Sez. 1, Sentenza n. 8036 del 13/06/2000 (Rv. 537551 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - NULLITÀ - IN GENERE | Sostituzione della delibera impugnata con altra - Validità della seconda delibera - Conseguenze - Declaratoria di nullità della prima delibera - Inammissibilità ex art. 2377 cod.civ. - Condizioni e limiti.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - NULLITÀ - IN GENERE
Il principio stabilito dall'art. 2377, ultimo comma cod. civ., secondo il quale una deliberazione societaria invalida può essere sostituita con altra, adottata in conformità della legge e dell'atto costitutivo (e la cui efficacia prescinde dall'eventuale pendenza del procedimento d'impugnazione della prima), trova applicazione tanto per i casi di annullabilità quanto per quelli di nullità dell'atto, con la sola eccezione delle ipotesi di nullità per impossibilità ed illiceità dell'oggetto, autonomamente regolate dall' art. 2379 cod.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2379
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)