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Sez. 2, Sentenza n. 15908 del 29/07/2016 (Rv. 640576 - 01)

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Trattamento di dati sanitari - Obbligo di notifica ex art. 37, comma 1, lett. b, cod. privacy - Portata.
Stato
decisa il 2016-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640576-01

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, la struttura pubblica o privata che effettui il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute dei pazienti nella prestazione di servizi sanitari relativi a una banca dati in rete telematica deve darne notifica al Garante per la protezione dei dati personali, agli effetti dell'art. 37, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 196 del 2003, obbligo che non sussiste quando il trattamento sia effettuato manualmente tramite archivi cartacei o nell'ambito di servizi di assistenza telefonica o comunque mediante banche dati non collegate a reti telematiche.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 37, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 163

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)