Riordinamento dei giudizi di Assise
Testo in vigore al
Art. 35 Indebita manifestazione del convincimento
1. Il giudice popolare, il quale prima che sia pronunziata la sentenza manifesta indebitamente il proprio convincimento sui fatti, che formano oggetto del procedimento, e' escluso, previa contestazione, con decreto motivato del presidente, dal far parte del collegio, ed e' condannato al pagamento di una somma da lire ventimila a cinquantamila a favore della cassa delle ammende, oltre alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento, senza pregiudizio delle piu' gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato.
2. Contro il decreto di condanna e' ammessa opposizione, entro cinque giorni dalla notificazione, al primo presidente della Corte di appello, il quale provvede ugualmente con decreto. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento di esclusione.
Art. 36 Indennita' dei giudici popolari
1. Ai giudici popolari spetta una indennita' di lire cinquantamila per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.
2. L'indennita' prevista dal comma 1 e' aumentata, per i giudici popolari che siano lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano le loro funzioni, a lire centomila giornaliere per le prime cinquanta udienze; e' aumentata a lire centodiecimila giornaliere per le successive cinquanta udienze e a lire centoventimila per le udienze successive.
3. Ai giudici popolari che prestino servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori della loro residenza spettano, in ogni caso e per intero, le indennita' di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i giudici di tribunale e per i consiglieri di corte di appello.
4. Le stesse indennita' sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purche' sia comparso in tempo utile per prestare servizio.
5. Ai giudici popolari e' corrisposta una indennita' speciale di ammontare pari a quella prevista dall' articolo 3 comma 1 della legge 19 febbraio 1981 n. 27, rapportata a ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.
6. Ai giudici popolari, chiamati a prestare servizio nella sessione della corte di assise o della corte di assise di appello a norma dell'articolo 26, spetta una indennita' per la loro disponibilita' e reperibilita' di lire ventimila per ogni giorno di durata della sessione in cui non svolgono l'effettivo esercizio della funzione giurisdizionale.
Capo IV. Norme di procedura
Art. 37 Competenza della Corte di assise
1. L'art. 29 del Codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Appartiene alla Corte di assise la cognizione dei delitti, consumati o tentati, preveduti nel titolo I del libro II, e negli articoli 422, 438, 439, 575, 580, 584, 587, 600 a 604 del Codice penale.
Appartiene altresi' alla Corte di assise la cognizione dei delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.
Appartiene infine alla Corte di assise la cognizione dei delitti preveduti negli articoli 396, 397, 442, 571 e 572 del Codice penale, se dal fatto e' derivata la morte di una o piu' persone".
Art. 38 Rapporto fra la competenza per materia della Corte di assise e quella degli altri giudici di primo grado
1. Quando nelle leggi di procedura penale si fa riferimento a "giudice di competenza superiore" o a "giudice superiore", la corte di assise si considera giudice di competenza superiore agli altri giudici di primo grado,
Art. 39 Norme regolatrici del procedimento
1. Per i procedimenti di competenza delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello si osservano le norme del Codice e delle altre leggi di procedura penale e dei relativi regolamenti, se non e' diversamente disposto dalla presente legge.
Art. 39-bis Disposizioni per il funzionamento delle sezioni
1. Quando la corte d'assise o la corte d'assise d'appello e' divisa in sezioni, il decreto di convocazione e' emesso dal presidente della corte d'appello separatamente per ciascuna sezione che e' necessario convocare.
2. Il presidente della corte d'appello determina i procedimenti di competenza di ciascuna sezione.
3. Il decreto di citazione a giudizio e' emesso dal presidente della sezione competente.
Art. 40 Giudizio
1. Nel giudizio di primo grado e nei, relativi incidenti di esecuzione, la Corte di assise e il presidente di essa, il Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise, il presidente e il cancelliere del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise hanno i poteri ed esercitano le funzioni che le leggi e i regolamenti di procedura penale attribuiscono, rispettivamente, alla Corte di assise, al presidente di essa, alla Corte di appello, al primo presidente e al cancelliere della Corte di appello.
2. Ugualmente, per quanto riguarda l'istruzione, salvo i casi di rimessione alla sezione istruttoria o di avocazione, e il giudizio di primo grado, al procuratore generale presso la Corte di appello e' sostituito il procuratore della Repubblica presso il Tribunale o presso la Corte di assise competente.
3. Nei casi nei quali la Corte di assise o la Corte di assise di appello puo' delegare il compimento di un atto processuale, ad uno dei propri componenti, la delegazione puo' farsi soltanto al presidente o all'altro magistrato.
4. La sentenza e', di regola, compilata dal presidente o dell'altro magistrato ed e' sottoscritta dal presidente, dall'estensore e dal cancelliere.
Art. 41 Competenza relativa alla concessione della liberta' provvisoria
1. Il primo comma dell'art. 279 del Codice di procedura penale e' modificato come segue:
"Nei procedimenti di competenza del presidente del tribunale decide sulla domanda di liberta' provvisoria il presidente del tribunale che procede all'istruzione o che ha decretato la citazione. In quelli di competenza del Tribunale, durante l'istruzione formale decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento di primo grado o d'appello decide, secondo la rispettiva competenza, il Tribunale o la Corte di appello. Nei procedimenti di competenza della Corte di assise, durante l'istruzione decide il giudice istruttore; dopo la chiusura dell'istruzione e anteriormente all'apertura della sessione, il presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello; successivamente decide, secondo la rispettiva competenza, la Corte di assise o la Corte di assise di appello. Quando l'istruzione e' stata rimessa alla sezione istruttoria, decide la sezione medesima. Se la domanda e' proposta nelle conclusioni finali del dibattimento, provvede con la sentenza il presidente del tribunale, il Tribunale, o la Corte".1313a
Art. 42 Rapporti fra il giudice istruttore e il pubblico ministro
1. L'art. 369 del Codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: .
"Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore comunica gli atti al procuratore della Repubblica, che gli presenta le sue requisitorie".
Art. 43 Requisitorie del pubblico ministero
1. L'art. 371 del Codice di procedura penale e' abrogato.
Art. 44 Sentenza di rinvio a giudizio
1. L'art. 374 del Codice di procedura penale e' cosi' modificato:
"Il giudice istruttore, se riconosce, che il fatto costituisce un reato di competenza del giudice ordinario e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, ordina con sentenza il rinvio dell'imputato avanti alla Corte di assise, al Tribunale o al presidente del tribunale competente, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale".1313a
Art. 45 Impugnazione contro provvedimenti della Corte di assise
1. Le sentenze e gli altri provvedimenti della Corte di assise sono soggetti ad impugnazione nei casi, con i mezzi, nei termini e con le forme stabilite dal Codice e dalle altre leggi di procedura penale per i provvedimenti del Tribunale e vengono depositati nella cancelleria della Corte d'assise o, in mancanza, in quella del Tribunale posto nella sede in cui si e' svolto il giudizio.
Art. 46 Convocazione della Corte di assise di appello
1. Quando e' proposto appello contro una sentenza della Corte di assise, il cancelliere della Corte di appello, appena pervenuti gli atti indicati nell'art. 208 del Codice di procedura penale o, se appellante e' l'imputato, appena il pubblico ministero ha restituito gli atti comunicatigli a norma dell'art. 517 Codice procedura penale, li presenta al presidente della Corte di appello, che, sentito il pubblico ministero, emette decreto di convocazione della Corte di assise di appello competente, anche per un solo giudizio quando vi sono imputati detenuti.
Art. 47 Annullamento di sentenze con rinvio
1. Il n. 2 dell'art. 543 del Codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"2° se e' annullata la sentenza di una Corte d'assise di appello o di una Corte di appello, il giudizio e' rinviato rispettivamente ad un'altra Corte di assise di appello, ad una altra sezione della stessa Corte di appello o ad un'altra Corte di appello fra le piu' vicine".
Art. 48 Traduzione dell'imputato
1. Trasmissione di atti, documenti e cose sequestrate).
2. L'art. 26 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, e' cosi' modificato:
"Se l'imputato si trova detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui e' convocata la Corte di assise o la Corte di assise di appello, il pubblico ministero, dopo il deposito in cancelleria della sentenza di rinvio a giudizio o della richiesta di citazione, ovvero, quando si tratta di giudizio di appello, subito dopo la convocazione della Corte di assise di appello, provvede a che sia tradotto nelle carceri del luogo del giudizio, dove rimarra' durante il decorso dei termini per le impugnazioni e per la presentazione dei motivi.
3. "Il cancelliere del giudice competente trasmette, a richiesta del pubblico ministero, gli atti, i documenti e le cose sequestrate alla cancelleria del Tribunale o dello Corte di appello del luogo in cui dev'essere tenuto il giudizio".
Capo V. Disposizioni transitorie e finali.
Art. 49 Inizio del funzionamento delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello con la nuova composizione
1. Le Corti di assise e le Corti di assise di appello con la composizione preveduta da questa legge cominceranno a funzionare entro il 1 settembre 1952.
Art. 50 Sentenza di rinvio al giudizio e decreto di citazione
1. Se alla data di entrata, in vigore della presente legge gli atti del procedimento sono stati trasmessi al procuratore generale, questi presenta le sue requisitorie al giudice istruttore; qualora le abbia gia' presentate alla sezione istruttoria, questa restituisce gli atti al giudice istruttore a mezzo del procuratore generale, che, se e' necessario, rinnova la requisitoria con riferimento alla sola competenza. Se vi e' stata gia' sentenza di rinvio al giudizio della Corte di assise o richiesta di decreto di citazione per il giudizio, la citazione e' fatta davanti al giudice competente a norma della presente legge. Il decreto di citazione gia' emesso perde efficacia e deve essere rinnovato.
Art. 51 Composizione provvisoria delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello
1. Fino a quando non funzioneranno le Corti di assise e le Corti di assise di appello con la composizione preveduta dalla presente legge, la Corte di assise e' composta di un consigliere di Corte di appello, che la presiede, di un giudice, nominati entrambi con decreto del primo presidente della Corte di appello, e di sei giudici popolari scelti secondo le norme attualmente in vigore e che abbiano i requisiti prescritti dall'art. 9 della presente legge. Essa esercita la propria giurisdizione nel circolo e nella sede assegnati dall'ordinamento vigente alla corrispondente Corte di assise.
2. In ogni distretto di Corte di appello, la Corte di assise, avente sede nel capoluogo del distretto, designata con decreto del primo Presidente della Corte d'appello, assume le funzioni di giudice di secondo grado rispetto a tutte le nuove Corti di assise del distretto, nella composizione prevista dalla presente legge. Tuttavia per i giudici popolari sono sufficienti i requisiti prescritti dal precedente art. 9. Le sostituzioni eventualmente necessarie dei giudici popolari son disposte con decreto del primo Presidente della Corte di appello.
Art. 52 Dibattimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
1. Quando per effetto della presente legge vi e' mutamento nella competenza, i dibattimenti in corso alla data di entrata in vigore di essa sono rinviati e la citazione e' fatta davanti al giudice competente, tranne che si tratti di giudizio di rinvio. In questo caso la citazione e' fatta davanti al giudice di secondo grado competente territorialmente e a norma della presente legge.
Art. 53 Impugnazione delle sentenze pronunziate prima e dopo la pubblicazione della legge
1. Le sentenze pronunziate dalle Corti di assise dopo la pubblicazione della presente legge e quelle per le quali al momento della pubblicazione della presente legge non sono decorsi i termini per l'impugnazione sono soggette ad appello.
2. Se, alla data della pubblicazione della presente legge, pende contro la sentenza della Corte di assise ricorso per Cassazione e' concessa all'imputato la facolta' di domandare la conversione del ricorso in gravame di appello.
3. Nel caso di ricorso di piu' imputati, qualora soltanto parte di essi domandino la conversione, la Corte di cassazione decide preventivamente, per coloro che non hanno fatto richiesta di conversione, il ricorso di sua competenza, a norma del Codice di procedura penale, e, ove concorra l'effetto estensivo dei motivi ai sensi dell'art. 203 del Codice di procedura penale, regola per tutti l'ulteriore eventuale esame delle impugnazioni.
4. In caso di annullamento con rinvio, questo ha luogo alla Corte di assise di appello competente a conoscere del gravame degli imputati indicati nel comma precedente, e la Corte decide con un'unica sentenza nei riguardi di tutti gli imputati.
5. L'appello e' portato alla cognizione del giudice di secondo grado competente a norma della presente legge.
6. Quando per il giudizio di secondo grado e' competente la stessa Corte di assise che ha pronunciato la sentenza impugnata, la competenza e' attribuita ad altra Corte di assise designata dalla prima Sezione penale della Cassazione che delibera in camera di consiglio.
7. Nei procedimenti nei quali non e' intervenuta la conversione dell'impugnazione il ricorso mantiene la sua efficacia.
Art. 54 Dichiarazione di conversione del ricorso. Termini, modi, effetto estensivo
1. La dichiarazione di conversione del ricorso in appello deve essere fatta nella cancelleria del giudice che ha pronunziato la sentenza impugnata, ovvero nella cancelleria della Corte di cassazione nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione della presente legge.
2. La dichiarazione puo' essere fatta personalmente dall'imputato o dall'avvocato che lo difese nel giudizio avanti la Corte di assise o che risulta nominato per la difesa in cassazione o che ha ricevuto espresso incarico.
3. L'incarico e' conferito nelle forme prevedute dal primo capoverso dell'art. 134 del Codice procedura penale.
4. L'imputato che sia detenuto puo' fare la dichiarazione nelle carceri o nel luogo di pena in cui si trova.
5. Il cancelliere della Corte di assise trasmette alla cancelleria della Corte di cassazione la dichiarazione di conversione e gli atti del procedimento, qualora non siano stati gia' trasmessi.
6. La Corte di cassazione ordina la trasmissione degli atti al giudice di secondo grado competente a norma della presente legge.
7. Del ricevimento degli atti e del relativo deposito il cancelliere del giudice di secondo grado da' avviso, a tutte le parti per le quali e' operativa la conversione del ricorso e ai difensori.
8. Nel termine di giorni venti dalla notificazione dell'avviso di ricevimento e deposito degli atti, devono essere presentati i motivi dell'appello; in mancanza valgono come tali i motivi presentati a sostegno del ricorso per cassazione.2