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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 194 del 2009

Decisione
decisa il 2009-06-22, depositata il 2009-06-26
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:194
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 33518

  • Sicurezza pubblica
  • Violazioni nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco, sanzionate penalmente
  • Intervenuta depenalizzazione
  • Inapplicabilità alle violazioni commesse anteriormente
  • Denunciata irragionevole deroga al principio di irretroattività della legge penale meno favorevole
  • Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata
  • Questione divenuta priva di oggetto
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui stabiliva che, per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, commesse in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge, si applicassero le sanzioni penali vigenti al tempo delle violazioni stesse. Infatti, con la sentenza n. 215 del 2008, successiva alla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, sicché l'efficacia ex tunc della detta pronuncia di illegittimità preclude ogni valutazione in ordine alla perdurante rilevanza della questione, divenuta priva di oggetto. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, v., citate, ordinanze n. 65/2009 e n. 415/2008.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promosso dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione distaccata di Nardò, nel procedimento penale a carico di G. L. ed altro, con ordinanza del 26 maggio 2008, iscritta al n. 364 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2008. Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 2009 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza del 26 maggio 2008, il Tribunale ordinario di Lecce, sezione distaccata di Nardò, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), nella parte in cui consente, per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della medesima legge, l'applicazione delle disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione; che il rimettente premette di aver già sollevato, nel corso di un procedimento nel quale più persone sono imputate del reato di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) e 9 del TULPS, come richiamato dall'art. 1, comma 547, della legge n. 266 del 2005, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge n. 266 del 2005, per violazione degli artt. 3, 10 e 25 della Costituzione; che tale questione – ricorda ancora il giudice a quo – è stata decisa con ordinanza di manifesta inammissibilità n. 55 del 2008 per il fatto che non si era tenuto conto della sostituzione del predetto art. 110, comma 9, del TULPS, ad opera dell'art. 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007); che, ad avviso del Tribunale, anche alla luce delle richiamate modifiche normative, sarebbe ancora rilevante la questione di legittimità costituzionale come originariamente sollevata; che, pertanto, il Tribunale di Lecce ripropone la questione di legittimità costituzionale negli stessi termini prospettati con la precedente ordinanza, sostenendo che la norma censurata, nel porre una deroga al principio della irretroattività della legge penale meno favorevole, non appare ragionevole e neppure rispettosa di quei principi del diritto internazionale e comunitario «nell'ambito dei quali quello della lex mitior è da inserirsi a pieno titolo», onde il contrasto con gli artt. 3, 10, primo comma, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione.
punto 2
Considerato che il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), nella parte in cui stabiliva che, per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del testo unico del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni, commesse in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge, si applicassero le sanzioni penali previste al tempo delle violazioni stesse, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione; che questa Corte, con la sentenza n. 215 del 2008, successiva alla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta norma; che, per effetto di tale pronuncia, la questione di legittimità costituzionale relativa alla citata norma è divenuta priva di oggetto e deve, quindi, essere dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanze n. 65 del 2009 e n. 415 del 2008).
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione distaccata di Nardò, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Giuseppe TESAURO, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2009. Il Cancelliere F.to: FRUSCELLA

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