Sez. 2, Sentenza n. 1730 del 15/05/1976 (Rv. 380496 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CASSAZIONE - INDAGINI DI FATTO - LIMITI - ELEMENTI PROBATORI NON AMMESSI DAL GIUDICE A QUO O PRODOTTI PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - POTERE DI ESAME - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CASSAZIONE - INDAGINI DI FATTO - LIMITI - ELEMENTI PROBATORI NON AMMESSI DAL GIUDICE A QUO O PRODOTTI PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - POTERE DI ESAME - ESCLUSIONE.*
In Sede di regolamento di Competenza, il potere della suprema Corte di svolgere indagini anche di fatto va esercitato sulla sola base delle risultanze probatorie ritualmente acquisite davanti al giudice del merito. Non possono, pertanto, essere presi in considerazione quegli elementi probatori che il giudice a quo ha ritenuto, sia pure erroneamente, inammissibile, nonche i documenti prodotti per la prima volta in Sede di legittimita. (V 1796/73, mass n 364762; (V 1186/70, mass n 346804; (V 3607/69).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)