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Sez. 6, Sentenza n. 4196 del 14/02/1978 Ud. (dep. 11/04/1978) Rv. 138557 - 01

MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO IL SOLO CAPO DELLA SENTENZA DI CONDANNA RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DI MISURA DI SICUREZZA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138557-01

MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO IL SOLO CAPO DELLA SENTENZA DI CONDANNA RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DI MISURA DI SICUREZZA - INAMMISSIBILITA.*

E inammissibile il ricorso per Cassazione proposto avverso il solo capo della sentenza di condanna relativo all'applicazione di una misura di sicurezza. Ai sensi degli articoli 212 e 640 cod proc pen, infatti, tale impugnazione deve essere proposta alla magistratura di sorveglianza anche se la sentenza sia stata pronunciata da un giudice di appello. D'altra parte, nel caso prospettato la inammissibilita discende dalla presentazione di un motivo di impugnazione non consentito, e non dalla erronea indicazione del mezzo di impugnazione; sicche non e possibile aver riguardo, al fine di escludere le inammissibilita del gravame, alla effettiva volonta dell'istante.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 212, Cod. Proc. Pen. art. 524 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 640

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)