Sez. 2, Sentenza n. 867 del 25/01/1995 (Rv. 489931 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI | Eccezione di incompetenza per valore del giudice adito - Onere probatorio della parte eccepente.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI
Nelle cause relative a diritti reali sui beni immobili, la parte che eccepisce l'incompetenza per valore del giudice adito non solo deve specificatamente enunciare le ragioni della sua eccezione ma ha anche l'onere di provare l'ammontare del reddito dominicale o della rendita catastale del cespite in contestazione ovvero la ricorrenza delle condizioni che rendono operanti, ai sensi dell'art. 15 comma terzo cod. proc. civ., i criteri sussidiari della determinazione del valore ex "actis" e della presunzione di valore indeterminabile, onde consentire al giudice di accertare positivamente che il valore della causa non rientra nell'ambito delle sue competenze.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)