diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 8440 del 26/01/2001 Ud. (dep. 28/02/2001) Rv. 219362 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI | A richiesta dell'imputato - Adempimenti di cui all'art. 270, comma 2, cod.proc.pen. - Necessità - Esclusione - A richiesta del pubblico ministero - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219362-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI

In tema di intercettazioni, qualora l'acquisizione degli esiti delle captazioni disposte in un procedimento sia richiesto dall'imputato in procedimento diverso, non è necessario procedere agli adempimenti previsti all'art. 270, comma 2, cod. proc. pen., che sono invece dovuti nel caso in cui la richiesta è avanzata dal pubblico ministero. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che nel processo cumulativo va salvaguardato il diritto di difesa di tutti e pertanto quando la richiesta venga avanzata dal pubblico ministero o da un altro coindagato nella fase investigativa, le anzidette formalità devono necessariamente essere adempiute nei confronti di tutti gli indagati che non hanno richiesto l'acquisizione, non essendo gli stessi, per la riservatezza di tale fase, in grado di interloquire; quando invece la richiesta sopraggiunge nel dibattimento, poiché ciascuna parte può e deve valutare la convenienza di una data condotta ed esprimere la propria posizione al riguardo, la necessità dei detti adempimenti si verifica solo nei confronti di quegli imputati che si sono opposti).

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)