti di cura. - Il personale sanitario ausiliario addetto al servizio e' costituito da terapisti della riabilitazione in numero tale da soddisfare le necessita' delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali.

4. Qualora il servizio di fisioterapia non sia espletato nell'ambito del servizio di radiologia, puo' essere annesso al servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Art. 21 Servizio di istologia e di anatomia patologica

1. Gli ospedali generali provinciali e regionali devono essere dotati di un servizio di anatomia e istologia patologica, articolato in due settori:

  1. 1) settore di anatomia e istologia patologica;

  2. 2) settore di citodiagnostica.

2. Gli ospedali generali di zona possono provvedervi servendosi, con apposita convenzione, del servizio di anatomia e istologia patologica dell'ospedale generale provinciale o regionale piu' vicino.

3. Gli ospedali specializzati secondo la necessita' nosologiche, possono istituire il servizio di anatomia e istologia patologica, strutturato come per gli ospedali generali.

4. Per il servizio di anatomia e istologia patologica deve essere prevista una dotazione organica di personale medico, costituita da: un primario, un aiuto e almeno un assistente.

5. Qualora l'ospedale superi i 1000 posti-letto, deve essere previsto un posto di aiuto o assistente per ogni 700 posti-letto. Qualora l'ospedale superi i 2000 posti letto, deve essere istituito un secondo primariato.

6. Il numero degli assistenti o aiuti deve essere parimenti aumentato in bave alle necessita' attinenti alle indagini cito-oncologiche e cito-ormonali sulla popolazione.

7. La dotazione organica del personale tecnico ed esecutivo deve prevedere un tecnico preparatore per ospedali sino a 300 letti. Oltre tale limite l'organico deve essere adeguato alle reali esigenze del servizio, sentito il consiglio dei sanitari e le organizzazioni sindacali interessate.

Art. 22 Farmacia interna

1. Gli ospedali regionali e provinciali devono essere dotati del servizio di farmacia interna.

2. Tale servizio svolge i seguenti compiti:

  1. a) preparazioni galeniche e farmaceutiche secondo le norme previste dalle leggi sanitarie e, ove richiesto, preparazione dei reattivi coloranti e soluzioni titolate;

  2. b) distribuzione delle specialita' medicinali e dei diagnostici;

  3. c) distribuzione dei materiali sterili e non sterili, di medicazione, delle siringhe, dei presidi sanitari e simili;

  4. d) controllo analitico, secondo le norme della farmacopea ufficiale, delle sostanze medicamentose usate e del materiale di medicazione;

  5. e) controllo bromatologico e merceologico inerente al servizio ospedaliero;

  6. f) informazione al corpo sanitario delle caratteristiche dei materiali usati nel trattamento dei malati e nell'uso dei disinfettanti.

3. Negli ospedali di zona, ove non sia possibile istituire il servizio farmaceutico autonomo, deve essere istituito un armadio farmaceutico sotto il controllo del direttore sanitario.

4. La dotazione organica dei farmacisti ospedalieri deve prevedere i seguenti posti:

  1. 1) un direttore di farmacia;

  2. 2) farmacisti collaboratori:

  3. 3) almeno uno ogni 700 posti-letto negli ospedali regionali e provinciali;

  4. 4) almeno uno ogni 900 posti-letto negli ospedali per lungodegenti e convalescenti.

5. Negli ospedali di zona il servizio farmaceutico, ove sia previsto, e' diretto da un direttore di farmacia, il quale puo' essere coadiuvato da farmacisti collaboratori.

6. La dotazione organica del personale tecnico ed esecutivo deve essere rapportata alle reali esigenze del servizio stesso.

7. Il direttore di farmacia dirige la farmacia interna dell'ospedale ed e' responsabile del buon andamento del servizio e del materiale in deposito; egli, in particolare, ha le seguenti attribuzioni:

  1. 1) sorveglia le preparazioni galeniche nonche' quelle dei reattivi, dei coloranti e delle soluzioni titolate richieste;

  2. 2) organizza i controlli analitici delle sostanze medicamentose usate e del materiale di medicazione, ai sensi della farmacopea ufficiale, nonche' i controlli bromatologici e merceologici;

  3. 3) provvede, con periodiche ispezioni, al controllo degli armadi farmaceutici delle divisioni, sezioni e dei servizi, anche per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni sugli stupefacenti e sui veleni; di queste ispezioni redige verbale da trasmettere alla direzione sanitaria;

  4. 4) vigila su tutti gli adempimenti amministrativi e contabili e ne cura l'osservanza, da parte del personale dipendente;

  5. 5) vigila sull'operosita' e disciplina dei farmacisti, del personale tecnico, sanitario ausiliario ed esecutivo assegnato al servizio;

  6. 6) redige, ogni anno, la relazione tecnico-amministrativa sulle attivita' della farmacia, comprese quelle concernenti studi e ricerche scientifiche;

  7. 7) assolve alla funzione didattica, per quanto di sua competenza;

  8. 8) sottopone all'approvazione del consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale il formulario da adottare nell'ospedale e formula le proposte per le preparazioni farmaceutiche di uso generale, anche allo scopo di disciplinare i consumi e ridurre i costi del servizio;

  9. 9) presta la sua consulenza nell'ambito ospedaliero, ove richiesto; provvede ad ogni altro adempimento previsto da leggi o da regolamenti.

8. Il farmacista collaboratore coadiuva il direttore della farmacia nel servizio, in particolare per quel che riguarda:

  1. 1) preparazioni galeniche, reattivi, coloranti e soluzioni titolate; controlli e distribuzione dei materiali di competenza e controlli delle analisi bromatologiche e merceologiche;

  2. 2) studi di medicamenti di forme farmaceutiche particolari, in collaborazione coi sanitari curanti;

  3. 3) statistiche dei consumi e dei costi relativi al servizio farmaceutico;

  4. 4) controllo delle merci in entrata e in uscita dai magazzini della farmacia;

  5. 5) ogni altro adempimento previsto da leggi o da regolamenti.

Art. 23 Servizio di virologia

1. Negli ospedali generali regionali e negli ospedali regionali specializzati in malattie infettive deve essere istituito un servizio di virologia che provvede alle indagini virologiche sia per gli stessi ospedali, sia per gli altri ospedali e per le istituzioni sanitarie locali esistenti nell'ambito del territorio da essi servito.

2. Il servizio di virologia e' diretto da un primario, coadiuvato da aiuti ed assistenti e da personale tecnico e sanitario ausiliario, secondo le necessita' del servizio stesso.1

Art. 24 Servizio di prelevamento e conservazione di parti di cadavere

1. Gli ospedali regionali devono istituire un servizio di prelevamento e conservazione di parti di cadavere.

2. Tale servizio deve essere dotato di adeguati locali attrezzati per il prelievo e la conservazione, in ambiente sterile, di organi o parti di cadavere che, in base alle leggi vigenti, possono essere utilizzati per trapianti umani.

3. La direzione organizzativa di detto servizio e' affidata alla sovraintendenza o alla direzione sanitaria.

Art. 25 Servizio di medicina legale e delle assicurazioni sociali

1. Negli ospedali regionali deve essere istituito un servizio di medicina legale e delle assicurazioni sociali;

2. negli ospedali provinciali l'istituzione di tale servizio e' facoltativa.

3. Detto servizio, qualora non sia autonomo, puo' essere aggregato alla sovraintendenza o alla direzione sanitaria. Ad esso e' preposto un medico ospedaliero specialista in medicina legale e delle assicurazioni, con qualifica ragguagliata alla importanza del servizio stesso.

Art. 26 Servizio di neuropsichiatria infantile

1. Gli ospedali regionali e provinciali, secondo le necessita' nosologiche, possono istituire un servizio di neuropsichiatria infantile.

2. Il servizio puo' essere organizzato in modo autonomo oppure essere costituito da una sezione organica della divisione di neurologia, con personale proprio.

Art. 27 Servizio di dietetica

1. Negli ospedali regionali e provinciali puo' essere istituito un servizio di dietetica.

2. A detto servizio e' preposto un medico specialista in dietetica, con qualifica ragguagliata all'importanza del servizio; ove le dimensioni dell'ospedale non consentano un servizio autonomo, esso e' espletato sotto la vigilanza del direttore sanitario.

3. Il medico dietista e' coadiuvato da personale specializzato in dietetica o dietologia.

Art. 28 Servizi di assistenza sanitaria e sociale

1. Gli ospedali regionali e provinciali possono istituire servizi distinti di assistenza sanitaria e di assistenza sociale in favore degli assistiti cui sono addetti rispettivamente assistenti sanitarie visitatrici e assistenti sociali.

2. La dotazione organica di tale personale e' stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del consiglio dei sanitari e delle organizzazioni sindacali interessate.

Art. 29 Servizio di emodialisi

1. Negli ospedali generali e specializzati, puo' essere istituito un servizio di emodialisi organizzato come sezione aggregata ad una divisione affine o come sezione autonoma.

2. Il piano regionale ospedaliero determina gli ospedali presso i quali l'istituzione di detto servizio e' obbligatoria.

3. Al servizio e' preposto, secondo la sua importanza, un medico specialista con la qualifica di primario o di aiuto, coadiuvato da assistenti.

4. Nel caso di servizio autonomo retto da un aiuto specialista, questi deve avere conseguito l'idoneita' a primario e allo stesso e' attribuita la qualifica di capo del servizio.

Art. 30 Servizio di medicina nucleare

1. Negli ospedali regionali nei quali il piano regionale ospedaliero preveda un servizio di medicina nucleare questo puo' essere organizzato come servizio autonomo o come servizio aggregato al servizio di radiologia. Nel primo caso la dotazione organica del personale addetto al servizio di medicina nucleare deve prevedere un primario, un aiuto e due assistenti.

2. In tutti gli altri ospedali nei quali si faccia uso di radionuclidi non sigillati il loro impiego e' sotto la diretta responsabilita' del primario radiologo.

Art. 31 Servizio di cardiologia

1. Il piano regionale prevede la organizzazione dei servizi cardiologici a livello degli ospedali regionali, provinciali e zonali, nonche' negli ospedali specializzati e per lungodegenti.

2. Negli ospedali regionali sono di regola costituite divisioni specializzate di cardiologia e di chirurgia cardiovascolare o toracica, comprendenti una sezione speciale per la cura cardiologica intensiva, un laboratorio per l'espletamento delle indagini strumentali a favore di tutti gli assistiti dall'ospedale, ed un laboratorio di cardiologia sperimentale.

3. Negli ospedali provinciali il servizio cardiologico e' di regola autonomo.

4. Negli ospedali di zona il servizio cardiologico e' di regola aggregato alla divisione di medicina ed espleta le indagini diagnostiche cardiovascolari, ad eccezione di quelle emodinamiche comportanti cateterismo cardiaco, e le terapie elettriche di competenza; esplica inoltre il servizio ambulatoriale.

5. La dotazione organica del personale sanitario addetto alla divisione di cardiologia, oltre a quanto previsto per le divisioni Specialistiche, comprende, per le sezioni di cura cardiologica intensiva, assistenti in numero tale da assicurare un apposito servizio di guardia continuativo e, per il laboratorio di esami cardiologici strumentali, un aiuto ed almeno un assistente per ogni 500 posti letto.

6. In relazione alla dotazione organica del personale sanitario i regolamenti organici devono prevedere un adeguato numero di tecnici di fisiopatologia.

Art. 32 Servizio di fisiopatologia respiratoria

1. Negli ospedali generali e specializzati, nei quali il piano regionale ospedaliero ritenga necessario istituire un particolare servizio di diagnostica strumentale per la fisiopatologia respiratoria, questo puo' essere organizzato o come laboratorio speciale della divisione pneumologica, che puo' essere istituita presso ospedali regionali e provinciali, o di tisiopneumatologia, laddove esista, o come servizio aggregato ad una divisione di medicina generale oppure come servizio autonomo, collegato funzionalmente con le divisioni interessate.

2. Al servizio e' preposto un medico specialista pneumologo o pneumotisiologo, con qualifica non inferiore ad aiuto, coadiuvato da assistenti.

3. Nel caso di servizio autonomo, l'aiuto specialista deve aver conseguito l'idoneita' a primario nella stessa disciplina e allo stesso e' attribuita la qualifica di capo del servizio.

Art. 33 Servizio di neurofisiopatologia

1. Negli ospedali generali e specializzati nei quali il piano regionale ospedaliero ritenga necessario istituire un particolare servizio di diagnostica strumentale per la neurofisiopatologia, questo puo' essere organizzato o come laboratorio speciale della divisione o sezione di neurologia, o come servizio autonomo, collegato funzionalmente con le divisioni interessate. Al servizio e' preposto un medico specialista neurologo con qualifica non inferiore ad aiuto, coadiuvato da assistenti.

2. Nel caso di servizio autonomo l'aiuto specialista deve aver conseguito l'idoneita' a primario neurologo e allo stesso e' attribuita la qualifica di capo del servizio.