Sez. 1, Sentenza n. 9185 del 08/06/1984 Ud. (dep. 26/10/1984) Rv. 166325 - 01
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - ELEMENTO PSICOLOGICO - INTENZIONE DI VIOLARE LA LEGGE PENALE - CONOSCENZA DELLA ANTIGIURIDICITÀ DEL FATTO - ESCLUSIONE - PREVISIONE E VOLONTÀ DELL'AZIONE - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - ELEMENTO PSICOLOGICO - INTENZIONE DI VIOLARE LA LEGGE PENALE - CONOSCENZA DELLA ANTIGIURIDICITÀ DEL FATTO - ESCLUSIONE - PREVISIONE E VOLONTÀ DELL'AZIONE - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
Per la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di detenzione d'arma non è richiesta l'intenzione di violare la legge penale, né si esige la conoscenza dell'antigiuridicità del fatto, ma è sufficiente che l'evento sia stato previsto e voluto dal reo, quale conseguenza della propria condotta cosciente e libera. È, pertanto, sufficiente che l'agente abbia la coscienza e la volontà di avere materialmente a disposizione l'arma, senza averne fatta denuncia. (nella specie, l'imputato aveva denunciato il passaggio di proprietà di un fucile da caccia e della canna di ricambio oltre un mese dopo il loro acquisto). (V mass n 163822; (V mass n 157862).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)