Sez. 1, Sentenza n. 13888 del 06/07/2015 (Rv. 635921 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI | Collegamento negoziale - Nullità dei contratti collegati - Impugnazione riguardante la nullità di uno di essi - Estensione d'ufficio nei confronti dell'altro - Sussistenza - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI
Nell'esercizio dell'autonomia contrattuale, le parti possono dar vita, con un solo atto, a diversi e distinti contratti, i quali, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale e rimanendo sottoposti alla relativa disciplina, sono tra loro collegati funzionalmente e in rapporto di reciproca interdipendenza, in modo che le vicende dell'uno si ripercuotano sugli altri, condizionandone la validità e l'efficacia. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 1419 cod. civ., la nullità parziale di uno dei contratti o quella di singole clausole importa la nullità, rilevabile d'ufficio, dell'intero contratto, senza che le parti, che non abbiano mostrato interesse - dandovi esecuzione - a mantenere in vita l'altro contratto, siano tenute ad allegare la situazione di interdipendenza funzionale tra i singoli rapporti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito dichiarativa della nullità di due contratti collegati, l'uno concernente una compravendita, asseritamente simulato, e l'altro un mutuo ipotecario, così disattendendo il rilievo per cui l'invalidità avrebbe potuto essere dichiarata solo con riferimento a quest'ultimo, unico investito dal gravame).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)