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Sez. U, Sentenza n. 8085 del 01/07/1992 (Rv. 477984 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - In genere | Provvedimento collegiale emesso ex art. 700 cod. proc. civ. contenente sospensione dei provvedimenti d'urgenza - Contenuto ordinatorio - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Querela "nullitatis" - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1992-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477984-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - In genere

Il provvedimento collegiale emesso nel corso del giudizio di merito proposto a seguito del provvedimento di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. e con il quale si sospende la efficacia di quest'ultimo provvedimento ha contenuto meramente ordinatorio ed in quanto inidoneo a produrre effetto di giudicato non è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, ma - ove si assuma la giuridica inesistenza per carenze in radice del potere processuale del giudice di adottarlo - è denunciabile con la querela "nullitatis", che non è un mezzo di impugnazione ma un'azione ordinaria di accertamento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)