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Sez. 1, Sentenza n. 8036 del 13/06/2000 (Rv. 537551 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - NULLITÀ - IN GENERE | Sostituzione della delibera impugnata con altra - Validità della seconda delibera - Conseguenze - Declaratoria di nullità della prima delibera - Inammissibilità ex art. 2377 cod.civ. - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2000-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537551-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - NULLITÀ - IN GENERE

Il principio stabilito dall'art. 2377, ultimo comma cod. civ., secondo il quale una deliberazione societaria invalida può essere sostituita con altra, adottata in conformità della legge e dell'atto costitutivo (e la cui efficacia prescinde dall'eventuale pendenza del procedimento d'impugnazione della prima), trova applicazione tanto per i casi di annullabilità quanto per quelli di nullità dell'atto, con la sola eccezione delle ipotesi di nullità per impossibilità ed illiceità dell'oggetto, autonomamente regolate dall' art. 2379 cod.civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2379

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)