Sez. T, Ordinanza n. 13818 del 23/05/2025 (Rv. 675071-02)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse - Nozione di soggetto passivo dell’imposta ex art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 - Oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla inclusione o esclusione del bookmaker estero - Norma interpretativa di cui all'art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010 - Ambito applicativo temporale - Conseguenze - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, ai fini della nozione di soggetto passivo del tributo ex art. 3 d.lgs. n 504 del 1998, l'obiettiva incertezza in ordine all'inclusione o esclusione del bookmaker estero sussiste fino all'entrata in vigore della norma interpretativa di cui all'art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, cosicché solo fino a tale momento può essere invocata l'esimente ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, ai fini delle sanzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito nella parte in cui, con riguardo all'anno d'imposta 2008, aveva ritenuto legittima l'applicazione delle sanzioni).
Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/12/1998 num. 504 art. 3 CORTE COST., Legge 13/12/2010 num. 220 art. 1 com. 66 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)