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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 25 marzo 1981, causa 61/80

Decisione
decisa il 1981-03-25
ECLI
ECLI:EU:C:1981:75

Epigrafe

Nella causa 61/80, Coöperatieve Stremsel- en Kleurselfabriek, con sede in Leeuwarden (Paesi Bassi), con l'avv. P. J. P. Verloop, del foro di Amsterdam, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'aw. L. H. Dupong, 14a, rue des Bains, ricorrente, sostenuta dal Governo della Repubblica francese, rappresentato dal sig. G. Guillaume, direttore degli affari giuridici presso il ministero degli affari esteri, in qualità d'agente, assistito dal sig. A. Carnelutti, segratario degli affari esteri, in qualità di viceagente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig. B. Van der Esch, in qualità d'agente, assistito dal sig. P. J. Kuyper, membro dell'ufficio legale, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il proprio consigliere giuridico sig. M. Cervino, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 5 dicembre 1979 n. 80/234, relativa ad un procedimento per l'applicazione dell'art. 85 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea (GU n. L 51 del 25. 2. 1980, pag. 19), LA CORTE, composta dai signori: J. Mertens De Wilmars, presidente; P. Pescatore e T. Koopmans, presidenti di Sezione; A. O'Keeffe, G. Bosco, O. Due e A. Chloros, giudici; Avvocato generale: J.-P. Warner; Cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni ed i mezzi e argomenti delle parti si possono così riassumere:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

punto 1
Con decisione 5 dicembre 1979 n. 80/234 (GU n. L 51 del 25. 2. 1980, pag. 19), diretta alla Coöperatieve Stremsel-en Kleurselfabriek (in prosieguo: la cooperativa), ricorrente, ed ai suoi soci, la Commissione, convenuta, dichiarava (art. 1) che l'obbligo di acquisto esclusivo imposto ai soci nonché l'obbligo di pagare, in caso di dimissioni, una somma proporzionale alla quantità di presame acquistata annualmente presso la cooperativa, obblighi entrambi contemplati dagli statuti di questa, costituiscono infrazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. L'art. 2 della decisione nega l'applicazione dell'art. 85, n. 3 , del Trattato e l'art. 3 impone ai destinatari di porre fine alle trasgressioni accertate.
punto 2
La ricorrente è una cooperativa olandese per la produzione di presame di origine animale e di coloranti per il formaggio. Il presame è un fermento estratto dall'abomaso del vitello, il quale ha la proprietà di far cagliare il latte e viene usato nella produzione del formaggio. Come soci della cooperativa possono essere ammesse le latterie cooperative che abbiano sede nei Paesi Bassi o altrove. Tutte le latterie cooperative olandesi che producono formaggio vi avrebbero aderito. La cooperativa fornisce del pari presame e coloranti ad imprese non socie. I suoi statuti, che sono stati notificati alla Commissione, impongono ai soci l'obbligo di acquistare presso la cooperativa le quantità di presame e di coloranti per il formaggio di cui hanno bisogno. L'inosservanza di questo obbligo è punita con l'ammenda di 500 fiorini. In caso di trasgressione degli statuti o del regolamento interno, o in caso di atti in contrasto con gli interessi della cooperativa, il socio può essere escluso con decisione dell'assemblea generale adottata a maggioranza di due terzi dei voti espressi. In caso di dimissioni o di esclusione del socio, gli statuti stabiliscono che questo deve versare al fondo di riserva della cooperativa un importo pari al prodotto di 2,5 fiorini per il numero medio annuale di litri di presame acquistati dalla cooperativa stessa durante gli ultimi cinque anni.
punto 3
La decisione dichiara inoltre che la cooperativa effettua il 100 % della produzione nazionale di presame animale, che è il solo tipo di presame attualmente autorizzato nei Paesi Bassi per la produzione del formaggio, nonché il 90 % della produzione di coloranti, e che essa consegna il 94 % della propria produzione di presame e l'80 % della propria produzione di coloranti ai suoi soci, i quali rappresentano più del 90 % dell'industria olandese dei latticini. Il resto della produzione viene venduto a produttori di formaggio olandesi non soci. Nella decisione è compresa una tabella dalla quale si desume che dal 1976 al 1978 i Paesi Bassi hanno importato 16 tonnellate di presame da altri Stati membri, mentre gli altri Stati membri hanno importato delle quantità che vanno da 113 a 745 tonnellate. La cooperativa non avrebbe mai consegnato presame negli altri Stati membri della Comunità, dato che le quantità esportate dai Paesi Bassi in detti Stati consistevano unicamente in presame sintetico. Non vi sarebbero statistiche ufficiali riguardanti gli scambi di coloranti prodotti dalla ricorrente. Secondo i dati raccolti dalla Commissione, la Danimarca sarebbe il principale esportatore ed approvvigionerebbe in particolare la Francia, il Regno Unito, il Belgio ed i Paesi Bassi.
punto 4
Quanto all'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato la decisione dichiara che l'obbligo d'acquisto, sanzionato dall'ammenda e rafforzato dalla possibilità di escludere le cooperative mediante pagamento di una somma, restringe in misura rilevante la concorrenza nell'ambito del mercato comune. A causa di quest'obbligo, infatti, i soci, che rappresentano più del 90 % dell'industria olandese dei latticini, non potrebbero acquistare presame e coloranti per formaggio presso altri fornitori. Il commercio fra Stati membri potrebbe esserne pregiudicato, dato che questi altri fornitori si trovano soprattutto negli altri Stati membri. La commissione calcola poi, nella decisione, la somma da versare in caso di dimissioni volontarie di un socio di dimensioni medie. Essa conclude che, tenuto conto delle capacità finanziarie relativamente modeste delle latterie cooperative olandesi, il pagamento di una somma del genere costituisce un onere rilevante e tanto più gravoso in quanto è proporzionale alla quantità di presame acquistata annualmente presso la cooperativa. Questo pagamento osterebbe o, quantomeno, renderebbe molto più difficile le dimissioni dei soci che desiderino vuoi approvvigionarsi presso altri fornitori della Comunità, vuoi produrre direttamente il proprio presame e fare quindi concorrenza alla cooperativa. Data la parte di mercato da questa detenuta e non essendovi nei Paesi Bassi altri produttori di questa merce, l'obbligo costituirebbe una restrizione rilevante della concorrenza nell'ambito del mercato comune. Questa restrizione sarebbe atta a pregiudicare in misura rilevante il commercio fra Stati membri, dato che i soci solo difficilmente possono lasciare la cooperativa, vuoi per acquistare negli altri Stati membri, vuoi per creare un altro centro di produzione concorrente, il quale potrebbe del pari essere in grado di vendere presame in altri Stati membri. Circa l'art. 85, n. 3, la decisione ammette che ricorrono i due primi presupposti: la creazione della cooperativa avrebbe contribuito a migliorare la qualità del presame, il che avrebbe avuto come conseguenza che dei non soci sono divenuti soci e che la cooperativa ha cominciato a vendere delle quantità rilevanti di presame a non soci; il fatto che la cooperativa tenga delle scorte costituirebbe un vantaggio economico giacché consente l'approvvigionamento constante dei prodotti; gli utilizzatori avrebbero potuto fruire di una parte congrua dell'utile derivante dall'accordo, e le economie di costi realizzate sul piano della produzione si sarebbero effettivamente ripercosse sui prezzi dei prodotti venduti. Per converso, non sussisterebbe il terzo presupposto, giacché per conseguire i vantaggi ottenuti dalla cooperativa vi sa- rebbero soluzioni meno restrittive dell'obbligo d'acquisto esclusivo e di quello di pagare una somma determinata in caso di dimissioni, come ad esempio l'obbligo di approvvigionarsi solo in parte presso la cooperativa, ovvero l'obbligo di dare il preavviso in caso di dimissioni, soluzioni che non impedirebbero la pianificazione della produzione o dell'immagazzinamento dei prodotti. Ciò sarebbe tanto più vero in quanto utilizzatori non soci acquistano da molti anni presso la cooperativa senza essere soggetti all'obbligo d'acquisto. Il quarto presupposto dell'art. 85, n. 3, non ricorrerebbe neppure esso, dato che la concorrenza sarebbe praticamente eliminata dalla quasi totalità del mercato olandese dei prodotti di cui trattasi. La decisione nega l'applicazione del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 26, recante applicazione di determinate norme di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU n. 30, pag. 993), in quanto il presame non fa parte dell'allegato II del Trattato.
punto 5
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 26 febbraio 1980, la ricorrente ha proposto, a norma dell'art. 173 del Trattato, il presente ricorso per l'annullamento della decisione della Commissione in data 5 dicembre 1979. Con memoria depositata il 26 giugno 1980 il Governo francese ha chiesto di intervenire nella causa. L'intervento è stato ammesso con ordinanza 2 luglio 1980. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia annullare la decisione impugnata e condannare la Commissione alle spese.
paragrafo 2
La Commissione conclude che la Corte voglia respingere il ricorso e condannare la ricorrente alle spese.

SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti › Primo mezzo della ricorrente

punto 1
In primo luogo la ricorrente sostiene che la Commissione ha leso con la decisione il sistema tradizionale delle cooperative di produzione e di approvvigionamento. Questo implica, in primo luogo, che la cooperativa non abbia altro compito all'infuori di quello di approvvigionare i propri soci e, in secondo luogo, che questi sono legati alla cooperativa in via esclusiva. In Francia, questa forma di cooperazione è contemplata dalla legge; in altri Stati membri, in particolare nei Paesi Bassi, essa è basata sulla tradizione. L'obbligo d'acquisto esclusivo costituisce un presupposto fondamentale del sistema. La legge francese 27 giugno 1972, n. 72-516, relativa alle cooperative agricole (JO del 28. 6. 1972, pag. 6619) stabilisce ad esempio che hanno diritto alla qualifica di cooperative solo le società i cui statuti contemplano l'obbligo per i soci di valersi dei loro servizi per un periodo determinato. Solo in base all'obbligo di acquisto esclusivo i soci sono disposti ad assumere la responsabilità finanziaria delle disposizioni adottate in comune e le società possono limitare la costituzione individuale di un capitale sociale. L'obbligo d'acquisto esclusivo tende non già a restringere la concorrenza, ma a promuovere la produzione ottimale di presame e a garantire l'approvvigionamento dei soci. La cooperativa non ha altro scopo economico. Il prezzo del presame da essa venduto viene stabilito con un calcolo a posteriori, onde coprire l'intero costo di produzione. La ricorrente assume inoltre che, ai fini dell'art. 85, n. 1, del Trattato, le cooperative di produzione e di approvvigionamento del settore agricolo non vanno considerate come imprese indipendenti, bensì come una forma di collaborazione la cui influenza sulla concorrenza non si manifesta verso l'esterno, bensì esclusivamente a livello della concorrenza fra i soci. Nel suo caso personale, questa concorrenza esiste nell'ambito del mercato del formaggio. La decisione impugnata non solleva del resto la questione della restrizione della concorrenza fra soci. La ricorrente conclude che a torto la Commissione ha ritenuto che l'obbligo d'acquisto esclusivo restringa in misura rilevante la concorrenza nel mercato comune.
punto 2
La Commissione non vede come il fatto che l'obbligo d'acquisto esclusivo possa essere giuridicamente o economicamente necessario in una determinata forma di cooperazione, faccia sì che la concorrenza nell'ambito del mercato comune non ne venga ristretta. Il fatto che l'obbligo di acquisto esclusivo sia sancito dalla legge in Francia, oppure che esso tragga origine dalla tradizione nei Paesi Bassi, non può neanche esso impedire l'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. La Commissione rileva che nulla nel Trattato o nei regolamenti su questo fondati esclude dall'applicazione dell'art. 85, n. 1, le cooperative del settore agricolo, nemmeno se la concorrenza fra i loro soci non è pregiudicata. Essa si richiama in proposito alle proprie decisioni sullo zucchero (2 gennaio 1973, GU n. L 140 del 26. 5. 1973, pag. 17) e sui cavolfiori (2 dicembre 1977, GU n. L 21 del 26. 1. 1978, pag. 23) nonché alla sentenza della Corte 16 dicembre 1975 (Suiker Unie e altri, cause riunite 40-48, 50, 54-56, 111, 113 e 114/73, Race. pag. 1663). La Commissione assume che la distinzione fra la concorrenza tra i soci, da un canto, e la concorrenza fra la coopera- tiva ed altri fornitori di presame, d'altro canto, è artificiosa e non tiene conto delle considerazioni esposte ai punti 22 e 24 della decisione. L'impossibilità di ammettere che la cooperativa non sia un'impresa autonoma deriva inoltre dal fatto che essa vende del presame e dei coloranti a non soci, che essa produce e vende altre merci e che essa conclude pure in modo autonomo altre intese con dei terzi.

SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti › Secondo mezzo della ricorrente

punto 1
Questo mezzo consiste nel sostenere che l'obbligo d'acquisto esclusivo non è atto a pregiudicare il commercio fra gli Stati membri: per garantire la miglior qualità dei loro prodotti, i produttori olandesi di formaggio non hanno mai effettuato importazioni; anche senza l'obbligo d'acquisto, i soci si riforniscono presso altri produttori solo se sussiste temporaneamente un vantaggio di prezzo; i produttori che non sono soci della cooperativa hanno del pari sempre comprato presso la cooperativa stessa tutto il loro presame e tutti i loro coloranti; i dati relativi agli scambi comunitari di presame citati nella decisione impugnata comprendono non solo il presame animale ma anche il presame sintetico, il cui uso è vietato nei Paesi Bassi. La ricorrente conclude che l'obbligo d'acquisto esclusivo non perturba le correnti commerciali normali nel senso dei nn. 22 e seguenti della sentenza della Corte 31 maggio 1979, causa 22/78, Hugin c/Commissione (Race. pag. 1869) e che si desume ad esempio dei nn. 27 e seguenti della sentenza della Corte 26 novembre 1975, causa 73/74, Papiers peints e altri e/Commissione (Race. pag. 1491) che la Commissione avrebbe dovuto esaminare il contesto economico in cui detto obbligo si trova.
punto 2
La Commissione sostiene di aver provato che l'obbligo d'acquisto esclusivo può pregiudicare gli scambi fra gli Stati membri. Essa rileva in proposito che un obbligo del genere, il quale riguarda circa il 90 % della domanda olandese, rende giuridicamente impossibile gli acquisti presso altre imprese, soprattutto negli altri Stati membri, dato che la cooperativa è praticamente il solo produttore olandese, il che rafforza necessariamente la protezione nazionale. Questa situazione trova conferma nelle statistiche contenute nella decisione, da cui si desume che le importazioni nei Paesi Bassi sono inferiori a quelle di qualsiasi altro Stato membro. La Commissione rileva inoltre che né le difficoltà tecniche della produzione, né gli ostacoli tecnici per il commercio o per il trasporto, né infine eventuali ragioni economiche consentono di dimostrare che senza l'obbligo di acquisto esclusivo i soci della cooperativa non effettuerebbero importazioni. La Commissione non può ammettere che la presente causa sia paragonata alla causa 22/78, Hugin, dato che vi è una corrente di scambi normale di presame fra gli Stati membri.

SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti › Terzo mezzo della ricorrente

punto 1
La ricorrente assume, nell'ambito di questo mezzo, che la somma da pagare in caso di esclusione o di dimissioni di un socio non costituisce un ostacolo grave per chi vuole cambiare fornitore di presame. La somma di 2,5 fiorini, da versarsi per litro di presame acquistato annualmente, equivale infatti solo ad un nono del prezzo di un litro di presame e la somma da versare corrisponde solo allo 0,08 % del valore della produzione annua di formaggio ed allo 0,032 % del fatturato complessivo annuo dei soci della cooperativa.
punto 2
La Commissione ricorda di aver calcolato, nella decisione, la somma media da pagarsi, in caso di dimissioni o di esclusione di un socio, in base alla consegna annuale da parte dei soci e conclude che, per i soci stessi, la prospettiva di dover pagare la somma di cui trattasi costituisce un onere finanziario non trascurabile che rende più difficili le dimissioni.

SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti › Quarto mezzo della ricorrente

punto 1
Questo mezzo consiste nel sostenere che la Commissione a torto ha ritenuto che se non vi fosse l'obbligo di versare una somma determinata in caso di dimissioni sarebbe più facile la costituzione di un centro di produzione concorrente il quale potrebbe del pari essere in grado di vendere presame in altri Stati membri: la produzione in comune costituisce la sola garanzia di approvvigionamento regolare di presame di qualità buona e costante; benché a livello dei produttori di formaggio vi sia un mercato per il complesso dei servizi costituiti da un approvvigionamento del genere, non vi è un mercato per il presame di origine animale, in quanto prodotto commerciale, a livello comunitario, e ciò perché il valore relativo del presame rispetto a quello del formaggio è troppo ridotto; l'approvvigionamento regolare di presame di qualità buona e costante ha un'importanza così grande che i produttori di formaggio cercano di aver un rapporto stabile con un fornitore di fiducia; se la ricorrente venisse meno ai suoi obblighi, i soci cercherebbero di scoprirne le cause in seno alla cooperativa e di eliminarle. Inoltre, nulla vieta alla cooperativa di smerciare la propria produzione in altri Stati membri o di ammettere come soci dei produttori di formaggio stabiliti negli stessi Stati.
punto 2
Secondo la Commissione, non è vero che la produzione collettiva costituisca la sola garanzia di approvvigionamento regolare di presame di qualità buona e costante: la migliore garanzia consiste nel produrre direttamente il presame; altri si-Stemi possono portare allo stesso risultato, come ad esempio l'obbligo contrattuale del fornitore di presame di consegnare al cliente tutto il presame di cui questo ha bisogno. La Commissione rileva inoltre che l'obbligo d'acquisto esclusivo non aumenta la garanzia, per il consumatore di presame, di essere regolarmente approvvigionato. Al contrario, la libertà per il cliente di acquistare il presame altrove costituisce una garanzia ancor migliore. L'esistenza di un mercato del presame non può essere messa in dubbio. Del resto, il presame viene venduto dalla cooperativa tanto ai propri soci quanto a terzi. Inoltre, le statistiche dimostrano che il presame è pure venduto e comprato al di là dei confini degli Stati membri, in quantità non trascurabili. Il fatto che il presame costituisca solo una piccola percentuale del prezzo del formaggio non toglie che questo prodotto costituisca oggetto di negozi indipendenti. Nulla osta del resto all'esportazione di presame negli altri Stati membri. Il gruppo AKZO, che produce del presame sintetico, esporta senza alcuna difficoltà quantità considerevoli in altri Stati membri. Inoltre, la stessa cooperativa esporta altri prodotti.

SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti › Quinto mezzo della ricorrente

punto 1
La ricorrente deduce ancora che a norma del regolamento n. 26/62, l'art. 85, n. 1, del Trattato non si applica al presame di origine animale, dato che questo non rientra, contrariamente a quanto la Commissione dichiara nella decisione, nella voce 35.07 non menzionata nell'allegato II del Trattato, bensì nella voce 05.04 o 05.15 che figurano in detto allegato. Le tre voci di cui trattasi sono del seguente tenore: — 05.04 Budella, vesciche stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci. — 05.15 Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana. — 35.07 Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove. Il duplice richiamo a prodotti non nominati altrove consente di dire, secondo la ricorrente, che la voce 35.07 riguarda unicamente il presame sintetico. Quest'interpretazione dell'allegato II del Trattato è tanto più plausibile in quanto l'art. 38, n. 1, stabilisce che per prodotti agricoli si intendono non solo i prodotti, fra l'altro, dell'allevamento, ma anche i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione coi primi, come il presame fabbricato dalla ricorrente. La nota, esplicativa della nomenclatura di Bruxelles relativa alla voce 35.07 — secondo la quale il presame ottenuto dall'abomaso di vitello rientra in questa voce — non si può applicare nella fattispecie, giacché vi sono disposizioni comunitarie, cioè l'art. 38, n. 1, del Trattato e l'allegato II dello stesso. Il presame, quale è prodotto dalla ricorrente, anche se non rientra nell'allegato II del Trattato, è compreso nel campo d'applicazione del regolamento n. 26/62 giacché il modo di produzione di cui trattasi è necessario per conseguire gli scopi di cui all'art. 39 del Trattato e perché la ricorrente va considerata come un ente comune di trasformazione di prodotti agricoli ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 26/62.
punto 2
La Commissione ribatte che dall'art. 38, n. 3, del Trattato, nonché dagli artt. I e 2 del regolamento n. 26/62, si desume che i prodotti agricoli cui questo regolamento si applica sono unicamente quelli di cui all'allegato II del Trattato. Questo sistema è stato scelto per evitare dei dubbi circa la categoria dei prodotti agricoli. Il presame di origine animale non figura in detto allegato giacché rientra nella voce 35.07 della nomenclatura di Bruxelles. Dopo aver ricordato che l'allegato II del Trattato si richiama espressamente alla nomenclatura di Bruxelles, la Commissione sostiene che tali disposizioni del Trattato vanno interpretate alla luce della nomenclatura, non già inversamente. Essa rileva che, in mancanza di disposizioni comunitarie in materia, le note esplicative della nomenclatura di Bruxelles fanno testo. Dato che l'art. 38 del Trattato non è destinato ad interpretare l'allegato II, non vi è alcuna disposizione comunitaria che riguardi il presame. Quanto agli argomenti della ricorrente relativi all'applicazione dell'art. 2 del regolamento n. 26/62, la Commissione sostiene che essi non possono essere accolti dato che il presame di origine animale non è un prodotto agricolo ai sensi dell'allegato II del Trattato.

SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti › Sesto mezzo della ricorrente

punto 1
Il sesto mezzo consiste nel sostenere che l'obbligo d'acquisto esclusivo e quello di pagare una determinata somma in caso di dimissioni ricadono sotto l'art. 85, n. 3, in quanto costituiscono dei mezzi indispensabili per conseguire dei vantaggi che pure la Commissione riconosce nella decisione. Grazie agli stretti rapporti che essa ha con i propri soci, la cooperativa è infatti in grado: di tenere scorte di prodotti finiti e di materie prime sufficienti per tre e, rispettivamente, sei mesi; di fare a meno di un'organizzazione di vendita separata; di pagare degli ammortamenti sugli investimenti secondo il ritmo convenuto, nel momento in cui vengono decisi, giacché l'intero costo reale di gestione dello stabilimento è a carico dei clienti; e di fissare i prezzi nell'importo necessario per coprire le spese di produzione. La ricorrente aggiunge che la somma da versare in caso di dimissioni non basta nemmeno per coprire le spese fisse relative al socio dimissionario durante l'anno successivo a quello delle dimissioni. Questa somma è quindi ragionevole e costituisce, di conseguenza, un elemento essenziale di un sistema indispensabile.
punto 2
La Commissione rileva di non aver condannato qualsiasi obbligo di acquisto, ma solo il carattere esclusivo di quello imposto e che appunto questo carattere esclusivo essa ritiene non indispensabile per ottenere i vantaggi menzionati nella decisione. Essa dichiara che i vantaggi derivanti dalla cooperazione, anche se giustificano quindi forse un certo legame fra la cooperativa ed i suoi soci, non possono di per sé costituire la prova del fatto che l'obbligo d'acquisto esclusivo sia indispensabile. Secondo la Commissione, i vantaggi di cui trattasi possono essere ottenuti anche lasciando i soci liberi di acquistare altrove una parte dei loro prodotti. Il fatto che un numero non trascurabile di non soci si rifornisca presso la ricorrente mostra, secondo la Commissione, che l'esclusiva d'acquisto non è indispensabile per ottenere i vantaggi enumerati nella decisione. Per quanto riguarda la somma da pagare in caso di dimissioni, la Commissione si richiama agli argomenti svolti a proposito del terzo mezzo.

SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti › Settimo mezzo della ricorrente

punto 1
La ricorrente rileva, nell'ambito di questo mezzo, che l'esclusiva d'acquisto non elimina la concorrenza sulla quasi totalità del mercato olandese del presame e dei coloranti per formaggio: il pagamento di una somma pari allo 0,08 % dei costi annui medi di produzione non può avere un'importanza decisiva per determinare quale presame verrà usato per la produzione del formaggio, dato il grande interesse all'approvvigionamento regolare di presame di qualità buona e costante. La ricorrente sostiene che un lungo termine di preavviso potrebbe avere un effetto più restrittivo del versamento di una somma come corrispettivo per le dimissioni, giacché impedirebbe realmente al cliente, preoccupato per il calo imprevisto della qualità o per consegne irregolari, di cercare un altro fornitore di presame onde salvaguardare la propria produzione di formaggio.
punto 2
Secondo la Commissione, gli argomenti addotti a sostegno di questo mezzo perdono di vista tanto l'impossibilità per il socio di acquistare fuori dalla cooperativa, quanto la posizione occupata da questa, cioè più del 90 % del mercato olandese del presame. La Commissione osserva infine che per negare la dichiarazione di inapplicabilità dell'art. 85, n. 3, basta che non sia soddisfatta una delle quattro condizioni e ricorda che a suo parere la terza non lo è.

SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti › Osservazioni del Governo francese

paragrafo 1
Il Governo francese osserva che, data la generalità del suo tenore, la decisione della Commissione appare atta a ledere gravemente la cooperazione agricola.
paragrafo 2
A suo parere, dato il suo stesso scopo, che è quello di consentire a piccole aziende agricole l'uso in comune di tutti i mezzi atti a sviluppare le loro attività economiche, la cooperazione agricola esige l'instaurazione di vincoli particolarmente stretti fra gli operatori e fra questi e la cooperativa. Questi vincoli sono non solo il presupposto della prosperità della cooperativa, ma soprattutto la garanzia del suo credito nei confronti dei terzi.
paragrafo 3
Fra gli impegni intesi a garantire la fedeltà dei soci, vi è — obbligatoriamente nel diritto francese ed in altri Stati membri, e facoltativamente altrove, in particolare nei Paesi Bassi — l'obbligo per i soci di valersi dei servizi della cooperativa, vuoi in tutto, vuoi in parte. Solo un obbligo del genere consente alla cooperativa di conoscere gli sbocchi offerti alla propria produzione o ai servizi che essa deve fornire.
paragrafo 4
Così pure, fra le norme in cui si concreta la fedeltà dei soci figura l'impegno a non recedere dalla cooperativa prima di un certo termine, eccetto che per cause legalmente ammesse. Quest'obbligo come quello di non trasgredire gli statuti devono essere necessariamente garantiti da sanzioni pecuniarie, se non si vuole che siano privi di qualsiasi efficacia pratica.
paragrafo 5
Contestare norme del genere sostenendo che esse sono comunque, di per sé ed indipendentemente dal contesto, in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, significa togliere alla cooperazione agricola qualsiasi capacità di sopravvivere.
paragrafo 6
Il Governo francese ammette che il presame non rientra nel campo d'applicazione ratione materiae del regolamento n. 26/62 e che questo non si può quindi applicare nella fattispecie. Ciò non toglie, a suo parere, che nel valutare eventuali lesioni per la concorrenza, la Commissione e la Corte debbano tenere accuratamente conto della situazione specifica della produzione agricola e delle esigenze particolari di questa forma originale di organizzazione che è costituita dalla cooperazione agricola.
paragrafo 7
Il Governo francese prende atto che la Commissione non condanna di per sé qualsiasi obbligo d'acquisto, ma solo il carattere esclusivo di questo. Esso non può tuttavia ammettere che un obbligo del genere sia «di per sé» in contrasto con l'art. 85, n. 1, indipendentemente dall'ambiente economico e sociale in cui la cooperazione agisce e dagli effetti di tale disposizione su detto ambiente.
paragrafo 8
Nella maggior parte dei casi, e in particolare nelle regioni montane, l'obbligo esclusivo d'approvvigionamento è il solo che consenta di costituire una cooperativa con buone probabilità di successo.
paragrafo 9
Ciò premesso, i danni eventualmente recati dalla ricorrente alla concorrenza non potevano, secondo il Governo francese, costituire il fondamento legittimo della decisione impugnata se non a causa del quasi monopolio che la ricorrente ha acquistato sul mercato olandese del presame e dei coloranti. Data la generalità della motivazione, la decisione non gli pare conforme alla lettera né allo spirito del Trattato. Il Governo francese non può quindi condividere le affermazioni categoriche di cui ai punti nn. 22, 24 ultima parte e 31 della decisione, i quali gli paiono creare una presunzione d'illegittimità.
paragrafo 10
Per ragioni analoghe, esso ritiene discutibile la condanna a priori della clausola che contempli il pagamento di un'indennità di distacco.
paragrafo 11
Il Governo francese sostiene in proposito che l'adesione ad una cooperativa è un atto volontario che non rende il socio prigioniero della propria cooperativa giacché esso ha il diritto, dichiarato negli statuti, di recedere alla fine di un determinato periodo. Questo periodo è sempre limitato ed è più o meno lungo a seconda delle cooperative; in Francia, questo periodo è generalmente di cinque anni.
paragrafo 12
Esso conclude su questo punto che l'indennità che restringe il distacco di un aderente può essere condannata solo se la sua entità è atta ad impedire le dimissioni.
paragrafo 13
Infine, esso non può nemmeno accogliere gli argomenti addotti dalla Commissione per negare l'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato. Solo se è eccessiva l'indennità di distacco può consentire di escludere l'applicazione di detta disposizione.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale

paragrafo 1
All'udienza del 14 gennaio 1981, le Coöperatieve Stremsel- en Kleurselfabriek, con l'avv. P. J. P. Verloop, del foro di Amsterdam, il Governo francese, rappresentato dal sig. G. Guillaume, direttore degli affari giuridici presso il ministero degli affari esteri, in qualità d'agente, e la Commissione, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. B. Van der Esch, in qualità di agente, assistito dal sig. P.J. Kuyper, membro dell'ufficio legale, hanno svolto osservazioni orali.
paragrafo 2
Rispondendo ad una domanda di un membro della Corte, la Commissione ha dichiarato di essere certa che la Danimarca esporta presame di origine animale ed essere plausible che una parte delle importazioni di presame in Danimarca riguarda presame d'origine animale.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni il 18 febbraio 1981.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 26 febbraio 1980, la Coöperatieve Stremsel- en Kleurselfabriek (in prosieguo chiamata: la cooperativa), che è una cooperativa di produzione di presame di origine animale e di coloranti per formaggi, con sede in Leeuwarden nei Paesi Bassi, ha proposto, a norma dell'art. 173, 2o comma del Trattato CEE, un ricorso diretto all'an-nullamento della decisione della Commissione 5 dicembre 1979, relativa ad un procedimento per l'applicazione dell'art. 85 di detto Trattato (GU 1980, n. L 51, pag. 19). Con ordinanza 2 luglio 1980, la Repubblica francese è stata ammessa ad intervenire in causa, a sostegno della cooperativa.
punto 2
L'art. 1 dell'impugnata decisione dichiara che l'esclusiva d'acquisto derivante dagli statuti della cooperativa, nonché l'obbligo, contemplato dagli stessi statuti, di pagare, in caso di dimissioni, una somma proporzionale alla quantità di presame acquistata annualmente presso la cooperativa, costituiscono trasgressioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato. A norma dell'art. 2 della decisione, l'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato è negata. L'art. 3 della decisione impone alla cooperativa ed ai suoi soci di porre fine alle accertate trasgressioni.
punto 3
Gli statuti della cooperativa impongono ai soci l'obbligo di acquistare presso di essa tutte le quantità di presame e di coloranti per formaggi di cui abbiano bisogno. L'inosservanza di quest'obbligo è punita con un'ammenda di 500 fiorini. In caso di trasgressione degli statuti, il socio può essere escluso dalla cooperativa. In caso di dimissioni o di esclusione di un socio, gli statuti stabiliscono che questo deve versare al fondo di riserva della cooperativa un importo pari al prodotto di 2,5 fiorini per il numero medio annuale di litri di presame acquistati presso la cooperativa stessa durante gli ultimi cinque anni.
punto 4
Dalla decisione impugnata si desume che la cooperativa fabbrica il 100 % del presame prodotto nei Paesi Bassi, nonché circa il 90 % dei coloranti per formaggio, e che essa consegna il 94 % del presame prodotto e l'80 % dei coloranti prodotti ai propri soci i quali, secondo la Commissione, costituirebbero più del 90 % dell'industria olandese dei latticini. Il resto della produzione viene venduta a produttori di formaggio olandesi non soci. Per quanto riguarda gli scambi intracomunitari di presame, ivi compreso quello sintetico, la decisione dichiara che dal 1976 al 1978 i Paesi Bassi hanno importato da altri Stati membri 16 tonnellate di presame, mentre gli altri Stati membri, considerando il Belgio e il Lussemburgo come un unico mercato, hanno importato delle quantità che vanno da 113 e 745 tonnellate. Si desume infine dalla decisione che il valore della produzione di coloranti della cooperativa è minimo rispetto a quello della produzione di presame la quale nel 1978 era di 830000 litri.
punto 5
Nella decisione la Commissione dichiara, circa l'applicazione dell'art. 85, n. 1, che tanto l'obbligo d'acquisto esclusivo, sanzionato da un'ammenda e rafforzato dalla possibilità di esclusione con pagamento di una determinata somma in caso di inosservanza di questo obbligo, quanto l'obbligo, in caso di dimissioni, di pagare una somma equivalente, restringono in misura rilevante la concorrenza nell'ambito del mercato comune e possono pregiudicare in misura rilevante il commercio fra gli Stati membri, giacché hanno la conseguenza di impedire al soci della cooperativa, che rappresenterebbero più del 90 % dell'industria olandese dei latticini, di acquistare i prodotti di cui trattasi presso altri fornitori situati, in particolare, in altri Stati membri.
punto 6
La Commissione ammette nella decisione che le due prime condizioni dell'art. 85, n. 3, sono soddisfatte in quanto la costituzione della cooperativa ha contribuito a migliorare la produzione e la distribuzione dei prodotti di cui trattasi, riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva. La terza e la quarta condizione non sono tuttavia soddisfatte, anzitutto perché vi sarebbero soluzioni meno restrittive per conseguire i vantaggi ottenuti dalla cooperativa, quali, ad esempio, l'obbligo limitato d'approvvigionamento, o ancora l'obbligo di dare il preavviso in caso di dimissioni e, in secondo luogo, perché la concorrenza sarebbe praticamente eliminata sulla quasi totalità del mercato olandese dei prodotti di cui trattasi.
punto 7
La decisione esclude l'applicazione del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 26, recante applicazione di determinate norme di concorrenza alla produzione e al commercio di prodotti agricoli (GU n. 30, pag. 993), motivando che il campo d'applicazione di questo regolamento è determinato dall'allegato II del Trattato nel quale il presame non figura.
punto 8
A sostegno della domanda d'annullamento la cooperativa deduce sette mezzi riguardanti la violazione dell'85, nn. 1 e 3, nonché la violazione del regolamento n. 26/62. L'intervento del Governo francese ha essenzialmente lo scopo di far salve le esigenze ed i bisogni particolari della cooperazione agricola in generale.

SENTENZA › In diritto › Sull'art. 85, n. 1

punto 9
La cooperativa contesta, col primo mezzo, che l'obbligo di acquisto esclusivo restringa in misura rilevante la concorrenza nel mercato comune. Quest'ob-bligo tenderebbe non già restringere la concorrenza, bensì a promuovere la produzione ottimale di presame ed a garantire l'approvvigionamento dei soci della cooperativa. La decisione impugnata lederebbe il sistema tradizionale delle cooperative, per le quali l'obbligo di acquisto esclusivo costituirebbe un presupposto fondamentale. Circa l'art. 85, n. 1, del Trattato, le cooperative del settore agricolo non andrebbero considerate come imprese indipendenti, bensì come una forma di collaborazione, necessariamente basata sull'obbligo esclusivo di acquisto che non potrebbe quindi restringere la concorrenza fra la cooperativa, da un lato, ed i suoi soci o i terzi, d'altro lato. Essa non potrebbe nemmeno restringere la concorrenza fra i soci della cooperativa. Questa concorrenza agirebbe pienamente nell'ambito del mercato del formaggio.
punto 10
Il secondo mezzo della cooperativa consiste nel sostenere che l'obbligo d'acquisto esclusivo non può pregiudicare il commercio fra gli Stati membri, giacché tanto i soci della cooperativa quanto i fabbricanti olandesi non soci avrebbero sempre acquistato presso di essa la totalità del loro presame e dei loro coloranti e continuerebbero a farlo anche se tale obbligo non sussistesse.
punto 11
La cooperativa deduce, come terzo mezzo, che la somma da pagare in caso di esclusione o di dimissioni di un socio non costituisce un ostacolo grave per chi voglia cambiare fornitore di presame e assume, come quarto mezzo, che la Commissione a torto ha ritenuto che, se non vi fosse l'obbligo di versare una determinata somma in caso di dimissioni, sarebbe più facile la costituzione di un centro di produzione concorrente il quale potrebbe del pari essere in grado di vendere del presame in altri Stati membri. La produzione in comune costituirebbe la sola garanzia d'approvvigionamento regolare di presame di qualità buona e costante; non esisterebbe un mercato per il presame di origine animale, in quanto prodotto commerciale, a livello comunitario, e ciò giacché il valore relativo del presame rispetto a quello del formaggio è troppo ridotto; l'approvvigionamento regolare di presame di qualità buona e costante avrebbe un'importanza così grande che i produttori di formaggio cercherebbero di avere un rapporto stabile con un fornitore di fiducia.
punto 12
Per valutare questi argomenti, si deve ricordare che l'accordo di cui è causa, per essere colpito dal divieto di cui all'art. 85, n. 1, deve avere «per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune». Le disposizioni degli statuti della cooperativa le quali obbligano i soci ad acquistare la totalità del loro fabbisogno di presame e di coloranti per formaggio presso la cooperativa stessa e che rafforzano quest'obbligo contemplando il pagamento di una somma non trascurabile in caso di dimissioni o d'esclusione, hanno chiaramente lo scopo di impedire che i soci si riforniscano presso altri fornitori di presame o di coloranti o ne producano essi stessi, nel caso in cui queste alternative presenterassero dei vantaggi dal punto di vista della qualità o del prezzo. Dato che, secondo dati non contestati, i soci effettuano attualmente più del 90 % della produzione olandese di formaggio, queste disposizioni contribuiscono inoltre a conservare la situazione attuale, in cui la cooperativa è praticamente il solo fornitore di presame sul mercato olandese.
punto 13
Di conseguenza, dette disposizioni sono atte ad impedire la concorrenza, a livello dell'approvvigionamento di presame e di coloranti per formaggio, fra produttori che costituiscono una parte cospicua del mercato comunitario del formaggio, e tendono del pari ad escludere la possibilità che si crei una situazione di concorrenza sul complesso del mercato olandese di questi prodotti ausiliari indispensabili per la produzione casearia. Stando così le cose, non è necessario accertare se altre circostanze concorrano a conservare la posizione dominante della cooperativa sul mercato di cui trattasi e se tali circostanze bastino per perpetuare detta situazione, anche in mancanza delle sopra menzionate disposizioni.
punto 14
Onde accertare se l'accordo sia in contrasto con l'art. 85, n. 1, si deve del pari stabilire se esso possa pregiudicare il commercio fra Stati membri, cioè se, secondo la costante giurisprudenza della Corte, consenta di prevedere, con un grado di probabilità sufficiente, che esso possa esercitare un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti di scambi fra Stati membri, e rendere così più difficile l'interpenetrazione economica voluta dal Trattato.
punto 15
Si desume dai dati forniti dalla Commissione che esistono già scambi di presame animale e di coloranti tra Stati membri e non sono state menzionate difficoltà d'ordine tecnico o economico che osterebbero all'espansione di tali scambi. Per contro, gli obblighi contenuti negli statuti della cooperativa sono appunto, tenuto conto del contesto economico nel quale si trovano, atti a consolidare delle scompartimentazioni di carattere nazionale, ostacolando così l'interpenetrazione economica voluta dal Trattato.
punto 16
I quattro primi mezzi della cooperativa vanno quindi disattesi.

SENTENZA › In diritto › Sull'art. 85, n. 3

punto 17
Il sesto ed il settimo mezzo della cooperativa consistono nel sostenere che, non solo le due prime condizioni dell'art. 85, n. 3, del Trattato sono soddisfatte, come la Commissione ha ammesso nella decisione, ma che la terza e la quarta condizione di questa disposizione sono del pari soddisfatte. L'obbligo d'acquisto esclusivo e quello di pagare una somma determinata in caso di dimissioni sarebbero infatti provvedimenti indispensabili per il conseguimento di vantaggi che la Commissione riconosce nella decisione e non darebbero alla cooperativa la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale del mercato comune.
punto 18
In proposito, si deve ricordare, ancora una volta, il criterio di valutazione costituito dalla posizione della cooperativa sul mercato olandese dei prodotti di cui trattasi. È assodato che i soci della cooperativa effettuano più del 90 % della produzione casearia nei Paesi Bassi e che i produttori olandesi non soci acquistano del pari la quasi totalità del loro fabbisogno di presame presso la cooperativa stessa. Ciò premesso, disposizioni così rigorose come l'obbligo d'acquisto al 100 %, rafforzato dall'obbligo di versare una somma non trascurabile in caso di dimissioni o di esclusione, non sono indispensabili per conseguire gli scopi contemplati dall'art. 85, n. 3. Oltre a ciò, da quanto precede si desume che dette disposizioni contribuiscono, comunque, a conservare una situazione in cui la concorrenza è eliminata per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. Con ragione quindi la Commissione ha accertato il non soddisfacimento delle due ultime condizioni per l'applicazione dell'art. 85, n. 3.

SENTENZA › In diritto › Sulla possibilità di applicare il regolamento n. 26/62

punto 19
Il quinto mezzo della cooperativa consiste nel sostenere che, in forza del regolamento n. 26/62, l'art. 85, n. 1, del Trattato non si applica nel nostro caso, giacché il presame d'origine animale rientrerebbe nella voce 05.04 o nella voce 05.15 della nomenclatura del Consiglio per la cooperazione doganale, le quali sono menzionate nell'allegato II del Trattato, non già nella voce 35.07, sotto la quale, secondo la nota esplicativa della nomenclatura del Consiglio per la cooperazione doganale, questo prodotto sarebbe stato erroneamente classificato. La cooperativa rileva poi che l'art. 38, n. 1, del Trattato stabilisce che per prodotti agricoli s'intendono, non solo quelli dell'allevamento, ma anche i prodotti di prima trasformazione che siano in diretta connessione con i primi. Il presame d'origine animale, anche se non rientrasse nell'allegato II del Trattato, sarebbe cionondimeno compreso nel regolamento n. 26/62, giacché la produzione di cui trattasi è necessaria per conseguire gli scopi enunziati dall'art. 39 del Trattato e perché la cooperativa dev'essere considerata come un ente comune di trasformazione di prodotti agricoli ai sensi dell'art. 2 di detto regolamento.
punto 20
In mancanza di disposizioni comunitarie che chiariscano le nozioni di cui all'allegato II del Trattato, e tenuto conto del fatto che questo allegato riproduce esattamente determinate voci della nomenclatura del Consiglio per la cooperazione doganale, è opportuno rifarsi, per l'interpretazione di detto allegato, alle note esplicative di tale nomenclatura. Orbene, dalla nota esplicativa relativa alla voce 35.07 si desume che il presame d'origine animale rientra in questa voce e non è quindi compreso nelle voci enumerate nell'allegato II del Trattato..
punto 21
A norma dell'art. 42 del Trattato CEE, le disposizioni del capitolo relativo alle norme di concorrenza si applicano alla produzione ed al commercio dei prodotti agricoli solo nella misura determinata dal Consiglio. L'art. 38, n. 3, del Trattato stabilisce che i prodotti cui si applicano gli artt. 39-46 sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato II del Trattato ed al quale il Consiglio, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato, poteva aggiungere altri prodotti. In conformità appunto a queste disposizioni del Trattato il campo d'applicazione del regolamento n. 26/62, recante applicazione di determinate norme di concorrenza alla produzione ed al commercio dei prodotti agricoli, è stato limitato, all'art. 1 dello stesso, alla produzione ed al commercio dei prodotti enumerati nell'allegato II del Trattato. Non si può quindi applicare questo regolamento alla fabbricazione di un prodotto che non rientra nell'allegato II, nemmeno se si tratta di un prodotto ausiliario per la fabbricazione di un altro prodotto il quale, dal canto suo, rientra in detto allegato. Perché il regolamento si applicasse al presame, occorrerebbe quindi che questo prodotto rientrasse, di per sé, nell'allegato II del Trattato. Ne consegue che l'applicazione del regolamento n. 26/62 va esclusa nel presente caso e che il quinto mezzo della ricorrente va disatteso.

SENTENZA › In diritto › Sulle osservazioni del Governo della Repubblica francese

punto 22
II Governo della Repubblica francese deduce in particolare che, anche fuori dal campo d'applicazione del regolamento n. 26/62, nel valutare le eventuali lesioni della concorrenza occorre tenere nel massimo conto la situazione specifica della produzione agricola e le esigenze particolari di quella forma originale di organizzazione che è costituita dalla cooperazione agricola. A suo parere, in ragione del suo stesso scopo, che è quello di consentire a piccole aziende agricole l'uso in comune di tutti i mezzi atti a sviluppare le loro attività economiche, la cooperazione agricola richiede l'instaurazione di vincoli particolarissimi, da un lato fra gli operatori e dall'altro fra questi e la cooperativa. Secondo il Governo francese, non si può quindi considerare incompatibile, in linea di principio, con l'art. 85, n. 1, né l'obbligo esclusivo di approvvigionamento, né l'obbligo di versare un'indennità di distacco, a meno che questa sia esorbitante. Dato che obblighi del genere sono nella maggior parte dei casi indispensabili onde consentire che una cooperativa venga costituita con buone probabilità di successo, non si può nemmeno escludere, in via generale, l'applicazione dell'art. 85, n. 3.
punto 23
Ciò premesso, il Governo francese ritiene che le lesioni eventualmente recate dalla cooperativa alla concorrenza non potessero costituire il fondamento legale della decisione impugnata se non a causa del quasi monopolio che essa ha acquistato sul mercato olandese del presame e dei coloranti.
punto 24
All'udienza la Commissione si è dichiarata d'accordo, in ampia misura, coi punti di vista del Governo francese per quanto riguarda le cooperative agricole tipiche.
punto 25
Stando così le cose, e tenuto conto del fatto che la decisione impugnata descrive, in modo dettagliato, l'ambito economico particolare in cui si collocano le disposizioni di cui trattasi, va rilevato che la posizione delle cooperative agricole cui il Governo francese si riferisce esula dalla presente causa, dato che si trova in un altro contesto.
punto 26
Per tutte queste ragioni, il ricorso va respinto per intero.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 27
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese; la ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1o Il ricorso è respinto. 2o La ricorrente è condannata alle spese.

Firme

Mertens de Wilmars Pescatore Koopmans O'Keeffe Bosco Due Chloros Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 25 marzo 1981. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente J. Mertens de Wilmars

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