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Sez. 3, Sentenza n. 696 del 27/03/1964 (Rv. 300970 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONE BREVI - AL RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO COSTITUENTE REATO - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE PENALE - APPLICAZIONE - LIMITI SOGGETTIVI.*
Stato
decisa il 1964-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300970-01

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONE BREVI - AL RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO COSTITUENTE REATO - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE PENALE - APPLICAZIONE - LIMITI SOGGETTIVI.*

L'art.2947 cod.civ., quando fa coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con il termine prescrizionale stabilito dalla legge penale, si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti della pretesa risarcitoria, e si applica, percio, non solo all'Azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'Azione civile contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilita indiretta o secondaria, ancorche siano rimasti estranei al processo penale a carico di colui al quale il reato e stato attribuito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)